Mozione n. 482

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 482

(Discussa in Aula il 03/08/2021 ai sensi dell’articolo 123 bis del Regolamento)

COCCIU – CERA – TALANAS sulla necessità di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori in utilizzo.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che il bacino dei “lavoratori utilizzati” è attualmente costituito da circa 377 risorse lavorative che operano attraverso alcuni progetti negli enti locali e nell’ATS. La loro gestione è di competenza dell’Assessorato del lavoro, le necessarie risorse sono stanziate in conto della missione 15, programma 03, capitolo SC02.0892 e per il 2021 lo stanziamento complessivo è pari a euro 10.000.000;

CONSIDERATO che l’origine dei lavoratori “in utilizzo” risale al 2011, allorché con la legge regionale n. 1 del 2011, articolo 6, comma 13, fu prevista la “utilizzazione” da parte di enti pubblici o privati e la contestuale erogazione di un’integrazione al loro reddito, di un gruppo di lavoratori licenziati da diverse aziende private che percepivano gli ammortizzatori. La stessa norma precisava che le loro prestazioni non configuravano un rapporto di lavoro;

RILEVATO che nel 2015, la maggior parte di questi lavoratori aveva cessato la fruizione di ammortizzatori sociali e, conseguentemente, venne meno il presupposto previsto dalla legge regionale n. 1 del 2011 per il loro “utilizzo” negli enti pubblici. Il legislatore regionale con l’articolo 29, comma 36, legge regionale n. 5 del 2015 ha quindi previsto di consentire a questi lavoratori di proseguire la loro attività negli enti locali e nelle ASL, attraverso progetti da attuare con le modalità dei cantieri comunali (tipologia cantieri verdi) e con la corresponsione di un sussidio;

EVIDENZIATO che a partire da quel momento i lavoratori hanno cessato di essere utilizzati e sono stati inclusi in specifici progetti per lo svolgimento di cantieri comunali o presso l’ATS; in merito a tali progetti l’articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017 ha precisato alcune modalità attuative;

APPURATO che nel 2018 con l’articolo 8, comma 31, della legge regionale n. 1 del 2018 è stato ampliato il bacino di questi lavoratori, con l’inclusione dei lavoratori socialmente utili stabilizzati presso società in house di enti locali che, alla data del 31 dicembre 2015, fossero stati licenziati e che, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fossero ancora disoccupati;

RILEVATO con l’articolo 8, comma 45, della legge regionale legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48, il legislatore regionale con l’intento di dare maggiore stabilità e continuità ai progetti in essere ha previsto la loro proroga fino al 2021; la norma dispone che: “I progetti di utilizzo di cui all’articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015 così come integrato dall’articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017 e dall’articolo 8, comma 31, della legge regionale n. 1 del 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati al 31 dicembre 2021 e prevedono l’impiego dei lavoratori per dodici mesi all’anno e almeno 30 ore settimanali. Possono essere attivati nuovi progetti esclusivamente a favore dei lavoratori già individuati sulla base delle suddette norme. Per le medesime finalità e per garantire la continuità lavorativa, gli enti locali sono autorizzati ad utilizzare anche le economie maturate in relazione ai progetti attuati nell’anno 2018 e negli anni precedenti”;

ACCLARATO che:
– la legge regionale n. 22 del 2020, all’articolo 8, comma 1, oltre a aver previsto un incremento dello stanziamento pari a euro 2.000.000, ha disposto, al comma 5, l’inserimento nel bacino dei lavoratori “ex utilizzati” anche dei lavoratori trimestrali ex Forestas ai quali non potevano più essere rinnovati i contratti a termine in quanto avevano raggiunti il termine massimo previsto dalla normativa statale. Per tale finalità la norma ha autorizzato l’ulteriore spesa di euro 1.300.000;
– ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (cosiddetta legge Madia) novellato dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto decreto milleproroghe) al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato le amministrazioni possono, fino al 31 dicembre 2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato e bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale titolare di contratto di lavoro flessibile;
– per le due categorie di lavoratori è richiesto il requisito della maturazione di tre anni di servizio per la prima e di tre anni di contratto per la seconda negli ultimi otto anni, anche non continuativi,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a reperire e stanziare le necessarie risorse per incentivare le amministrazioni ad avviare i procedimenti volti a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, proponendo apposito disegno di legge che valga a concludere l’esperienza dei progetti di utilizzo.

Cagliari, 9 giugno 2021

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