Il Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è l’organo legislativo della Regione sarda: approva le leggi regionali e ha la facoltà di modificare lo Statuto della Regione. Viene eletto ogni cinque anni ed è costituito da 60 consiglieri, che rappresentano, in maniera proporzionale alla popolazione, le circoscrizioni provinciali in cui è ripartita la Sardegna. Oltre alla funzione più propriamente legislativa, il Consiglio ha il compito di indirizzare e controllare l’attività esecutiva della Giunta.
Il Presidente del Consiglio regionale
Nella prima seduta di legislatura, il Consiglio regionale elegge il proprio Presidente. Il Presidente del Consiglio regionale è il rappresentante dell’intera Assemblea sarda ed è il garante imparziale e indipendente dei diritti dei consiglieri regionali. Ha il compito di convocare il Consiglio, moderare la discussione, amministrare l’Assemblea, imporre l’osservanza del Regolamento interno.
Presiede anche l’Ufficio di Presidenza, che è l’organo collegiale che collabora col Presidente per la gestione amministrativa del Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza è formato da due Vice Presidenti (che fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento), da tre Questori (che provvedono alla gestione dei fondi del Consiglio e ne stilano il bilancio) e da quattro Segretari, tutti nominati tra i consiglieri regionali.
Il Presidente presiede anche la Conferenza dei Presidenti di Gruppo (che sono i rappresentanti di ciascun gruppo politico presente nel Consiglio), che ha compiti consultivi sullo svolgimento dei lavori consiliari.
Le Commissioni consiliari
Al proprio interno, il Consiglio è ripartito in sei Commissioni permanenti, costituite dai consiglieri regionali. Le Commissioni hanno il compito di esaminare i progetti di legge presentati dalla Giunta o dai consiglieri e tutti i documenti da discutere nell’Assemblea. I testi dei progetti di legge possono essere modificati dalle Commissioni prima di essere presentati all’Aula. Inoltre, le Commissioni hanno un compito consultivo e di controllo: devono esprimere pareri sulle materie di rispettiva competenza e controllare l´operato della Giunta regionale, verificando l’attività degli Assessorati e svolgendo interpellanze e interrogazioni.
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Istituzione
- XVII LEGISLATURA – Il Presidente
- Scrivi al Presidente
- Il Consiglio regionale
- Costituzione/Statuto/Regolamento interno
- Ufficio di Presidenza
- Collegio dei Questori
- Conferenza dei Presidenti di Gruppo
- Giunta delle elezioni
- Giunta per il Regolamento
- Commissioni
- Commissione per la Biblioteca
- Commissione di verifica