Regolamento interno

Articolo singolo

Capo VI

Capo VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

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Art. 25
Funzioni

1. Le Commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio regionale; svolgono funzioni in sede referente, redigente, consultiva, conoscitiva e di controllo; possono, altresì, adottare risoluzioni.

2. Le Commissioni svolgono le suindicate attività con autonomia funzionale, ma informando preventivamente il Presidente del Consiglio, e comunque non in contrasto con i programmi del Consiglio e delle stesse Commissioni di cui all'articolo 23.

3. Le Commissioni:
a) in sede referente istruiscono ogni atto proposto all'esame del Consiglio;
b) in sede redigente formulano gli articoli dei progetti di legge ad esse deferiti dall'Assemblea che se ne riserva l'approvazione finale;
c) in sede consultiva esprimono pareri o intese loro richiesti dal Consiglio o previsti da leggi regionali;
d) in sede conoscitiva svolgono indagini e presentano relazioni e proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste;
e) in sede di controllo discutono le interrogazioni e le interpellanze loro attribuite in base al presente Regolamento e svolgono le audizioni degli Assessori concernenti i rapporti di verifica di cui all'articolo 47.

Art. 26
Attività delle Commissioni

1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite le Commissioni consiliari possono richiedere alla Giunta regionale l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi.

2. Le Commissioni possono chiedere che il Presidente o i componenti della Giunta riferiscano, anche per iscritto, in merito a temi o a questioni rientranti nella competenza della Commissione.

3. La Giunta regionale trasmette, entro quindici giorni dall'assunzione, alla Presidenza del Consiglio, per l'inoltro alle Commissioni consiliari competenti, un elenco delle delibere assunte con indicazione dell'oggetto, in modo dettagliato. Il testo delle delibere viene posto, a richiesta dei Consiglieri, a loro disposizione entro due mesi.

Art. 27
Competenze per materia

1. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:

a) Commissione I (Autonomia e ordinamento regionale): autonomia, ordinamento regionale, rapporti con lo Stato, riforma dello Stato, enti locali, organizzazione regionale degli enti e del personale, polizia locale e rurale, partecipazione popolare;

b) Commissione II (Lavoro, cultura e formazione pro-fessionale): lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche, informazione;

c) Commissione III (Programmazione, bilancio e politi-che europee): programmazione, bilancio, contabilità, credito, finanza e tributi, partecipazioni finanziarie, demanio e patrimonio, politiche europee, rapporti con l’Unione europea, partecipazione alla formazione degli atti europei, cooperazione internazionale;

d) Commissione IV (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità): governo del territorio, pianificazione paesaggistica, edilizia, tutela dell’ambiente, parchi e riserve naturali, difesa del suolo e delle coste, pianificazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, politiche abitative, lavori pubblici, porti e aeroporti civili, mobilità e trasporti;

e) Commissione V (Attività produttive): industria, commercio, artigianato, turismo, cooperazione, energia, attività estrattive, forestazione, agricoltura, caccia, pesca, acquacoltura;

f) Commissione VI (Salute e politiche sociali): salute, politiche sociali, personale delle ASL, igiene veterinaria, attività sportive, alimentazione, emigrazione e immigrazione.¹

2. Le Commissioni possono dividersi in Sottocommissioni per discutere particolari aspetti di un singolo progetto o di altre questioni in esame, ferma restando la definitiva deliberazione della Commissione.

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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 28
Formazione delle Commissioni permanenti

1. Ciascun Gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti. Qualora entro quarantotto ore prima dell'insediamento non pervengano le designazioni, il Presidente del Consiglio provvede direttamente.

2. I Gruppi procedono all'assegnazione nelle singole Commissioni, in misura di un rappresentante ogni cinque iscritti. L'eventuale restante numero di iscritti viene distribuito singolarmente in un numero di Commissioni ad essi corrispondente. I Gruppi che hanno consistenza numerica inferiore a cinque procedono direttamente con l'assegnazione dei singoli iscritti in un numero corrispondente di Commissioni.¹

3. Ogni Consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio, è assegnato ad una Commissione. I Consiglieri nominati componenti della Giunta regionale sono sostituiti con altri Consiglieri dello stesso Gruppo, i quali pertanto fanno parte di più Commissioni.

4. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni fatte dai Gruppi e promuovendo fra questi le opportune intese, definisce la composizione delle Commissioni nel rispetto del principio della proporzionalità delle rappresentanze. A tal fine il Presidente, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'insediamento delle Commissioni, dà comunicazione a tutti i Gruppi delle designazioni pervenute fissando un termine per le eventuali rettifiche. In caso di modifica nella composizione della Giunta regionale, i Gruppi possono formulare nuove designazioni. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio la composizione delle Commissioni permanenti.

5. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato argomento, con l'assenso del Commissario titolare, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza del Consiglio e senza pregiudizio per il funzionamento della Commissione stessa.

6. I Gruppi possono designare, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio componente quale osservatore senza diritto di voto nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati. Del parere da questi espresso si deve dare notizia nelle relazioni della Commissione.

7. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da un Commissario del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione.

7 bis. La sostituzione è valida per l'intera seduta e il sostituto non può essere a sua volta sostituito.²

8. Ogni eventuale sostituzione sarà fatta dai Gruppi consiliari senza alterare il rapporto proporzionale fra i Gruppi già stabilito all'interno di ciascuna Commissione.

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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
2 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
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Art. 29
Costituzione e durata in carica delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono costituite con l'elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.

2. Le Commissioni vengono rinnovate dopo trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

Art. 30
Uffici di Presidenza delle Commissioni

1. L'Ufficio di Presidenza di ogni Commissione è composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari.

2. Negli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti, considerati nel loro complesso, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede ciascuna Commissione permanente per procedere, a scrutinio segreto, alla elezione dell'Ufficio di Presidenza.

4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con unica votazione. Ciascun Commissario scrive nella scheda un solo nome: è eletto Presidente il Commissario che ha conseguito il maggior numero di voti; è eletto Vice Presidente chi segue, nell'ordine dei voti riportati, il Presidente. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

5. Le stesse procedure e modalità si applicano per l'elezione dei due Segretari; vengono eletti i Commissari che riportano il maggior numero di voti.

6. Il quaranta per cento dei componenti ciascuna Commissione può, motivandola, proporre la revoca dall'incarico per tutti o per alcuni dei componenti il relativo Ufficio di Presidenza. La proposta è votata a scrutinio segreto ed è approvata se consegue la maggioranza dei Consiglieri componenti la Commissione, fermo restando il termine disposto dal comma 2 dell'articolo 29.

Art. 31
Attribuzioni degli Uffici di Presidenza

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta e ne coordina l'attività, la convoca formandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Se anche il Vice Presidente è assente o impedito, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni predispongono programmi indicativi dei lavori delle Commissioni stesse.

Art. 32
Assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni

1. I progetti di legge, gli atti di programmazione e in generale ogni proposta sulla quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché gli argomenti sui quali deve essere espresso un parere, sono trasmessi per l'esame dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 27, salvo diversa attribuzione del Consiglio.

2. Nella prima riunione tenuta dalla Commissione, dopo l'assegnazione dei provvedimenti di cui al comma 1, viene nominato il relatore che dovrà riferire alla stessa Commissione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.

3. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge, atti di programmazione o altri argomenti che abbiano contenuto analogo, l'esame, previa apposita deliberazione, deve essere congiunto, purché i proponenti vi consentano. In tal caso la Commissione può designare più relatori.

3 bis. Non sono ammessi all'esame congiunto i provvedimenti che siano pervenuti dopo che la Commissione abbia concluso la discussione generale sui testi all'ordine del giorno.¹

4. I disegni di legge di bilancio, di legge finanziaria e i documenti della manovra economica sono sempre abbinati fra loro per la discussione in Assemblea.

