CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 65
MELONI – GANAU – PIANO – PISCEDDA – CORRIAS – COMANDINI – DERIU – LAI MORICONI – AGUS – LOI – CADDEO – ORRÙ – COCCO – PIU – ZEDDA Massimo – STARA – SATTA Gian Franco sulla necessità di porre in essere, da parte del Presidente della Regione e della Giunta regionale, ogni utile azione e iniziativa volta ad ottenere da parte del Governo nazionale il riconoscimento ai sardi, al pari degli altri cittadini italiani, del diritto alla detrazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adeguamento agli standard di sicurezza sismica dei propri immobili, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– con le vecchie Norme tecniche per le costruzioni, NTC 2008, in vigore dal 2008 (DM 14 gennaio 2008), tutto il territorio italiano diventa zona sismica. La Sardegna in virtù del citato decreto viene inserita nel contesto sismico della zona 4 a bassa sismicità. Le NTC 2008 impongono per tutto il territorio nazionale la verifica sismica degli edifici con criteri organici e dettagliati, lasciando alle zone a bassa sismicità, come la Sardegna, la possibilità di una verifica sismica semplificata;
– l’amplificazione delle azioni eccezionali derivanti dal sisma ed i sistematici rilevamenti tellurici, anche in Sardegna, degli ultimi anni, hanno imposto un adeguamento normativo complessivo e, a distanza di 10 anni, con DM del 17 gennaio 2018, sono state emanate le Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) che sostituiscono integralmente le NTC 2008;
– con le NTC 2018 vengono eliminate le zone 4 a bassa sismicità ed anche per la Sardegna viene imposto il calcolo sismico rigoroso alla stessa stregua delle altre regioni italiane con una progettazione mirata alla classificazione sismica e alla riduzione del rischio sismico;
– le nuove norme evidenziano, in maniera inflessibile, la necessità di progettare e di adeguare il patrimonio degli immobili nazionali, privati e pubblici, a tutela della collettività, imponendo una riduzione del rischio sismico;
– con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni, come da NTC 2018, sono suddivise in 4 classi d’uso. Per gli edifici in classe d’uso IV e per quelli in classe d’uso III di tipo scolastico è obbligatorio raggiungere un livello di sicurezza sismico pari al 60 per cento di quello richiesto per l’adeguamento; inoltre, per edifici in classe d’uso III non di tipo scolastico e per quelli in classe II, quando si effettua un intervento di miglioramento è obbligatorio conseguire un incremento di sicurezza sismica pari ad almeno il 10 per cento del livello richiesto per l’adeguamento. L’intervento di adeguamento della costruzione è invece obbligatorio quando si intenda: sopraelevare la costruzione; ampliare la costruzione mediante opere a essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta sismica; apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10 per cento; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione; effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino a un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50 per cento dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani; apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III a uso scolastico o di classe IV. In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post intervento;
CONSIDERATO che:
– esiste ancora un patrimonio immobiliare di strutture, realizzate ante 1985, per le quali è ancora consentita la sanatoria urbanistica e per le quali non è stato ancora portato a compimento l’iter burocratico necessario; strutture per le quali non è stata ancora certificata la presenza dei requisiti minimi per l’ottenimento del certificato di agibilità;
– nella maggior parte dei casi, uno dei requisiti necessari, è il certificato d’idoneità sismica (ex certificato d’idoneità statica – decreto ministeriale LL.PP. del 15 maggio 1985);
– per quasi la totalità delle strutture, senza interventi obbligatori mirati all’adeguamento sismico, non potrà essere certificata l’idoneità sismica e in maniera consequenziale, non potrà essere consentita l’agibilità e abitabilità degli stessi;
– prima dell’entrata in vigore delle NTC 2018, il territorio nazionale, ad esclusione delle zone 4 a bassa sismicità come la Sardegna, usufruiva ed usufruisce di un sistema di detrazioni fiscali (sisma bonus) che oggi può giungere sino all’85 per cento della spesa sostenuta per i lavori di adeguamento finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico;
– l’eliminazione della classificazione sismica, e la soppressione delle zone 4 a bassa sismicità, fa sì che anche la Sardegna, dovendo adeguare i propri livelli di sicurezza a quelli previsti per le altre regioni d’Italia, debba poter usufruire delle detrazioni fiscali relative al c.d. “sisma bonus”.
ATTESO che:
– già il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto “decreto crescita”, all’articolo 8 reintroduce per il riconoscimento del sisma bonus la classifica delle zone a rischio sismico, riservando il bonus medesimo agli interventi realizzati su immobili siti nelle zone 1, 2 e 3. Parimenti l’Agenzia delle entrate, con la propria circolare aggiornata al luglio 2019, prevede l’agevolazione solo per le opere “realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone le 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003” perpetrando entrambi una grave disparita tra i cittadini sardi e quelli del resto d’Italia;
– anche in Sardegna vengono rilevate in maniera sistematica attività telluriche. La Sardegna risulta infatti attraversata da una grossa faglia di sovrascorrimento tra il golfo di Posada ed il Golfo dell’Asinara e da tutta una serie di faglie posterciniche situate nel centro della Sardegna su cui è stato posizionato il sismografo di Ollollai;
CONSIDERATO che:
– il patrimonio immobiliare dei sardi al pari di quello delle altre regioni d’Italia deve raggiungere gli standard di sicurezza strutturale previsti dalle NTC 2018 e che le lavorazioni necessarie a tale scopo comportano ingenti costi a carico dei cittadini proprietari degli immobili;
– la detrazione delle spese sostenute, nella stessa misura riconosciuta ai territori ricomprese in zona sismica 1, 2 e 3, induce i proprietari ad intervenire per migliorare gli standard di sicurezza sismica dei propri immobili e attiva contestualmente una fase di ripresa dell’edilizia stremata da anni di crisi.
EVIDENZIATO che una recente sentenza della Corte di cassazione ha peraltro stabilito che “l’inosservanza delle norme tecniche rappresenta sempre una violazione allo standard minimo di sicurezza strutturale. Partendo dal presupposto che i terremoti non possono essere previsti neanche dal più affinato degli algoritmi oggi implementati dall’uomo, ne consegue che bisogna dare seguito a tutti gli interventi di adeguamento, a scopo di prevenzione, di tutte quelle strutture che non rispettano in toto gli standard di sicurezza previsti dalle norme tecniche per le costruzioni”,
impegna il Presidente della Regione
ad attivare, con le modalità che ritenga più opportune, tutte quelle azioni necessarie affinché sia riconosciuto ai cittadini sardi, anche retroattivamente, il diritto alla detrazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adeguamento agli standard di sicurezza sismica dei propri immobili.
Cagliari, 12 settembre 2019