CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 496
(Discussa il 29/07/2021 – Approvata in Aula il 29/07/2021)
GIAGONI – CAREDDA – CANU – TALANAS – OPPI – PIRAS – MELE – SAIU – ENNAS – MANCA Ignazio – SATTA Giovanni Antonio – SECHI – PERU – STARA – MORO – ZEDDA Alessandra – SATTA Giovanni – MULA – FANCELLO – GALLUS – LANCIONI – MAIELI – MARRAS – SCHIRRU – USAI sulla richiesta i referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge n. 352 del 1970, (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), di disposizioni di articolo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del Codice di Procedura Penale), nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni”, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI:
– l’articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
– l’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;
– l’articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 27 della medesima legge;
– la “Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata,
delibera
1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?»;
2) di designare ai sensi dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 l’On.le Michele Pais quale delegato effettivo e Dario Giagoni quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
4) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri consigli regionali con invito ad adottare analoga deliberazione.
Cagliari, 20 luglio 2021
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Allegato alla mozione n. 496
Breve illustrazione della proposta referendaria
Il presente quesito referendario interviene sull’articolo 274 del codice di procedura penale che, trattando il tema delle “esigenze cautelari” che legittimano misure cautelari coercitive o interdittive, ivi compresa la custodia cautelare in carcere, individua, elencando i relativi presupposti, le condizioni al ricorrere delle quali possono essere applicate le misure cautelari a carico degli indagati, o comunque di soggetti non ancora condannati in via definitiva. Come noto trattasi, in estrema sintesi, di tre ordini di ragioni, ovvero il pericolo di inquinamento delle prove, la fuga o il pericolo concreto ed attuale della stessa, la reiterazione del reato. Non può non richiamarsi sul punto il dettato della Carta costituzionale che prevede come l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Ne consegue il divieto di anticipare la pena, a meno che non si rendano necessarie le sopraddette “misure cautelari” in presenza delle specifiche esigenze prefigurate dalla legge. Il referendum si propone di limitare la possibilità del ricorso alle misure cautelari, escludendo la possibilità di applicazione nella sola ipotesi del ricorrere del rischio di reiterazione della stessa specie di reato per la quale si procede, ferma restando la possibilità di applicare le misure cautelari non solo al ricorrere degli altri presupposti, ma anche quando, per la persona sottoposta a indagini o per la persona dell’imputato ricorrano, stante le specifiche modalità o circostanze del fatto per cui si procede e la sua personalità, come desunta da comportamenti/atti concreti o da precedenti penali, gli estremi di concreto ed attuale pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero di criminalità organizzata.