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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 33¹
Assegnazione alle Commissioni in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio, su proposta della competente Commissione adottata a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, previa deliberazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo assunta col consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ai tre quarti dei componenti del Consiglio, assegna in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale un progetto di legge. La Commissione formula, entro un termine determinato, i singoli articoli e viene riservata all'Assemblea la votazione sugli stessi, con sole dichiarazioni finali di voto che non possono superare i dieci minuti.

2. Dell'assegnazione in sede redigente viene data comunicazione all'Assemblea. L'Assemblea può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano.
È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un Consigliere per Gruppo.

3. Ogni Consigliere, anche non appartenente alla Commissione, può proporre a questa emendamenti.

4. Nelle Commissioni operanti in sede redigente deve essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi consiliari; a tal fine il Presidente del Consiglio effettua le integrazioni sulla base delle designazioni fornite dai Gruppi.

5. Ogni Gruppo rappresentato nella Commissione esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al corrispondente Gruppo in Aula. Ogni Commissario esprime, anche ai fini del numero legale, un numero di voti pari al totale dei Consiglieri iscritti al Gruppo cui appartiene diviso per il numero dei componenti dello stesso nella Commissione.

6. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, la Giunta o un Consigliere possono proporre questione pregiudiziale per sottoporre il progetto di legge alla procedura normale di esame e di approvazione ed hanno facoltà di parlare per dieci minuti. Nella discussione può prendere la parola soltanto un Consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Chiusa la discussione il Consiglio decide votando per alzata di mano.

7. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia istituzionale e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
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Art. 33 bis¹
Programma regionale di sviluppo (PRS)

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) è esaminato dalla Commissione finanze, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti che si esprimono entro sette giorni, nei termini fissati dal Presidente. La Commissione finanze presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione del Consiglio sul Programma regionale di sviluppo (PRS) ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del programma stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dalla Giunta. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre 20 giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di cinque giorni.

3. Prima dell'inizio dell'esame del Programma regionale di sviluppo (PRS) o nel corso del medesimo, la Commissione finanze procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera il programma delle audizioni con le modalità di cui all'articolo 43.

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1 Articolo aggiunto il 22 settembre 2005 e modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 34
Esame dei documenti di bilancio

1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale e del Documento di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio che ha la durata di trentasette giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge.¹

2. I disegni di legge concernenti la legge finanziaria e il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il Documento di programmazione economica e finanziaria sono assegnati alla Commissione finanze e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni dalla effettiva consegna della documentazione, del parere sugli aspetti di competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni, che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione finanze.²

3. Nel periodo di cui al comma 2, la Commissione finanze provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e del Documento di programmazione economica e finanziaria con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e dell'Assessore del bilancio, delle audizioni dei soggetti ritenuti utili per un arricchimento dei contenuti dei disegni di legge e della discussione generale.³

3 bis. Durante la sessione di bilancio è sospeso l'esame, da parte dell'Assemblea e della Commissione Programmazione, bilancio e politiche europee, di ogni altro atto sottoposto all’esame del Consiglio, salvo il caso di atti per i quali la Conferenza dei Presidenti di Gruppo dichiari l'urgenza all'unanimità.4

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, la Commissione finanze, anche nel caso in cui le Commissioni di merito non abbiano espresso il loro parere, procede all'esame degli articoli dei suddetti provvedimenti legislativi e del Documento di programmazione economica e finanziaria e lo conclude entro dieci giorni.5

5. Le relazioni della Commissione finanze all'Assemblea debbono essere presentate entro i successivi dieci giorni.

6. Alle relazioni generali di maggioranza e di minoranza sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. Il Consiglio esamina i documenti di bilancio entro i successivi dieci giorni.

7.1. La deliberazione del Consiglio sul Documento di programmazione economica e finanziaria ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L’approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dalla Giunta.6

7 bis. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge e del Documento di programmazione economica e finanziaria di cui al comma 1 nei termini stabiliti.7

8. Al termine dell'esame in Assemblea della legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, il Consiglio, mediante l'approvazione di un ordine del giorno, individua i disegni di legge, ove non precedentemente approvati, già presentati dalla Giunta regionale, da collegare alla manovra economico-finanziaria.

