CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 505
SOLINAS Alessandro – CIUSA – LI GIOI – MANCA Desiré Alma in merito all’applicazione dell’articolo 63 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto “decreto semplificazioni”) agli usi civici nel territorio regionale.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e il regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928 costituiscono i principali riferimenti normativi, a livello statale, per il riordino degli usi civici;
– con la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, Statuto Speciale per la Sardegna, è stata riconosciuta la competenza primaria della Regione in ambito legislativo e lo svolgimento dei compiti amministrativi in materia di usi civici;
– con la legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è stato disciplinato l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi degli articoli 3, lettera n), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di usi civici;
– con la legge regionale n. 12 del 1994, la Regione intende:
1) garantire l’esistenza dell’uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio della collettività delle terre soggette agli usi civici;
2) assicurare la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell’uso del territorio, tutelando le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni;
3) tutelare la potenzialità produttiva dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del territorio purché vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale;
– l’articolo 4 della legge regionale n. 12/1994 dispone che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono esercitate dall’Amministrazione regionale tramite lo stesso Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
– con successi provvedimenti le competenze amministrative relative alla materia degli usi civici in precedenza esercitate direttamente dagli uffici della sede centrale dell’Assessorato sono state attribuite prima ai quattro Servizi ripartimentali dell’Agricoltura (SRA) di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, successivamente, a seguito dell’istituzione con la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, delle tre Agenzia agricole, all’Agenzia Argea;
– con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/6 del 5 giugno 2013 sono state trasferite all’Agenzia Argea Sardegna le ulteriori funzioni amministrative inerenti:
a) l’istruttoria tecnico-amministrativa e l’adozione degli atti propedeutici alla predisposizione della deliberazione della Giunta regionale con la quale si approvano i Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche (articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 12 del 1994);
b) l’emissione del parere in merito al Regolamento comunale di gestione dei terreni civici (articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 12 del 1994);
c) l’istruttoria tecnico-amministrativa e l’adozione del provvedimento amministrativo di accoglimento o rigetto delle istanze dei Comuni in merito agli atti di disposizione dei terreni civici relativi a concessioni in affitto e riserva d’esercizio, mutamento di destinazione, trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali (artt. 15, 16, 17 e 18-ter della legge regionale n. 12/1994);
d) l’istruttoria tecnico-amministrativa e l’adozione degli atti propedeutici alla predisposizione della deliberazione della Giunta regionale per l’autorizzazione alla permuta o all’alienazione degli immobili sui quali ricade il diritto di uso civico (articolo 15, comma 3, e articolo 18 della legge regionale n. 12/1994);
e) l’istruttoria tecnico-amministrativa e l’adozione degli atti propedeutici alla predisposizione della deliberazione della Giunta regionale per la sclassificazione del regime demaniale civico (articolo 18- bis della legge regionale n. 12/1994);
f) l’esercizio dei controlli sul rispetto della normativa di riferimento (articolo 21 della legge regionale n. 12/1994);
– successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 65/34 del 6 dicembre 2016 sono state attribuite all’Agenzia Argea anche le funzioni inerenti:
1) l’istruttoria tecnico-amministrativa e l’adozione dei provvedimenti in materia di accertamento degli usi civici (articolo 5 della legge regionale n. 12/1994);
2) l’istruttoria tecnico-amministrativa e l’adozione dei provvedimenti relativi alla tenuta ed aggiornamento dell’Inventario generale delle terre civiche (articoli 6 e 7 della legge regionale n. 12 del 1994);
3. l’istruttoria tecnico-amministrativa e l’adozione degli atti propedeutici ai provvedimenti in materia di legittimazione delle occupazioni dei terreni di uso civico (articoli 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927);
– con il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 953/DecA 53 del 31 luglio 2013 sono state emanate direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici e, nel periodo ricompreso tra l’anno 2013 e l’anno 2018, la Giunta regionale con le deliberazioni n. 25/11 del 25 maggio 2017 e n. 48/30 del 17.10.2017 ha emanato ulteriori atti di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici;
– la legge n. 168 del 20 novembre 2017 “Norme in materia di domini collettivi” ha introdotto ulteriori principi in materia di usi civici e all’articolo 3 definisce i beni collettivi che costituiscono il patrimonio civico e afferma la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico (comma 6);
– sono intervenute alcune sentenze della Corte costituzionale (in particolare la sentenza n. 178/2018 che ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della legge regionale n. 12 del 1994) che hanno reso quasi completamente inapplicabile la legge regionale;
– la Corte costituzionale ha affermato che la materia degli usi civici attiene all’ordinamento civile, per cui gli atti di disposizione non possono esser disciplinati con legge regionale, mentre restano salve le previsioni della legge nazionale del 1927; inoltre la Corte ha ribadito che qualsiasi atto di disposizione degli usi civici deve previamente formare oggetto di attività di copianificazione tra Stato-Regione;
PREMESSO altresì che:
– il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche costituisce lo strumento con cui si programma la gestione dei terreni sui cui insistono i diritti di uso civico appartenenti ad una determinata collettività;
