Regolamento interno
Articolo singolo
Capo XXV
Capo XXV
DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO
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Art. 132
Regolamento del Consiglio
1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, adotta e modifica il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ciascun Consigliere può presentare proposte di modifica al Regolamento del Consiglio; le stesse sono inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.
2 bis. Il Consigliere proponente modifiche al Regolamento ha facoltà di partecipare alle sedute della Giunta in cui le stesse vengono esaminate.¹
3. Il testo predisposto dalla Giunta per il Regolamento deve essere distribuito a tutti i Consiglieri almeno dieci giorni prima dell'inizio della discussione.
4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti al parere della Giunta per il Regolamento. E', tuttavia, in facoltà del Presidente ammettere la presentazione nel corso della discussione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.
5. Quando le modificazioni al Regolamento sono costituite da un complesso normativo organico composto da più disposizioni tra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del Consiglio. Tuttavia un Presidente di Gruppo consiliare può chiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente. In tal caso per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta.
6. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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