CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 637
CADDEO – COCCO – LAI – LOI – ORRÙ – PIU sulla mancata convocazione del Consiglio regionale sul tema dell’Autonomia differenziata.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– l’articolo 116 Costituzione dichiara che le regioni a statuto speciale, tra cui rientra la Regione Sardegna, “dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale” e che al terzo comma del medesimo articolo si evidenzia che “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119”. Tuttavia, con l’aggravio che tale legge deve essere “approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;
– dalla norma appena citata si evince il principio secondo il quale l’emanazione dello Statuto speciale gode di una tutela differenziata rispetto gli statuti delle Regioni ordinarie esplicitato nel fatto che gli statuti speciali necessitano di una legge costituzionale per la loro approvazione o modificazione con la procedura di cui all’articolo 138 Cost.;
– con lo schema di disegno di legge Calderoli denominato “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario”, al secondo comma dell’articolo 10 rubricato “Disposizioni transitorie e finali” si legge che “Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” e al comma seguente che “È fatto salvo l’esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione”;
– l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recita che “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”;
– la potestà legislativa delle regioni speciali, quindi, continua a passare per il “filtro della clausola di maggior favore” ovvero il filtro per cui se una materia viene attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale piena mentre, se ai sensi dell’articolo 117, essa verrebbe assegnata alla potestà legislativa concorrente o addirittura sottratta alla potestà regionale, tale clausola impone di conservare la materia in oggetto nell’ambito della legislazione regionale esclusiva;
– inoltre l’articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, riformato nel 2001, prevede che i livelli essenziali delle prestazioni siano definiti con legge statale per tutti i diritti civili e sociali, al fine di fissare lo standard minimo delle prestazioni da garantire, nel rispetto del principio di uguaglianza, su tutto il territorio nazionale (così limitando la differenziazione regionale all’eventuale previsione di prestazioni ulteriori rispetto al minimo);
– con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 791-805) si prevede che parte dei LEP mancanti siano definiti entro un anno tramite un procedimento che, anziché basarsi sulla legge parlamentare, è essenzialmente incardinato sul ruolo del governo con una Cabina di regia, composta dai ministri interessati e dai presidenti delle associazioni delle regioni, delle province e dei comuni, a cui è attribuito il compito di individuare i LEP non per tutte le materie, ma soltanto per quelle che saranno ritenute «riferibili ai LEP» con il rischio di un grave oltrepasso istituzionale in termini di competenza legislativa;
RILEVATO che lo scenario in atto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla reale portata del processo di realizzazione dell’autonomia differenziata nelle regioni a statuto ordinario e delle sue eventuali conseguenze sull’assetto dei rapporti fra Stato e Regioni, rischia di scaturire e determinare nelle sedi istituzionali e presso l’opinione pubblica un ammonimento di immagine della nostra autonomia speciale che inevitabilmente sarà messa al centro dell’attenzione da da parte di chi la utilizzerà come paradigma di riferimento (i favorevoli all’autonomia differenziata) sia da parte dei contrari che invece la additeranno come esempio privilegio ingiustificato e fonte di disuguaglianze fra territori; nel corso della conferenza Stato-regioni, il Governatore della Regione Sardegna oltre ad un implicito consenso alla riforma attualmente in atto, non ha espresso in alcun modo nessuna integrazione, modifica e/o ammonimento sul tema in oggetto;
EVIDENZIATO che occorre monitorare il processo legislativo in atto sia dal punto di vista giuridico che politico con l’obiettivo di garantire non solo che non si arrivi a riluttanti valutazioni di comparazione non aderenti alla realtà tra regioni ordinarie e quelle speciali, ma anche di studiare ed ottenere salvaguardie specifiche e/o modalità di applicazione non lesive della nostra specialità, sia con riferimento alle competenze ad oggi ottenute che a quelle da acquisire in futuro;
DATO ATTO che:
– il disegno di legge attualmente in corso rischia di portare ad una spaccatura rigida, chiara e netta tra le Regioni del Nord e del Sud Italia ampliando le disuguaglianze, le fragilità e le disparità in termini di trattamento socio-assistenziale e di sviluppo economico nonché evidenziando la ricerca di una concorrenza non sana ed interna alla penisola tra entità locali;
– il disegno di legge e pertanto tutto il sistema a catena che esso sarà in grado di generare va contro i principi di collaborazione e assistenza oltre a quello di solidarietà ormai da anni espressione anche a livello europeo della legislazione ordinaria e costituzionale,
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) a riferire in Consiglio ogni qualvolta si trovi nelle condizioni di dover esprimere pareri anche non vincolanti circa il tema oggetto della presente mozione nelle sedi istituzionali;
2) a esprimere in ogni sede opportuna la nostra specialità in termini di autonomia evidenziando le ragioni, i fondamenti e l’opportunità che essa comporta in chiave di sviluppo territoriale;
3) ad attivarsi da ora, formalmente e straordinariamente, con processi di monitoraggio sull’iter politico amministrativo relativo all’attuazione dell’autonomia differenziata, anche coinvolgendo la delegazione parlamentare e ne riferisca puntualmente in quest’Aula.
Cagliari, 7 marzo 2023