CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 585
PINNA – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PISCEDDA – AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo – LAI – COCCO – LI GIOI – CIUSA – MANCA Desiré Alma – SOLINAS Alessandro in merito alla legittimità delle attribuzioni delle funzioni di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali della Regione Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la legge n. 24 dell’11 settembre 2020 in materia di Riforma del sistema sanitario regionale che, con la nomina dei direttori generali di Ares e delle aziende sanitarie locali, giunge così alla sua attuazione;
– i direttori generali delle 8 ASL del Servizio sanitario regionale, nelle more della conclusione dei procedimenti per la costituzione degli elenchi regionali, hanno provveduto a nominare, i direttori sanitari e i direttori amministrativi f.f. con incarichi temporanei;
– con le deliberazioni della Giunta regionale n. 11/46 e 11/47 del 24 marzo 2021 sono state individuate le procedure per la formazione degli elenchi regionali degli idonei ai ruoli in questione;
– la legge regionale n. 24 del 2020 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) all’articolo 12 dispone che il direttore generale nomina, in coerenza e nel rispetto delle normative attualmente vigenti, il direttore sanitario e il direttore amministrativo attingendo agli elenchi regionali – anche di altre regioni;
RILEVATO che a seguito della richiesta di un’Azienda del Servizio sanitario regionale, la Direzione generale dell’Assessorato ha provveduto a richiedere un parere all’Ufficio legale regionale rispetto ai seguenti quesiti:
1) “se, nelle more della nomina effettiva dei Direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie del SSR in seguito alla conclusione dei procedimenti per la costituzione degli elenchi regionali dei Direttori sanitari e amministrativi ai sensi dell’articolo 13 legge regionale 24/20 avviati rispettivamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/47 e deliberazione della Giunta regionale n. 11/46 del 24 marzo 2021, i relativi Direttori Generali possano procedere all’attribuzione delle funzioni temporanee di DS e di DA delle aziende sanitarie e se questi ultimi debbano comunque essere in possesso dei requisiti previsti per quelli di ruolo nella vigente normativa (rif Art. 3, comma 7 e articolo 3bis, comma 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni)”;
2) “se – considerato che è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni entro cui dovevano essere definiti con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni gli specifici criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, da indicare nell’apposito avviso pubblico di cui all’articolo 3 decreto legislativo n. 171 del 2016- i Direttori generali delle Aziende Sanitarie possano procedere alla nomina del direttore amministrativo e sanitario, in ragione di tale ritardo, attingendo agli elenchi di altre Regioni costituiti ai sensi della specifica normativa regionale, fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 7 e dall’articolo 3bis comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.”;
EVIDENZIATO che:
– con nota del 19 aprile 2022, la Direzione generale dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ha provveduto a inviare nota esplicativa del parere dell’Ufficio legale regionale in merito ai quesiti sulle citate nomine temporanee dei ruoli di f.f. direttore sanitario e direttore amministrativo alle varie aziende regionali per il seguito di competenza;
– l’Area legale della Regione ha risposto affermando che le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e similmente l’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2020 non si ritiene possano consentire attribuzione delle funzioni temporanee di direttore sanitario e di direttore amministrativo, in quanto fattispecie non contemplata e priva di fondamento normativo, a fronte di disposizioni che, a chiusura di sistema, consentono comunque di effettuare la nomina effettiva; ancora la mancata sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni dei criteri di valutazione dei titoli, esclude l’operatività delle norme estrapolate dall’articolo 3 e dell’articolo 5 secondo periodo del decreto legislativo n. 171 del 2016 e, similmente, dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2020 per l’attingimento dagli elenchi di altre regioni, non essendo per altro contemplata la possibilità di ovviare con l’attingimento “… agli elenchi di altre regioni costituiti ai sensi della specifica normativa regionale…”;
– il parere conclude affermando che “allo stato è possibile procedere alle nomine di cui trattasi esclusivamente con le procedure normativamente previgenti all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 171 del 2016, in applicazione del disposto di cui all’articolo 5, primo periodo del decreto, fermi restando comunque i requisiti previsti per entrambe le figure dirigenziali dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.”;
CONSIDERATO che:
– dal parere espresso dall’Ufficio legale regionale appare manifesto lo stato di non legittimità in cui si vengono a trovare le nomine effettuate dai direttori generali delle aziende regionali;
– conseguentemente, gli atti emanati dai direttori sanitari e dei direttori amministrativi incorrono nel rischio di annullamento;
ACCERTATO che le deliberazioni della Giunta regionale n. 11/46 e 11/47 del 24 marzo 2021 in materia di procedimenti per la costituzione degli elenchi regionali dei direttori sanitari e amministrativi e approvate ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2020 giacciono non attuate;
RITENUTO che sia necessario e urgente adottare ogni misura per ripristinare lo stato di legittimità degli incarichi dirigenziali delle aziende del SSR,
impegna il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale
ad attuare ogni iniziativa atta a ripristinare lo stato di legittimità degli incarichi al fine di non compromettere l’azione amministrativa delle aziende sanitarie regionali.
Cagliari 27 aprile 2022