Mozione n. 498

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 498

(Discussa il 29/07/2021 – Approvata in Aula il 29/07/2021)

GIAGONI – CAREDDA – CANU – TALANAS – OPPI – PIRAS – MELE – SAIU – ENNAS – MANCA Ignazio – SATTA Giovanni Antonio – SECHI – PERU – STARA – MORO – ZEDDA Alessandra – SATTA Giovanni – MULA – FANCELLO – GALLUS – LANCIONI – MAIELI – MARRAS – SCHIRRU – USAI sulla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della magistratura e per le promozioni), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI:
– l’articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
– l’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;
– l’articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 27 della medesima legge;
– la “Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata,

delibera

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, “Ordinamento giudiziario”, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 “Disposizioni per l’aumento degli organici della magistratura e per le promozioni”, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 “Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:
«Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: articolo 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; articolo 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; articolo 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; articolo 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; articolo 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; articolo 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai comuni 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?»;
2) di designare ai sensi dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 l’On.le Michele Pais quale delegato effettivo e Dario Giagoni quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
4) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri consigli regionali con invito ad adottare analoga deliberazione.

Cagliari, 20 luglio 2021

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Allegato alla mozione n. 498

Breve illustrazione della proposta referendaria
Il presente quesito referendario chiede al corpo elettorale di volersi pronunciare sulla separazione, nell’ambito dell’attuale assetto dell’ordinamento giudiziario, delle carriere fra magistratura requirente e magistratura giudicante. È indubbiamente un quesito particolarmente articolato sotto il profilo formale, atteso che coinvolge cinque diversi testi normativi nella sua stesura; ma tale strutturazione del quesito consegue, necessariamente, alla complessità della disciplina da cui non può che discendere, a pena di non regolarità della stessa stesura della richiesta di referendum, un altrettanto complessa articolazione nella formulazione del quesito. Trattasi infatti, di non consentire i passaggi, nella magistratura, fra ruoli requirenti, ovvero di pubblico ministero, e giudicanti, ovvero di giudice, intervenendo sulla disciplina che tali passaggi regola, anche nel prevedere i percorsi formativi ed il conseguente giudizio di idoneità che accompagnano i mutamenti di funzione nei termini attualmente consentiti; quanto sopra rimanendo in capo al magistrato la scelta in ordine all’esercizio della funzione, ma in termini di scelta non reversibile. Si ritiene che tale intervento, che muove dalla consapevolezza che diverse sono le funzioni e quindi le attitudini e professionalità richieste per l’espletamento di compiti istituzionalmente diversi, quale quello del magistrato, pubblico ministero e del magistrato, giudice, possa concorrere al principio del giusto processo.

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