9. Le Commissioni di merito concludono l'esame dei provvedimenti collegati entro i successivi venti giorni.

10. A partire dal termine di dieci giorni riservato ai relatori in Aula, l'Assemblea entro i successivi dieci giorni esamina i provvedimenti.

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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
2 Comma modificato il 22 luglio 2013.
3 Comma modificato il 22 luglio 2013.
4 Comma aggiunto il 22 settembre 2005 e modificato il 22 luglio 2013.
5 Comma modificato il 22 luglio 2013013.
6 Comma aggiunto il 22 luglio 2013.
7 Comma aggiunto il 22 settembre 2005 e modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 34 bis¹
Legge finanziaria, stralcio delle disposizioni estranee

1. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge finanziaria non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione regionale in materia di bilancio e di contabilità della Regione. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere della Commissione finanze, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

2. Gli emendamenti ai disegni di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammissibili, sia in Commissione sia in Aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio derivanti dalla legislazione vigente.

3. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.

4. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Aula decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione decide il Presidente della Commissione stessa.

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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 35
Assegnazione ed esame dei disegni di legge di assestamento del bilancio e di modifica alla legge finanziaria

1. I disegni di legge di assestamento del bilancio e di modifica alla legge finanziaria sono assegnati alla Commissione finanze e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni, del parere sugli aspetti di rispettiva competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni, che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione finanze.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Commissione finanze conclude l'esame dei provvedimenti entro i successivi dieci giorni.

3. Le relazioni della Commissione finanze devono essere presentate all'Assemblea entro i successivi cinque giorni ed il Consiglio esamina i documenti, di norma, entro i successivi dieci giorni.

Art. 36¹

ABROGATO

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1 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
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Art. 37
Questioni di competenza

1. Qualsiasi questione di competenza, relativa agli argomenti assegnati, proposta da una o più Commissioni, è decisa dal Presidente del Consiglio.

Art. 38
Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale del Consiglio. Le riunioni delle Commissioni non possono aver luogo in concomitanza con le sedute dell'Assemblea, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi.

2. Le convocazioni devono essere diramate almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, e devono contenere l'ordine del giorno della riunione.

3. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne facciano richiesta: il Presidente del Consiglio, anche su domanda della Giunta; quattro componenti la Commissione; un Gruppo consiliare tramite il proprio Presidente. La riunione della Commissione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

4. La Giunta viene informata delle riunioni delle Commissioni e ha facoltà di farvi intervenire un suo rappresentante.

Art. 39
Programmazione e calendario dei lavori delle Commissioni

1. Il programma e il calendario dei lavori sono approvati da ciascuna Commissione a maggioranza dei suoi componenti in ogni caso prevedendo che gli argomenti indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo siano inseriti ai primi punti dei rispettivi ordini del giorno.

2. Qualora le Commissioni non ottemperino, il Presidente del Consiglio invita formalmente le stesse ad iscrivere gli argomenti compresi nei programmi decisi dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e può inoltre, nella eventualità di mancato adeguamento, convocare direttamente le Commissioni fissandone i relativi ordini del giorno.

3. Di tali iniziative viene data comunicazione all'Assemblea.

4. Se le Commissioni non concludono l'esame dei provvedimenti entro i termini stabiliti dal programma e dal calendario dei lavori di cui al comma 1, vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione, non proroghi il termine.

4 bis. Le procedure stabilite dal presente articolo per l'esame degli argomenti indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo si applicano anche ai progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato.¹

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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 40
Validità delle riunioni e adozione delle deliberazioni

1. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la maggioranza dei componenti. Per la validità della seduta congiunta di più Commissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti per ciascuna Commissione.¹

1 bis. ABROGATO²

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei Commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Qualora due Commissioni si riuniscano in seduta congiunta, i Consiglieri che siano componenti di entrambe possono esprimere un voto per ognuna delle Commissioni alle quali appartengono.

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
2 Comma abrogato il 22 luglio 2013.
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Art. 41
Discussione in Commissione

1. Per la discussione da parte delle Commissioni degli argomenti sottoposti al loro esame, si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i lavori dell'Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 5 e 8 dell'articolo 84.

