Mozione n. 411

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 411

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA – AGUS – CADDEO – LOI – PIU – SATTA Gian Franco – ORRÙ – ZEDDA Massimo sulla necessità che le aree di Tuvixeddu diventino di proprietà del demanio regionale, così da assicurare la massima tutela dell’area archeologica sepolcrale punico romana più importante del Mediterraneo, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– l’articolo 9 della Costituzione, che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione”, ha trovato attuazione solo nel 2004 con l’approvazione del Codice Urbani (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
– il 19 luglio 2000 a Strasburgo il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione europea del paesaggio, che si prefissa di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea, Convenzione ratificata da 32 Stati membri, compresa l’Italia (Firenze, 20 ottobre 2000);

PREMESSO ulteriormente che:
– l’area di Tuvixeddu rappresenta la più importante area sepolcrale punico romana del Mediterraneo, con utilizzi fino all’epoca alto-medievale, oltre 2.300 ambienti sepolcrali di estrema importanza, tuttora non adeguatamente salvaguardati e valorizzati, che costituiscono certamente uno dei beni storico-culturali più rilevanti del territorio sardo;
– l’area sepolcrale di Tuvixeddu è tutelata con vincolo storico-culturale (articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, individuazione con decreto ministeriale 2 dicembre 1996), con vincolo paesaggistico (articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni) ed è individuata quale bene identitario dal Piano paesaggistico regionale (PPR, articoli 47, 48 e allegato 3);
– l’area di Tuvixeddu è stata oggetto di due distinti accordi di programma Regione-Comune-privati, sottoscritti il 15 settembre ed il 3 ottobre del 2000, nei quali era prevista l’edificazione di un nuovo quartiere residenziale e servizi per circa 350 mila metri cubi di volumetrie complessive;
– successivamente alla stipula dei citati accordi di programma è stata sottoscritta la Convenzione europea sul paesaggio (Firenze, ottobre 2000) ed è stato emanato il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni), atti che hanno profondamente mutato la sensibilità e l’approccio giuridico per la tutela dei valori ambientali, culturali, paesaggistici, storici e naturalistici del nostro Paese, dando così più compiuta attuazione ai principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio (articolo 9, secondo comma, della Costituzione italiana);
– in seguito a tale mutato quadro giuridico la Regione Sardegna ha adottato (deliberazione n. 22/3 del 24 maggio 2006), e successivamente ha definitivamente approvato, il Piano paesaggistico regionale (deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006) che disciplina, tutela e promuove il paesaggio sardo così come costituito dalla interazione tra natura, storia e cultura delle popolazioni locali;
Excursus giudiziario:
– il provvedimento di vincolo archeologico emesso dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari (decreto ministeriale 2 dicembre 1996) ai sensi degli articoli 1, 3 (vincolo diretto, su circa 12 ettari) e 21 (vincolo indiretto, zona di rispetto, su circa 20 ettari) della legge n. 1089 del 1939, resistette all’impugnativa della principale Società immobiliare interessata sia davanti al TAR Sardegna che davanti al Consiglio di Stato (1997). Con atto del 15 settembre 2000 andava a concludersi il lungo e complesso iter procedimentale dell’accordo di programma fra Comune di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna e investitori privati che approvava il “Piano integrato di riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di S. Avendrace” ai sensi degli articoli 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, 27 della legge n. 142 del 1990 e 11 della legge regionale Sardegna n. 14 del 1996. La volumetria complessiva veniva ridotta a circa 430 mila metri cubi (compresa quella comunale già realizzata) e veniva stabilita una transazione fra il Comune di Cagliari ed alcuni proprietari immobiliari che avevano subito espropri per la realizzazione degli interventi di edilizia economico-popolare ormai ritenuti illegittimi da pronunce giurisprudenziali passate in giudicato. Dopo specifico ricorso, ex articolo 226 del Trattato UE ed apertura di procedura di infrazione per mancato rispetto della normativa comunitaria sulla valutazione di impatto ambientale, veniva rapidamente avviata e conclusa la c.d. procedura di verifica preventiva e si determinava l’esclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni) del progetto edilizio Nuove Iniziative Coimpresa Srl e viabilità connessa con deliberazione Giunta regionale n. 32/28 del 25 luglio 2000. A partire dal 26 novembre 2003 sono stati avviati, per conto del Comune di Cagliari i lavori per la realizzazione del 1° lotto del parco archeologico-ambientale sotto la vigilanza della locale Soprintendenza per i beni archeologici: tali lavori porteranno alla scoperta di numerose nuove sepolture, alcune delle quali, secondo un rapporto del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, sono state danneggiate da lavori non previsti e sono stati oggetto di accertamenti e provvedimenti su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Alla luce di quanto su riportato la Regione autonoma della Sardegna adotta alcune concrete iniziative di tutela e salvaguardia. Con il decreto 9 agosto 2006 n. 2323 (poi modificato e integrato con il decreto n. 2836 del 12 ottobre 2006) l’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, nel dichiarare di notevole interesse pubblico (“ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 15, con particolare riferimento alle lettere “c” e “d”) la “zona del colle Tuvixeddu-Tuvumannu sita nel Comune di Cagliari”, ha stabilito di applicare a tale zona – ai sensi dell’articolo 140 decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006 – una disciplina di tutela secondo la quale (articolo 3):
“1) nell’area è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;
2) sono ammesse le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tale attività, previa autorizzazione dell’organo competente;
3) sui manufatti e sugli edifici esistenti all’interno dell’area sono ammessi solo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
4) i contenuti dell’Accordo di Programma ex articolo 27 della legge 20 giugno 1990 n. 142, sottoscritto il 15 settembre 2000, riguardante il progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace, che si integra con il PIA 17 “Sistema dei colli”, saranno oggetto di una proposta di rimodulazione, tra i soggetti firmatari dell’Accordo medesimo, finalizzata a verificare l’interesse pubblico teso alla migliore sistemazione delle aree e ad assicurare la migliore compatibilità degli interventi con gli elevati livelli di valore paesaggistico e storico culturale del contesto;
5) può essere oggetto della rimodulazione dell’Accordo anche l’eventuale trasferimento di cubature, purché esso preveda la cessione gratuita delle aree all’Ente Pubblico;
6) tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 3), dovranno essere corredati, ai fini dell’approvazione, dalla Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005;
7) si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale adottato, laddove applicabili”;
– tuttavia, in prossimità di discussione del provvedimento giurisdizionale cautelare richiesto dal Comune di Cagliari e da Nuove Iniziative Compresa Spa (con intervento ad opponendum degli Amici della Terra), detti decreti assessoriali venivano revocati (previa deliberazione Giunta regionale n. 46/1 del 14 novembre 2006) e veniva confermata l’applicazione della normativa cautelare derivante dal Piano Paesaggistico Regionale (articolo 15, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del PPR). Nel frattempo, con deliberazione n. 51/12 del 12 dicembre 2006, adottata ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale istituiva una Commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili, di cui all’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La Commissione regionale, convocata il 10 gennaio 2007, si è poi riunita sette volte ed infine, il 21 febbraio 2007, ha approvato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area di Tuvixeddu-Tuvumannu. In seguito ad ulteriori provvedimenti amministrativi regionali veniva proseguita l’iniziativa di tutela fino alla delibera della Giunta regionale della Sardegna di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell’area di Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis n. 31/12 del 22 agosto 2007, con la quale è stato anche dato mandato agli assessori competenti, affinché venisse rapidamente realizzato, anche in collaborazione con il Comune di Cagliari, il progetto di tutela, conservazione e ripristino delle suddette aree;
– il TAR Sardegna, con le sentenze della Sezione II n. 127, 128 e 129 dell’8 febbraio 2008, annullava la citata deliberazione della Giunta regionale n. 31/12 del 22 agosto 2007 di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell’area di Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis, accogliendo i ricorsi della Cocco Raimondo Costruzioni Srl, della Nuove Iniziative Compresa Srl e del Comune di Cagliari. Con il ricorso n. 1975/2008 la Regione autonoma della Sardegna ha chiesto la riforma della descritta sentenza del Giudice amministrativo sardo n. 129/2008.
(OMISSIS)

