CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 493
(Discussa il 28/07/2021 – Approvata in Aula il 28/07/2021)
GIAGONI – CAREDDA – CANU – TALANAS – OPPI – PIRAS – MELE – SAIU – ENNAS – MANCA Ignazio – SATTA Giovanni Antonio – SECHI – PERU – STARA – MORO – ZEDDA Alessandra – SATTA Giovanni – MULA – FANCELLO – GALLUS – LANCIONI – MAIELI – MARRAS – SCHIRRU – USAI sulla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), di disposizioni dell’articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI:
– l’articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
– l’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;
– l’articolo 30 della legge n. 352 del 1970, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 27 della medesima legge;
– la “Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata;
delibera
1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni dell’articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?»;
2) di designare ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 352 del 1970 l’On.le Michele Pais quale delegato effettivo e Dario Giagoni quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
4) dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri consigli regionali con invito ad adottare analoga deliberazione.
Cagliari, 20 luglio 2021
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Allegato alla mozione n. 493
Breve illustrazione della proposta referendaria
Il presente quesito referendario è diretto a modificare il sistema di presentazione delle candidature per la elezione della quota di magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno previsto dall’articolo 104 della Costituzione. A tal fine si propone la abrogazione delle disposizioni dell’articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, che detta le norme sulla costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che richiedono che la candidatura deve essere presentata unitamente ad una lista di magistrati presentatori. La normativa di risulta aprirà ad ogni magistrato la possibilità di presentare la propria candidatura all’organo di autogoverno, senza la necessità dell’appoggio di una lista di magistrati presentatori.