CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 94
GIAGONI – CANU – ENNAS- MANCA Ignazio – MELE – PIRAS – SAIU sulla necessità di modificare l’attuale regolamentazione regionale della pesca del corallo rosso nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione autonoma della Sardegna.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– la Regione con propria legge (n. 31 del 12 luglio 1979) ha posto le regole per la pesca del corallo e con successivi decreti dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, emanati annualmente, ne dispone:
a) la durata del periodo di pesca;
b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;
c) le zone nelle quali la pesca può essere esercitata;
d) le modalità per il rilascio dell’autorizzazione;
e) l’ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione;
f) il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente;
– la normativa vigente è, in alcune punti, penalizzante per gli operatori che svolgono la loro attività con autorizzazione regionale rispetto a quelli che operano con autorizzazione nazionale;
– il numero di operatori sardi che attualmente operano la pesca del corallo rosso sul territorio regionale è di poco inferiore a 15 e che l’attuale normativa rende quasi impossibile formarne di nuovi portando all’estinzione la professione di corallaro;
– le attuali disposizioni in materia di autorizzazione rendono impossibile o quantomeno rischioso un investimento volto al miglioramento e all’ammodernamento dell’attrezzatura con possibili conseguenze anche dal punto di vista della sicurezza di chi opera in condizioni estreme;
CONSIDERATO che:
– la disposizione regionale (decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 569/DECA/16 del 6 marzo 2019 “legge regionale n.59 del 8 luglio 1979 – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l’anno 2019 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna”):
1) autorizzata la pesca del corallo rosso per l’anno 2019 nelle acque prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna dal 1 ° giugno al 30 settembre riducendo in tal modo di un mese l’attività dei corallari;
2) autorizza la pesca del corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è pari o superiore a 10 mm e nel caso di prelievo di colonie sotto taglia è consentito un limite massimo di tolleranza del 5 per cento calcolato sul peso del corallo totale prelevato giornalmente;
3) quantifica l’ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione nella misura di euro 1.500, importo di molto superiore a quanto richiesto per la medesima autorizzazione dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per un periodo di pesca più lungo, senza pertanto avere una ragionevole motivazione di un importo così elevato, considerato anche il fatto che il numero di autorizzazioni rilasciabili per la stagione di prelievo non potranno essere superiori a 25;
4) autorizza per un solo anno la pesca del corallo rendendo difficile per gli operatori investire somme importanti per il miglioramento e l’ammodernamento dell’attrezzatura con possibili conseguenze anche dal punto di vista della sicurezza visto e considerato che i corallari operano in condizioni estreme;
– la legge regionale 8 luglio 1979, n. 59 e i successivi decreti dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale sulle disposizioni di pesca del corallo rosso non pongono limitazioni di età e di residenza;
PRESO ATTO che:
– la disposizione nazionale (decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo “Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso” pubblicato in GU n.1 del 21 dicembre 2018)
1) autorizza la pesca del corallo rosso per l’anno 2019 nelle acque nazionali dal 1 ° maggio al 30 settembre;
2) quantifica l’ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione nella misura di euro 561,50;
– la raccomandazione GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell’area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo prevede che le colonie di corallo rosso il cui diametro basale sia inferiore a 7 millimetri sul tronco, misurato a un centimetro dalla base della colonia, non siano raccolte, trattenute a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto o esposto o offerto in vendita come prodotto grezzo;
– il regolamento (UE) n. 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso prevede che quello proveniente da colonie il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, sia inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo,
impegna il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
a considerare, nel prossimo e imminente decreto sulle disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l’anno 2020 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione autonoma della Sardegna:
1) l’allungamento del periodo di pesca equiparandolo a quello nazionale e cioè dal 1° maggio al 30 settembre;
2) la riduzione dell’ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione alla pesca del corallo in misura uguale a quella nazionale o comunque minore rispetto a quella sino ad oggi dovuta, visto e considerato che dato il numero limitato di autorizzazioni rilasciate tale minore introito non lede le casse dalla Regione;
3) la possibilità di rilasciare l’autorizzazione per la pesca del corallo per un periodo di 5 anni, sufficienti a consentire agli operatori del settore di esporsi finanziariamente per investire sul miglioramento e sull’ammodernamento delle attrezzature, fermo restando la possibilità di revocare l’autorizzazione per sopraggiunti impedimenti sanitari o di inosservanza delle norme;
4) la necessità di porre un limite di età per la concessione delle autorizzazioni alla pesca del corallo;
5) l’opportunità di introdurre una premialità per i residenti o nati in Sardegna tra i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca del corallo;
6) al prelievo di corallo rosso proveniente da colonie il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo così come previsto dalla raccomandazione GFCM/36/2012/1 e dal regolamento (UE) n. 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015.
Cagliari, 23 ottobre 2019