2. La discussione è preceduta da un'esposizione preliminare svolta dal Presidente o da un relatore interno su tutto quanto possa servire ad inquadrare l'argomento in esame.

3. In Commissione non possono essere presentate questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 42
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, informandone il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Le indagini conoscitive che si svolgano fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 43
Audizioni e acquisizione di informazioni

1. Le Commissioni, per una migliore conoscenza degli argomenti sottoposti al loro esame, possono, informandone il Presidente del Consiglio, sentire il Presidente della Giunta e gli Assessori interessati e possono, altresì, previa intesa con questi, convocare funzionari dell'Amministrazione regionale e acquisire per loro tramite documenti e informazioni.

2. Le Commissioni possono inoltre sentire, anche per acquisire informazioni e documenti, sempre in relazione agli argomenti in esame, informandone il Presidente del Consiglio e previa intesa con i relativi responsabili istituzionali, funzionari di enti ed aziende dipendenti dalla Regione e, sempre nell'ambito della Sardegna, amministratori o dirigenti di enti pubblici e di aziende private, rappresentanti di sindacati, di categorie economiche, di interessi diffusi e di gruppi sociali, di esperti.

3. Sempre ai fini indicati ai commi 1 e 2 le Commissioni possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, di sentire parlamentari, rappresentanti e dirigenti di settori dell'Amministrazione statale e altri organi estranei alla Regione.

4. Nel corso delle audizioni non si dà luogo né a votazioni né ad espressioni di voto.

Art. 44
Pareri di organi estranei alla Regione

1. Ove la Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ritenga che su un progetto di legge o atto di programmazione sia opportuno chiedere un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare richiesta tramite il Presidente del Consiglio.

2. Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale la Commissione riprenderà la discussione dell'argomento.

Art. 45
Pareri interni

1. Ogni Commissione ha sempre l'obbligo di chiedere, prima della conclusione dell'esame di un provvedimento, il parere della Commissione finanze ogniqualvolta il progetto implichi entrate o spese sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendono apportare; detto provvedimento viene iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione finanze. Tali pareri sono dati per iscritto

2. La Commissione finanze nomina, per il provvedimento sul quale abbia formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio, perché esprima in Assemblea, sugli emendamenti finanziari, le valutazioni previste dal comma 13 dell'articolo 84.

3. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere, prima della votazione finale di un progetto di legge, il parere della Commissione autonomia e/o della Commissione politiche comunitarie, ogni qualvolta il progetto contenga, negli articoli approvati dalla Commissione, norme che modifichino l'ordinamento della Regione, i rapporti con lo Stato e gli enti locali, lo stato giuridico del personale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, ovvero sollevi questioni relative alla sua conformità con gli obblighi comunitari o attinenti alla tutela dei diritti civili e ai rapporti di cooperazione della Regione a livello internazionale e comunitario.

4. Il progetto di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione autonomia e/o della Commissione politiche comunitarie.

5. Il parere è dato per iscritto e viene allegato alla relazione della Commissione che l'ha richiesto; può essere illustrato alla stessa dal Presidente o dal suo delegato.

6. La Commissione autonomia e la Commissione politiche comunitarie nominano, per ogni progetto di legge su cui abbiano formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio perché esprima un parere sugli emendamenti presentati in Aula ed attinenti alle materie di cui al comma 3.

7. All'atto dell'assegnazione alla Commissione competente di un progetto di legge il cui oggetto coinvolge in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il Presidente del Consiglio prescrive che la Commissione cui il progetto è assegnato debba richiedere, prima dell'inizio della discussione, il parere delle altre Commissioni competenti.

8. Se una Commissione su un argomento di sua competenza ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

9. Qualora una Commissione ritenga di dover esprimere un parere, per aspetti di sua competenza, su un provvedimento assegnato ad un'altra Commissione, può proporre la questione al Presidente del Consiglio, che decide in merito.

