CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 8
AGUS – GANAU – COCCO – ZEDDA Massimo – SATTA Gian Franco – ORRU’ – CADDEO – PIU – STARA – LOI – DERIU – COMANDINI – PISCEDDA – LAI – CORRIAS – MELONI contro le modifiche al diritto di famiglia contenute nel disegno di legge “Pillon” al vaglio delle Camere del Parlamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– in Senato è stato depositato il disegno di legge n. 735, recante “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità ”, conosciuto come “ddl Pillon” dal nome del primo firmatario, il senatore Simone Pillon;
– la proposta, ora al vaglio della Commissione Giustizia del Senato, congiuntamente ai disegni di legge AA.SS. 45 e 768 dal tenore simile, vorrebbe introdurre nell’ordinamento giuridico diversi punti controversi sui quali associazioni per la tutela dei minori, associazioni femministe, centri antiviolenza e organizzazioni che si occupano di violenza contro le donne hanno espresso forti critiche che in particolare riguardano:
– l’introduzione della mediazione familiare quale condizione di procedibilità per le separazioni in cui siano coinvolti figli minorenni, affidata a soggetti privati iscritti ad un apposito albo istituito dal disegno di legge;
– la predisposizione di un “piano genitoriale” che illustri la situazione attuale del minore e le proposte in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla assistenza morale, stabilendo in via preventiva i luoghi frequentati dal minore, la scuola e il percorso educativo, le attività extrascolastiche, sportive, culturali, vacanze, le frequentazioni amicali e parentali; in caso di dissenso dei genitori viene introdotta la figura di un coordinatore genitoriale con poteri decisionali;
– l’introduzione, di tempi paritetici di frequentazione con l’obbligo di pernottamento presso ciascuno di essi per almeno 12 notti al mese, indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, dall’età e dalle preferenze del minore;
– l’istituzione del doppio domicilio per il minore nelle case dei due genitori e il divieto assoluto di qualsiasi cambiamento di residenza e istituto scolastico in assenza di previo consenso scritto di entrambi i genitori;
– l’abolizione dell’assegno di mantenimento e introduzione del mantenimento diretto per capitoli di spesa sulla base della parificazione del tempo passato dal minore con i genitori;
– il riconoscimento legislativo dell’alienazione parentale laddove si prevede che, qualora il figlio rifiuti il rapporto con uno dei genitori o con un altro familiare, il giudice possa limitare o sospendere la responsabilità genitoriale dell’altro genitore, pur in assenza di evidenti condotte, nel presupposto che ci sia stata una manipolazione del minore; quest’ultimo può anche essere affidato provvisoriamente in una casa famiglia “previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore”; è inoltre previsto l’intervento sanzionatorio di decadenza della responsabilità genitoriale in caso di presunta e non comprovata manipolazione psichica e/o falsità e/o infondatezza delle accuse di abusi e violenze psico-fisiche;
RILEVATO che:
– la mediazione affidata ai privati implicherà un notevole aumento dei costi di chi vorrà separarsi, considerando che soltanto il primo incontro sarà gratuito;
– nessun cenno è stato fatto nel disegno di legge sulle eccezioni riguardanti i casi di violenza domestica: anche le vittime di violenza domestica saranno obbligate alla mediazione con il coniuge violento;
– l’articolo 48 della convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, redatta a Istanbul dal Consiglio d’Europa nel 2011 e sottoscritta dall’Italia nel 2012) vieta la mediazione familiare in presenza di violenza domestica familiare;
– l’articolo 14 sul divieto di cambiamento di residenza non contempla alcuna eccezione per i casi di violenza domestica o abuso: di conseguenza nel caso in cui un genitore lasci la casa familiare con i suoi figli per essere accolto da un centro antiviolenza l’altro genitore potrà chiedere l’intervento delle autorità , le quali, sulla base della sola segnalazione del genitore, riporteranno il minore nella casa di famiglia in cui è presente il genitore violento;
– durante il percorso di mediazione obbligatoria, ad eccezione del primo incontro, potrà essere chiesto alle parti di escludere i propri legali dagli incontri con nocumento del diritto di difesa e di rappresentanza;
– il piano genitoriale, stabilendo in maniera rigida e preventiva tutto ciò che riguarda la vita del minore, non sembra uno strumento capace di accompagnare e tutelare in maniera appropriata la crescita del minore: ogni cambio di abitudine o di attività svolte dal minore sarà possibile solo con la modifica del piano genitoriale, e quindi attraverso l’intervento del coordinatore genitoriale, con conseguente nuovo esborso di denaro, con un procedimento lento e “burocratico” inadatto ad accogliere i bisogni del minore;
– la cancellazione dell’assegno di mantenimento pregiudicherebbe l’equilibrio economico tra i genitori con il rischio che il minore cresca in due contesti familiari molto diversi fra loro, trovandosi a vivere un tenore di vita più agiato quando sarà con un genitore e uno inevitabilmente più modesto, quando sarà con l’altro; sul punto è inoltre incontestabile che ad essere maggiormente danneggiata sarà la donna, data la discriminazione femminile nel mercato del lavoro e nel trattamento salariale;
– la mancata previsione di sostegni pubblici e/o gratuiti alla ricomposizione delle conflittualità e alle esigenze di tutela dei minori, costituisce un ulteriore elemento di discriminazione, in primo luogo a danno delle madri separate;
– il disegno di legge introduce nell’ordinamento la “sindrome di alienazione parentale”, mai ricompresa dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSMV) e non accertata scientificamente, secondo la quale si presume che il rifiuto da parte del minore nei confronti di uno dei genitori sia da addebitarsi alle manipolazioni psicologiche dell’altro; l’articolo 17 del disegno di legge prevede che pur in assenza di condotte evidenti il genitore sarà ritenuto responsabile di qualsivoglia rifiuto, alienazione o estraniazione che il figlio manifesti nei confronti dell’altro genitore, senza tener conto quindi dei casi di violenza o abuso; l’articolo 18 prevede che in tali casi verranno applicate al genitore considerato responsabile del comportamento del figlio le misure dell’allontanamento, divieto di avvicinamento e soprattutto la misura, decisa anche inaudita altera parte, della limitazione, sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale;
RITENUTO che:
– la trasformazione in legge del disegno di legge Pillon rappresenterebbe una grave regressione normativa, alimentando diseguaglianze e discriminazioni di genere, introducendo norme che non tengono in alcun conto dei desideri e delle scelte dei minori, che ledono il diritto alla genitorialità , in particolare femminile;
– l’applicazione della norma renderebbe molto onerose, lunghe, difficili le separazioni e incrementerebbe il conflitto successivo ad esse;
– il disegno di legge è fortemente discriminatorio nei confronti di un genitore con scarsa capacità economica;
– la norma ha effetti pesanti e negativi verso il genere femminile, considerato che nel nostro Paese esiste ancora oggi una consistente disparità occupazione e reddituale a sfavore delle donne;
– la proposta ignora completamente la realtà e la gravità dei fenomeni di violenza domestica familiare che, anche nel nostro Paese, non di rado accompagnano divorzi e separazioni tra genitori,
impegna il Presidente della Regione
a farsi interprete delle volontà del Consiglio regionale della Sardegna e ad intraprendere ogni azione ritenuta necessaria presso Governo e Parlamento italiano per chiedere il ritiro dall’iter di approvazione del disegno di legge n. 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità ”.
Cagliari, 3 maggio 2019