Mozione n. 621

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 621

CIUSA – LI GIOI – MANCA Desiré Alma – SOLINAS Alessandro sulla figura del dirigente tecnico con funzioni ispettive del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’istruzione.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– era il 1998 quando le cose cambiarono definitivamente giacché fino ad allora il capo d’istituto non era una figura unica, ma era suddivisa in due ruoli distinti: il preside, posizione di riferimento per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e il direttore didattico, a capo delle scuole primarie;
– in seguito alla “Riforma Bassanini” del 1997 vennero introdotte alcune modifiche, tra le quali quella relativa all’autonomia scolastica, portando all’accorpamento delle due figure in una sola, quella del dirigente scolastico;
– con decreto n. 41 del 2022 è stato pubblicato l’atto di indirizzo del Ministro dell’istruzione Bianchi riguardo le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva da parte del corpo ispettivo ministeriale;
– la funzione tecnico-ispettiva, esercitata dai dirigenti tecnici, sia singolarmente che collegialmente:
– verifica la realizzazione dei compiti di istruzione e di formazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie;
– orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche verso una prospettiva europea e internazionale;
– supporta i processi formativi e di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
– svolge attività di studio, ricerca e consulenza tecnica;
– il corpo ispettivo del Ministero dell’istruzione, costituito dai dirigenti tecnici con funzioni ispettive, è espressione di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico, ed è previsto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 419;
– essenzialmente, il corpo ispettivo partecipa alle azioni del Ministero dell’istruzione e ne verifica l’attuazione nelle istituzioni di ogni ordine e grado;
– la finalità ultima dell’attività ispettiva è di individuare interventi correttivi e riqualificare le istituzioni in condizioni critiche;
– il dirigente tecnico dirime infatti controversie, promuove la coesione nella comunità scolastica, contribuisce alla governance del sistema di istruzione e ad un’Amministrazione pubblica efficace nel campo dell’educazione;
– gli accertamenti ispettivi possono riguardare questioni didattiche, organizzative, contabili e amministrative;
– l’Amministrazione centrale e gli USR, tenuto conto delle specifiche professionalità nonché del criterio della rotazione, conferiscono incarichi ispettivi ai dirigenti tecnici e acquisiscono da questi le relazioni conclusive sugli accertamenti svolti, per l’adozione dei provvedimenti correlati;
– i dirigenti tecnici sono incaricati di verificare eventuali situazioni problematiche che possono avere luogo nelle scuole, come ad esempio:
– conflittualità nella comunità educante;
– comportamenti patologici di varia natura;
– disagi estremi di alunni e personale;
– rilevanti carenze professionali e istituzionali;
– l’attività di ispezione presuppone imparzialità ed autonomia di giudizio, caratteristiche che qualificano la professionalità del dirigente tecnico; l’attività ispettiva è strumentale e propedeutica rispetto a possibili azioni disciplinari da parte dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che:
– recenti atti normativi, hanno previsto un nuovo concorso per dirigenti tecnici, da due anni ancora non bandito pur con la proroga disposta dal decreto mille proroghe;
– considerata necessaria un’azione concreta sulla dirigenza tecnica volta a coprire la pluriennale grave situazione di sotto organico in cui versa il corpo ispettivo;
– da molti anni la pubblica amministrazione tutta, in assenza di concorsi, provvede alla copertura provvisoria e di fatto dei vuoti di organico con il meccanismo degli incarichi triennali a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 articolo 19, comma 5 bis, fondati su avvisi pubblici e procedura concorsuale per titoli;
– l’ultimo concorso per ispettori bandito risale al 2008 e durò ben 5 anni, riuscendo a coprire davvero piccola parte dell’organico;
– negli ultimi anni, dal 2016 ad oggi, sulla base degli articoli e delle risorse finanziarie della legge n. 107 del 2015, citati nei commi 4 e 5 dell’articolo 2 del decreto legge n. 126 del 2019, sono stati assegnati, a personale di ruolo, una sessantina di incarichi che hanno garantito che la funzione ispettiva non collassasse sia a livello centrale che negli Uffici scolastici regionali;
– il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) all’articolo 2 ha fornito disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche, prevedendo risorse economiche e contratti “nelle more dell’espletamento del concorso”;
– in base alle funzioni specifiche previste dalla legge n. 107 del 2015 gli incaricati assolvono tutte le funzioni ordinamentali e tipiche del servizio ispettivo;