Si evince, quindi, che la sorte dell’area archeologica di Tuvixeddu è interessata ormai da una complessa vicenda più che ventennale, che si conclude dopo lungo e complesso iter procedimentale, con le relative fasi di contenzioso, con la sentenza della Corte di cassazione, Sez. I civile, 5 febbraio 2021, n. 2738, che ha definitivamente annullato senza rinvio la sentenza Corte App. civile Roma, Sez. Il, 9 aprile 2018, n. 2245 con cui, su ricorso della Regione autonoma della Sardegna, era stato riformato il lodo arbitrale che nel 2013 aveva riconosciuto ai costruttori un risarcimento di circa 85 milioni di euro, ridotti dalla sentenza del 2018 a 1,2 milioni di euro;

VISTA la mozione n. 318 del 12 agosto 2020 sul riconoscimento da parte dell’UNESCO del paesaggio culturale della Sardegna e la definizione del suo territorio quale “museo aperto”, discussa ed approvata nella seduta del 30 settembre 2020;

CONSIDERATO quanto sopra osservato e in considerazione dell’epilogo dell’intera vicenda

impegna il Presidente della Regione, l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport:

1) a porre in essere tutte le iniziative utili per pervenire all’acquisizione al patrimonio pubblico dell’area sepolcrale di Tuvixeddu e di un’adeguata fascia di rispetto per un’efficace valorizzazione e tutela e alla conseguente istituzione, nel compendio così ampliato, di un parco archeologico-ambientale di fondamentale importanza culturale ed economica per Cagliari e l’intera Sardegna;
2) ad esperire ogni attività tecnico-amministrativa necessaria, in sinergia con gli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, per una più ampia tutela dell’area archeologica di Tuvixeddu.

Cagliari, 13 febbraio 2021

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