– i Piani devono prevedere anche gli usi futuri delle terre civiche, da attuarsi attraverso gli atti di disposizione di cui agli articolo 15 e seguenti della legge regionale n. 12 del 1994 che, comunque, potranno essere adottati solo successivamente all’approvazione del Piano stesso e tramite l’avvio di nuovi e ulteriori procedimenti nell’ambito dei quali verrà verificata la sussistenza dei presupposti e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ad essi applicabile;
– ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni, sulla base dell’inventario generale delle terre civiche, predispongono il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche ricadenti nel proprio territorio;
– i piani sono finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate, devono rispondere a fini di pubblico interesse, non devono compromettere l’esistenza degli usi civici e non devono pregiudicare i diritti delle collettività;
– tramite i piani è anche possibile prevedere una destinazione dei terreni diversa da quella cui erano soggetti, a condizione che la nuova destinazione comporti un reale notevole vantaggio per la collettività;
– i piani riportano inoltre la descrizione delle azioni per il recupero delle terre civiche occupate senza titolo. La procedura stabilita dall’articolo 9 della legge regionale n. 12 del 1994 prevede che i piani siano adottati dai consigli comunali a maggioranza dei presenti e approvati con decreto del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale;
CONSIDERATO che:
– la Giunta regionale, in considerazione del fatto che l’Agenzia Argea Sardegna dallo scorso 16 ottobre 2020 è Organismo Pagatore dei fondi FEAGA e FEASR per la Regione Sardegna, con deliberazione n. 1/23 dell’8 gennaio 2021 ha riassegnato alla Direzione generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione, le funzioni relative agli usi civici già assegnate ad Argea;
– con la stessa deliberazione n. 1/23 del 2021 la Giunta ha dato mandato all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di definire e proporre nuovi indirizzi e nuove direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale;
EVIDENZIATO che la Giunta regionale a tutt’oggi non ha proceduto all’approvazione della deliberazione contenente “nuovi indirizzi e nuove direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici”; indirizzi e direttive ritenuti necessari dall’Assessore dell’Agricoltura “alla luce dell’evoluzione normativa sopra richiamata e in conseguenza della nuova organizzazione”;
CONSIDERATO che attualmente l’approvazione da parte della Regione dei piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche procede con estrema lentezza, alcuni comuni hanno atteso oltre un anno per vedere approvato il proprio piano da parte della Regione;
DATO ATTO che la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2018 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 38, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11, che ha sostituito l’articolo 18 ter della legge regionale 14 marzo 1994 n. 12, e in virtù di tale sentenza, al momento e salvo nuove disposizioni, la dichiarazione di incostituzionalità impedisce qualsiasi atto di trasferimento degli usi civici;
EVIDENZIATO che:
– a colmare il vuoto normativo che si è venuto a creare è intervenuto l’articolo 63 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto “decreto semplificazioni”) approvato definitivamente il 28 luglio 2021 dalla Camera dei deputati che consente l’autorizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della generale apposizione del vincolo paesaggistico alle zone gravate da usi civici, stabilita con la legge n. 431 del 1985 (di conversione del decreto legge n. 312 del 1985), poi abrogata, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;
– secondo la disposizione legislativa recentemente approvata, i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome, e i trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione di tali terreni, i quali sono sottoposti al vincolo paesaggistico in base all’articolo 142, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004); inoltre i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico;
CONSIDERATO che:
– gli usi civici costituiscono in Sardegna un tema scottante e sempre attuale, di interesse generale che interessa ufficialmente la collettività di 347 su 377 comuni della nostra Regione;
– per molti di questi comuni l’accertamento effettuato dalla Regione nel 2005 ha evidenziato che erano stati autorizzati interventi di urbanizzazione in aree gravate da usi civici;
– ne è un esempio il Comune di Orosei dove risulta che il competente Assessorato regionale all’urbanistica abbia autorizzato ben 6 piani attuativi in aree gravate da usi civici (Piano di lottizzazione Fuile Mare, approvato con decreto assessoriale n. 169 del 1° marzo 1976; Piano di iniziativa pubblica Su Mutrucone, approvato con decreto assessoriale n. 434 del 10 novembre 1975; Piano di iniziativa pubblica Cala Liberotto – Sas Linnas Siccas approvato con decreto assessoriale n. 42/392 del 31 ottobre 1966; Piano di lottizzazione Hotel Tirreno, approvato con decreto assessoriale n. 4994/U del 21 novembre 1989; Piano di lottizzazione Fantucci, approvato con decreto assessoriale n. 800/U dell’11 giugno 1984; Piano di iniziativa pubblica Sos Alinos, approvato con decreto assessoriale n. 401/U del 2 aprile 1985);
– inoltre nell’attuale disastrosa congiuntura economica derivante dall’emergenza epidemiologica, la risoluzione delle problematiche rappresentate dagli usi civici sarebbe un importante risultato perché consentirebbe agli interessati sia di partecipare ai bandi comunitari per l’ottenimento dei benefici connessi alle politiche di settore sia di accedere alle importanti agevolazioni fiscali previste dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cosiddetto “decreto rilancio”),
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) a definire ed approvare urgentemente i “nuovi indirizzi e nuove direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici” previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1/23 del 2021;
2) ad accelerare le procedure di accertamento degli usi civici e di approvazione dei piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche predisposti dai comuni;
3) ad assumere ogni iniziativa utile all’applicazione delle disposizioni legislative introdotte dall’articolo 63 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto “decreto semplificazioni”);
4) ad assumere ogni iniziativa utile a consentire agli interessati sia di partecipare ai bandi comunitari per l’ottenimento dei benefici connessi alle politiche di settore sia di accedere alle importanti agevolazioni fiscali previste dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cosiddetto “decreto rilancio”).
Cagliari, 9 agosto 2021