CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 661
COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA – CADDEO – COCCO – LAI – SATTA Gian Franco – SOLINAS Alessandro – CIUSA – LI GIOI – MANCA Desiré Alma sul presunto diniego da parte della Commissione europea di prorogare la scadenza del termine della concessione del Servizio idrico integrato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, son richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– con la legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge nazionale n. 36 del 1° maggio 1994 (cd. “Legge Galli”), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea; la legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell’acqua potabile, attraverso l’individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un’unica tariffa; in precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparita di trattamento tra i territori;
– il definitivo avvio della riforma del Servizio idrico integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d’ambito, quale forma di cooperazione tra i comuni e le province rientranti nell’unico ATO regionale; la formale costituzione dell’Autorità d’ambito, è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario governativo per l’emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell’Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione;
– Abbanoa Spa è il gestore unico del Servizio idrico integrato a seguito dell’affidamento “in house providing” avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell’Assemblea dell’Autorità d’ambito, oggi Ente di governo dell’ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni);
– Abbanoa Spa, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris Scarl a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da enti pubblici, attualmente è costituita da 342 comuni soci e dal socio Regione Sardegna;
– il Servizio idrico integrato (SII) è, quindi, gestito dalla società in house Abbanoa Spa in forza di convenzione di concessione stipulata tra l’Ente di governo d’ambito della Sardegna (EGAS) e la Società SIDRIS (poi Abbanoa) avente decorrenza dal 1° gennaio 2005 e scadenza il 31 dicembre 2028;
PREMESSO ulteriormente che la missione di Abbanoa ha come priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell’ambiente, la fornitura dell’acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al comune più isolato; il tutto in un’ottica di sviluppo economico e sociale dell’Isola; i valori guida dell’attività di Abbanoa sono ispirati dal concetto di risorsa idrica quale bene sociale e improntati alla sua gestione etica e rigorosa;
CONSIDERATO che:
– nel corso del 2012, Abbanoa Spa ha attraversato una crisi finanziaria, che ha portato alla concessione degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione autorizzati dalla Commissione europea rispettivamente con decisione C (2012)151 del 25 gennaio 2012 e con decisione CE C(2013)4986 del 31 luglio 2013;
– ai fini della valutazione di compatibilità, la Commissione ha previsto che l’aiuto dovesse consentire il ripristino della reddittività a lungo termine entro il 2017 ed essere subordinato alle seguenti misure compensative:
– riduzione del termine di durata della concessione, la cui scadenza viene anticipata dal 31 dicembre 2028 al 31 dicembre 2025;
– espletamento di una gara pubblica al termine della concessione;
VISTA la deliberazione n. 35/1 del 28 agosto 2013, con la quale la Giunta regionale ha adottato un apposito atto interpretativo ed applicativo, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, comma 1, lettera a) al quale gli uffici devono conformarsi sui contenuti della decisione della CE n. C(2013) 4986 del 31 luglio 2013, nel senso di individuare gli atti e le attività che occorre assumere, a carico della Regione, per consentire il rispetto delle condizioni poste nella decisione e precisamente:
a) l’impegno della Regione affinché la rappresentanza regionale nel capitale sociale di Abbanoa, destinata a divenire maggioritaria, assicuri l’integrale rispetto della decisione comprese le condizioni ivi contenute;
b) l’immediato avvio delle attività riguardanti le misure previste nel piano di ristrutturazione pur nelle more del perfezionamento degli atti regolanti i rapporti tra Gestore unico ed Autorità di regolazione del Servizio idrico integrato;
VALUTATO che le azioni di efficientamento della gestione e il progressivo adeguamento delle tariffe ai costi di gestione, hanno consentito alla società Abbanoa, beneficiaria dell’aiuto, di ripristinare la redditività aziendale sin dall’esercizio 2013, confermandola e consolidandola negli esercizi successivi; tuttavia, alla luce di nuove circostanze, imprevedibili al momento dell’adozione della succitata decisione del 2013, la Regione ha ritenuto opportuno fare richiesta di modifica degli impegni assunti dalla Regione, in particolare:
