CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 494
(Discussa il 28/07/2021 – Approvata in Aula il 28/07/2021)
GIAGONI – CAREDDA – CANU – TALANAS – OPPI – PIRAS – MELE – SAIU – ENNAS – MANCA Ignazio – SATTA Giovanni Antonio – SECHI – PERU – STARA – MORO – ZEDDA Alessandra – SATTA Giovanni – MULA – FANCELLO – GALLUS – LANCIONI – MAIELI – MARRAS – SCHIRRU – USAI sulla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), di disposizioni di articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI:
– l’articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
– l’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;
– l’articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 27 della medesima legge;
delibera
1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole “contro lo Stato”; articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole “contro lo Stato”; articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole “non può essere chiamato in causa ma”; articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole “in sede di rivalsa,”; articolo 16, comma 5, limitatamente alle parole “di rivalsa ai sensi dell’articolo 8”?»;
2) di designare ai sensi dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 l’On.le Michele Pais quale delegato effettivo e Dario Giagoni quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
4) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri consigli regionali con invito ad adottare analoga deliberazione.
Cagliari, 20 luglio 2021
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Allegato alla mozione n. 494
Breve illustrazione della proposta referendaria
Il presente quesito referendario è diretto a determinare le condizioni per la configurabilità dell’azione diretta per responsabilità civile contro il magistrato da parte di chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia. A tal fine si propone la abrogazione delle disposizioni degli articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 che prevedono che in caso di responsabilità civile del magistrato si debba agire contro lo Stato anziché direttamente contro il magistrato. I magistrati saranno così equiparati a quanto previsto in generale per gli altri dipendenti pubblici, per i quali l’articolo 28 della Costituzione prevede che sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato.