Regolamento interno

Articolo singolo

Capo XVI

Capo XVI

DEGLI ORDINI DEL GIORNO

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Art. 122
Discussione e votazione

1. Nell'esame di un progetto di legge, di una mozione o di altri atti sottoposti all'approvazione del Consiglio possono essere presentati, sull'argomento in discussione, ordini del giorno al fine di promuovere una decisione da parte del Consiglio.

2. Non sono ammessi ordini del giorno non strettamente connessi con l'argomento in discussione.

3. Gli ordini del giorno sono presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti. Il parere sugli ordini del giorno da parte del relatore della Commissione sull'argomento in discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di dieci minuti.

4. I singoli Consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di tre minuti ciascuno. Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo, la sua durata va contenuta in dieci minuti. I presentatori possono non insistere per la votazione qualora l'ordine del giorno venga accolto dalla Giunta come raccomandazione.¹

5. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale devono essere sottoscritti da almeno otto Consiglieri e non possono essere illustrati.

6. La votazione di un ordine del giorno può farsi per parti.

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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
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