– nel corso del 2022 EGAS (in qualità di soggetto proponente) e Abbanoa (soggetto attuatore) sono risultati aggiudicatari del bando nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la riqualificazione delle reti idriche; la realizzazione del progetto comporterà importanti benefici per la popolazione, in termini di qualità e quantità dell’approvvigionamento e per l’ambiente in termini di salvaguardia della risorsa idrica;
– gli interventi a valere sul PNRR devono concludersi entro il 31 dicembre 2026, un anno dopo la scadenza della concessione con il soggetto attuatore convenuta con la Commissione in sede di autorizzazione all’aiuto; il soggetto attuatore Abbanoa Spa ha segnalato che l’avvicendamento della gestione del servizio idrico nella fase di esecuzione degli interventi potrebbe determinare un rischio per la puntuale realizzazione dei progetti del PNRR;
– in occasione della partecipazione al bando PNRR, in quanto richiesto dal bando, EGAS e Abbanoa hanno sottoscritto l’adeguamento della convenzione di affidamento allo schema tipo ARERA, confermando la durata della convenzione originariamente stabilita al 31 dicembre 2028;
VISTA la deliberazione n. 37/3 del 14 dicembre 2022 con la quale la Giunta regionale ha dato indirizzi agli uffici per chiedere l’avvio di un’interlocuzione con la Commissione europea finalizzata alla rinegoziazione della misura compensativa costituita dall’anticipazione al 31 dicembre 2025 della scadenza del termine della concessione del SII; la rinegoziazione ha ad oggetto la richiesta di ripristino del termine originario della concessione (31 dicembre 2028) o, comunque, il differimento del termine per il tempo strettamente necessario a garantire la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR; essa si fonda sulle esigenze di stabilità nella gestione del SII nella fase di realizzazione degli importanti interventi infrastrutturali che dovrebbero concludersi il 31 marzo 2026 (agli interventi dovrebbe seguire la rendicontazione per un ulteriore periodo non inferiore a 6 mesi);
PRESO ATTO che la Commissione europea, con la risposta del 27 marzo 2023, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica della decisione SA.35205 della Commissione in quanto, si legge nella risposta: “La disciplina UE in materia di aiuti di Stato per la ristrutturazione di imprese in difficoltà non consente di rinegoziare un piano di ristrutturazione che sia già stato attuato: infatti, sia gli Orientamenti del 2004 (sulla cui base è stata adottata la decisione SA. 35205 del 31 luglio 2013) sia gli Orientamenti del 2014 attualmente applicabili prevedono la possibilità di modificare un piano di ristrutturazione (ivi incluse le misure per compensare le distorsioni di concorrenza) solo “nel corso del periodo di ristrutturazione”; orbene, poiché la ristrutturazione di Abbanoa è stata completata nel 2021, tale possibilità di modifica non è più applicabile nel caso di specie; inoltre, la Commissione non potrebbe comunque accettare modifiche ad una decisione in materia di ristrutturazione d’imprese in difficoltà il cui effetto fosse quello di eliminare le misure che lo Stato membro si è impegnato ad eseguire per compensare le distorsioni di concorrenza; a tale riguardo, si osserva peraltro che dalla deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 35/1 del 28 agosto 2013 (trasmessa dalle Autorità italiane il 20 marzo 2023 in risposta al messaggio elettronico inviato da questi servizi il 10 febbraio 2023) non risulta che la durata della concessione sia stata effettivamente ridotta al 31 dicembre 2025;
EVIDENZIATO che la Commissione fa, inoltre, notare che:
– l’aiuto approvato dalla Commissione nel 2013 ha consentito di ripristinare la redditività di Abbanoa, la cui ristrutturazione è stata completata con successo nel 2021, pertanto, occorre ritenere che Abbanoa sia ormai un’impresa efficiente e competitiva, che avrà dunque ottime possibilità di vincere la prevista gara;
– le Autorità italiane potrebbero (e dovrebbero) includere nei documenti di gara disposizioni volte a garantire che il vincitore della gara (sia esso lo stesso concessionario uscente o un nuovo concessionario) prosegua in modo corretto e tempestivo l’attuazione del progetto;
– il PNRR dell’Italia contiene numerosi impegni in materia di appalti pubblici e concorrenza, in particolare, il PNRR prevede che l’Italia velocizzi le gare per l’attribuzione degli appalti, e aumenti le gare per l’aggiudicazione dei contratti di servizi pubblici locali; orbene, l’intenzione delle Autorità italiane di posticipare la gara per l’aggiudicazione del servizio idrico integrato in Sardegna contraddice tali impegni;
– alla luce di quanto riportato, si apprende che sia nelle intenzioni della Regione avviare una gara internazionale che rischia seriamente di privatizzare la gestione della risorsa idrica, il tutto da concretizzarsi entro il 2025,
impegna il Presidente della Regione
a riferire in aula sulle azioni, utili e concrete, che intenda attuare, sia sul piano strategico che giuridico, per bloccare la gara internazionale, compresa l’attuazione dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), unica strada percorribile per consentire che la risorsa idrica rimanga, in Sardegna, un bene pubblico.
Cagliari, 20 luglio 2023