10. Qualora entro quindici giorni, o otto giorni in caso della procedura abbreviata prevista dall'articolo 101, a decorrere dalla comunicazione della richiesta, non vengano espressi i suddetti pareri, si intende che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire. Questo termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 46
Partecipazione di Consiglieri estranei o della Giunta ai lavori delle Commissioni

1. Il presentatore di una proposta di legge o di altra iniziativa, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. E' facoltà della Commissione nominarlo relatore.

2. Ciascun Consigliere, o la Giunta con propria deliberazione, possono trasmettere alle Commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesti, di illustrarli.

2 bis. Le Commissioni possono deliberare, all’unanimità dei presenti, di consentire a consiglieri non componenti di intervenire nel corso dei lavori delle stesse.¹

3. Il Presidente della Giunta o l'Assessore competente per materia possono chiedere alla Commissione di sospendere l'esame di un provvedimento per un massimo di quarantotto ore, al fine di presentare emendamenti.

4. Le Commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle relazioni.

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1 Comma aggiunto il 22 luglio 2013.
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Art. 47
Rapporto di verifica

1. L'Assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuto a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, almeno una volta all'anno, e quando la Commissione stessa lo richieda, informandone il Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato, dando atto dello stato di attuazione delle leggi regionali di relativa competenza.

2. Sul rapporto dell'Assessore, che non può eccedere la durata di trenta minuti, i singoli Commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni.

3. Ciascun intervento dei singoli Commissari ed ogni risposta dell'Assessore non possono superare i cinque minuti.

Art. 48
Relazioni al Consiglio

1. Per la discussione davanti al Consiglio degli argomenti di sua competenza, la Commissione nomina uno o più relatori di maggioranza.

2. E' facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione presentare proprie relazioni scritte.

3. I Consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori possono presentare proprie relazioni.

4. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in Commissione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio fino a trenta giorni.

5. Gli stessi termini valgono per la presentazione di pareri.

Art. 49
Procedure speciali su richiesta unanime della Commissione competente

1. Qualora su un progetto di legge o su altro atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea la Commissione competente esprima all'unanimità parere favorevole senza apportarvi modifiche, la Commissione stessa può proporre al Consiglio che il relatore riferisca all'Assemblea anche oralmente.

2. Se la Commissione competente ha espresso all'unanimità parere favorevole su un progetto di legge, può chiedere, all'unanimità, che il Consiglio proceda all'approvazione senza discussione dei singoli articoli, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 90, salvo il caso che si oppongano il rappresentante della Giunta regionale ovvero i Consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori o un Presidente di Gruppo.

Art. 50
Processo verbale

1. Dei lavori delle Commissioni è redatto per ogni seduta un processo verbale che deve contenere gli atti, le deliberazioni nonché la posizione dei singoli Commissari intervenuti nella discussione. I Commissari possono chiedere al Presidente che nel verbale vengano riportate integralmente alcune loro dichiarazioni.

2. Il processo verbale, alla cui redazione sovraintendono i Segretari, è sottoscritto dal Presidente e da chi l'ha redatto.

3. Copia del processo verbale è rilasciata ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

4. Il processo verbale deve essere redatto e messo a disposizione dei Consiglieri entro una settimana dalla seduta cui si riferisce. Esso si intende approvato se non vengono fatte osservazioni nei successivi sette giorni.

Art. 51
Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno facoltà di predisporre, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni sulle materie di loro competenza e di chiedere che esse siano eventualmente portate in discussione in Assemblea.

2. Le Commissioni, inoltre, a conclusione dell'esame di questioni sulle quali non siano tenute a riferire al Consiglio, possono votare risoluzioni al fine di esprimere la loro posizione e di formulare eventuali proposte alla Giunta regionale in ordine all'argomento discusso. Le risoluzioni vengono trasmesse alla Giunta dal Presidente del Consiglio.

Art. 52
Forme di pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni di norma non sono pubbliche.

2. Il Presidente del Consiglio, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa ed anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. Nel caso di audizione degli Assessori previsto dall'articolo 47 e per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, attraverso gli strumenti indicati al comma 2.

4. La Commissione decide, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione e dello Stato, devono rimanere segreti.

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Regolamento interno

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