RILEVATO che:
– nella più recente produzione legislativa relativa alla scuola, si rammentano svariate procedure concorsuali: dirigenti tecnici e le altre, molto più note, che riguardano i docenti e i Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nonché collaboratori scolatici o assistenti tecnici e ammnistrativi (ex LSU o COCOCO);
– delle procedure, tutte tranne la prima, hanno il carattere di essere procedure chiuse, “riservate” cioè ad una platea determinata di concorrenti:
a) precari docenti in certe condizioni di titoli e di esperienza professionale (servizio reso): vedi anche l’ultima versione ex articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
b) assistenti amministrativi che, anche questi per coprire gravi carenze di organico, svolgono di fatto le funzioni di DGSA nelle scuole che ne sono prive;
c) ex LSU e COCOCO assunti ope legis nei ruoli di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi tecnici (la cosiddetta “internalizzazione” o stabilizzazione nei ruoli della scuola);
– tali procedure “concorsuali” sono accomunate dal fatto che i candidati abbiano svolto per un certo tempo di fatto le stesse funzioni per le quali è bandito il concorso e di fatto null’altro, oltre eventualmente, i titoli di accesso;
– occorre rammentare che la Corte europea ha condannato l’Italia per abuso di contratti a tempo determinato per periodi superiori ai 36 mesi per svolgere funzioni per le quali dunque gli interessati potrebbero reclamare una stabilizzazione;
– molte norme specifiche hanno previsto e prevedono il riservato per molte figure professionali, leggi generali lo contemplano nel periodo di transizione alle nuove modalità concorsuali strutturali, organismi europei riconoscono il principio della stabilizzazione di personale a lungo svolgente le funzioni per conto della pubblica amministrazione;

EVIDENZIATO che:
– oggi, dopo il periodo di gestione della pandemia, occorre portare avanti un’idea moderna e funzionale di educazione, istruzione e formazione;
– secondo il Rapporto annuale 2021 dell’Istat, uno dei fattori che ha limitato la partecipazione degli studenti alle attività scolastiche nel periodo della pandemia è la scarsità di dotazioni tecnologiche adeguate;
– tra aprile e giugno 2020 circa 430 mila ragazzi hanno fatto richiesta di dispositivi informatici (il 6 per cento degli studenti);
– la quota di richieste è sensibilmente più alta nelle regioni del Mezzogiorno, con livelli quasi doppi, rispetto alla media nazionale, in Basilicata e in Calabria (rispettivamente 15 per cento e 11 per cento); in media il 14 per cento delle richieste non è stato soddisfatto;
– le famiglie hanno dovuto assumere un ruolo rilevante per facilitare l’improvvisa transizione alla didattica digitale, offrendo supporto ai figli nelle attività;
– secondo stimate ricerche anche il mondo del lavoro richiede sempre meno intelligenze informali, si intravede una grande implicita richiesta di dipendenza dalle tecnologie informatiche;
– inoltre, secondo ulteriori studi sulle competenze in classe circa il 40 per cento degli studenti mostra un comportamento di totale, o quasi totale, allontanamento dall’interesse delle attività con una punta (attuale) del 30 per cento di (ancora) interattivi;
– la figura del dirigente tecnico è di supporto a tutto il mondo scolastico poiché deve supportare e aiutare ad implementare le varie politiche scolastiche;
– è una figura di raccordo tra il Dipartimento e le varie scuole al fine di rendere più fluido il rapporto con un grande compito di innovazione e progettualità per migliorare sia la didattica che l’organizzazione;
– l’attività educativa e la formazione richiedono oggi una flessibilità organizzativa e di gestione che punti verso l’alto anche in termini valoriali e motivazionali;
– il punto di partenza (Make it real) richiede al sistema nazionale, che vive in un sistema internazionale, un rapporto non più rinviabile tra essere un Paese più giusto ed allo stesso tempo competitivo e sostenibile: spendere, spendere bene, curare efficienza, efficacia, onestà,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a voler sostenere anche a livello di Conferenza Stato-regioni, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al 31 dicembre 2021, con la modifica dell’articolo 3, comma 3 ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, la pubblicazione di un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull’esperienza svolta, per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ottenuto l’incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico e amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’istruzione.

Cagliari, 28 ottobre 2022

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