Mozione n. 561

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 561

SOLINAS Alessandro – CIUSA – MANCA Desiré Alma – LI GIOI sul riconoscimento di specifiche agevolazioni per gli elettori sardi domiciliati fuori dalla Sardegna.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– l’esercizio del diritto di voto trova la propria fonte normativa nell’articolo 48 della Costituzione: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.”;
– la legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge;
– “il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”;
– l’espressione del diritto di voto rappresenta la più alta forma di libertà democratica ed è un dovere civico partecipare attivamente alle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che:
– l’approssimarsi delle consultazioni amministrative del 2022 rende doverosa una presa d’atto sulla questione del diritto di voto dei cittadini temporaneamente domiciliati fuori dalla Sardegna quale regione di residenza;
– in questo senso la proposta di legge a prima firma On. Brescia, n. 3007, modifica la legge 2 luglio 2004, n. 165, e il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di estendere l’esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali agli elettori temporaneamente domiciliati fuori dalla regione di residenza;
– una cospicua parte di elettori attivi non può esercitare il diritto di voto in quanto domiciliata presso una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;
– tale limitazione è strettamente correlata alla sfera economica dell’elettore che, pur volendo, potrebbe incorrere nell’impossibilità di far fronte alle spese per il rientro nel proprio comune;

RILEVATO che:
– tali cittadini non devono rischiare di limitare la propria libertà fondamentale di partecipare attivamente alla vita politica degli enti locali ed enti regionali ove risiedono;
– la necessità di garantire a tutti i cittadini il diritto all’esercizio del voto significa riconoscere che tutti quei lavoratori e studenti che sono oggi domiciliati al di fuori della nostra isola per raggiungere il luogo di residenza elettorale affrontano gli stessi sacrifici dell’elettore sardo all’estero;
– le facilitazioni di viaggio previste dalle leggi attualmente in vigore non sono adeguate a mettere il cittadino sempre nelle migliori condizioni per esercitare il suo diritto di voto;
– la spesa per raggiungere il luogo di residenza elettorale è nella maggior parte dei casi tale da costringere gli elettori domiciliati in altra regione a sacrifici finanziari, ragione per cui, nella maggioranza dei casi, si vedono costretti a rinunciare ad un loro sacrosanto diritto;
– ragioni, quindi, di giustizia sociale e di gestione dell’emergenza sanitaria impongono di riconoscere il diritto al voto sia attraverso il viaggio gratuito a tutti gli elettori che, per ragioni di lavoro o di studio, al momento della consultazione elettorale si trovino in Italia fuori dal comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e sia attraverso la strutturazione di un adeguato sistema di gestione della votazione presso il Comune in cui temporaneamente si trovano domiciliati,

EVIDENZIATO che:
– l’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19 e la conseguente impossibilità di muoversi all’interno del territorio nazionale ci impongono una decisione innovativa su tale tematica;
– occorre impegnarci in una battaglia di civiltà che vuole affermare la centralità del diritto di voto e del suo esercizio;
– una soluzione può essere quella di consentire agli elettori sardi aventi diritto, temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa dalla Sardegna in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni comunali presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio del comune in cui hanno eletto il proprio domicilio;
– l’elettore è ammesso al voto previa specifica comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni comunali;
– unitamente, occorre estendere il benefìcio del diritto al contributo per la partecipazione al voto previsto per gli elettori sardi residenti all’estero ai cittadini sardi domiciliati presso altra regione;
– l’agevolazione deve essere prevista per le elezioni comunali, le elezioni provinciali, le elezioni regionali e per i referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale e il contributo deve essere commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino a un massimo di 250 euro,

impegna il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale

a voler mettere in campo tutte le azioni utili a garantire l’esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali, le elezioni provinciali, le elezioni regionali e per i referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale, a tutti gli elettori domiciliati in un comune situato in una regione diversa dalla Sardegna, regione in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Cagliari 4 febbraio 2022

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