CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 497
(Discussa il 29/07/2021 – Approvata in Aula il 29/07/2021)
GIAGONI – CAREDDA – CANU – TALANAS – OPPI – PIRAS – MELE – SAIU – ENNAS – MANCA Ignazio – SATTA Giovanni Antonio – SECHI – PERU – STARA – MORO – ZEDDA Alessandra – SATTA Giovanni – MULA – FANCELLO – GALLUS – LANCIONI – MAIELI – MARRAS – SCHIRRU – USAI sulla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI:
– l’articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
– l’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;
– l’articolo 30 della legge n. 352 del 1970, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 27 della medesima legge;
– la “Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata,
delibera
1) di presentare richiesta di referendum abrogativo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), secondo il seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?»;
2) di designare ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 352 del 1970 l’On.le Michele Pais quale delegato effettivo e Dario Giagoni quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
4) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri consigli regionali con invito ad adottare analoga deliberazione.
Cagliari, 20 luglio 2021
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Allegato alla mozione n. 497
Breve illustrazione della proposta referendaria
Il presente quesito referendario chiede al corpo elettorale di volersi pronunciare sul tema del complessivo superamento della disciplina dettata dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, comunemente nota come “Legge Severino”. La finalità del quesito va individuata nella volontà di superare gli automatismi della disciplina che è intervenuta in una materia di particolare rilevanza costituzionale, quale la titolarità dei diritti di elettorato passivo; una disciplina che ha dato luogo a situazioni di significativa incertezza interpretativa e conseguenti contenziosi avanti alla Corte costituzionale e relative pronunce. In effetti la “Legge Severino” disciplina la sussistenza dei requisiti per la candidabilità alle cariche elettive e la configurazione di fattispecie che possono determinare la sospensione o anche la decadenza dalle stesse. La sua abrogazione rimetterà la disciplina della incandidabilità a cariche elettive alla disciplina in materia di irrogazione della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della misura della stessa definita dal Codice penale e dalle diverse leggi di settore.