CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 317
ZEDDA Massimo – LI GIOI – MELONI – AGUS – MANCA – GANAU – COCCO – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – STARA – SATTA Gian Franco – CIUSA – SOLINAS Alessandro – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MORICONI – PINNA – PISCEDDA – LAI sulla concessione demaniale marittima relativa a uno specchio acqueo ubicato nel tratto di mare compreso tra l’Isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci, nel mare territoriale prospiciente il comune di Golfo Aranci, da destinare ad allevamento estensivo di molluschi eduli (ostriche e mitili), con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, sono conferite all’Amministrazione regionale le funzioni amministrative concernenti le concessioni di pesca nel demanio marittimo e nel mare territoriale, previo parere favorevole da parte della competente Autorità Statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso;
– con legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), articolo 15, comma 18, sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale le funzioni in materia di pesca e acquacoltura, tra cui le competenze per l’adozione dei provvedimenti concernenti le concessioni di specchi acquei nel demanio marittimo e nel mare territoriale a favore di operatori esercenti in forma imprenditoriale attività di molluschicoltura;
VISTO che:
– la gestione delle concessioni demaniali a fini di pesca risulta molto complessa, sia per quanto attiene l’adeguamento delle procedure ai principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento sanciti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia per problematiche connesse alla definizione dei beni presenti sul territorio, sia quelli naturali storicamente destinati all’attività ittica sia quelli realizzati dall’Amministrazione regionale con la stessa finalità, e alla loro gestione in assenza di un soggetto concessionario o in situazione di inadempienza da parte dello stesso;
– con deliberazione n. 48/51 del 1° dicembre 2011 la Giunta regionale aveva disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per attività di molluschicoltura venisse avviato dal Servizio competente tramite bandi che avessero a oggetto le aree già classificate ai fini della produzione e della stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004, e che con successiva deliberazione della Giunta regionale venissero definiti i principi per l’avvio delle suddette procedure;
– per effetto di tale disposizione gli imprenditori ittici interessati a realizzare un allevamento di molluschi in aree non classificate si sono trovati a dover promuovere un nuovo procedimento di classificazione, e a sostenerne le relative spese, senza avere certezze né di ottenere la concessione demaniale né sui tempi in cui l’Amministrazione regionale potrebbe procedere all’emanazione del conseguente bando;
– con deliberazione della Giunta regionale n. 64/16 del 2 dicembre 2016 è stata, quindi, modificata la deliberazione n. 48/51 del 1° dicembre 2011 determinando che, come previsto dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, il procedimento di concessione può essere avviato a istanza di parte, cui deve fare seguito una adeguata fase di pubblicità per la presentazione delle osservazioni e delle eventuali istanze concorrenti, e una fase di comparazione, in caso di presentazione di istanze concorrenti, finalizzata all’individuazione dell’istanza idonea ad assicurare la più proficua utilizzazione del bene, sulla base di criteri di valutazione predefiniti; si stabiliva, inoltre, che il rilascio delle concessioni per la molluschicoltura fosse avviato dal Servizio Pesca e Acquacoltura tramite procedura di evidenza pubblica anche per aree non classificate ai fini della produzione e della stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004, fermo restando la necessaria acquisizione di tutti i pareri, e che gli oneri delle spese da sostenere per la classificazione delle aree per la molluschicoltura fossero a carico dell’aggiudicatario, indipendentemente dalla procedura adottata per l’individuazione del potenziale concessionario;
– tuttavia, la nuova procedura rischia di compromettere alcune aree di grande pregio per le quali sono state presentate richieste di concessioni demaniali ai fini di molluschicoltura, come nel caso del tratto di mare compreso tra l’Isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci, nel mare territoriale prospiciente il Comune di Golfo Aranci;
CONSIDERATO che:
– il territorio di Golfo Aranci rientra all’interno dell’Ambito 18 del PPR, Golfo di Olbia;
– l’area individuata dalla Società cooperativa EffediEmme per l’allevamento estensivo di molluschi eduli è limitrofa ai siti Natura 2000 ZSC Capo Figari e Isola Figarolo e ZPS Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo per i quali l’obiettivo di conservazione primario è rappresentato dall’habitat prioritario di interesse comunitario “praterie di posidonia”; l’area è, inoltre, caratterizzata dalla presenza di delfini, stelle e cavallucci marini;
– si tratta di un sito dalla straordinaria bellezza che costituisce un’enorme ricchezza per il territorio anche da un punto di vista turistico;
– la stessa scheda d’ambito del PPR riporta tra le criticità del Golfo di Olbia la carenza di azioni mirate al riconoscimento delle risorse ambientali attraverso strumenti di salvaguardia e conservazione del sistema degli ecosistemi presenti;
RILEVATO che:
– con nota prot. n. 23963 del 19 dicembre 2017 la Società cooperativa EffediEmme trasmetteva all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale una nota, assunta al protocollo RAS col n. 23063, contenente gli elaborati tecnici del progetto definitivo;
– con nota prot. n. 248/11.6 del 10 gennaio 2018 la Direzione regionale trasmetteva la suddetta domanda e i relativi allegati al Comune di Golfo Aranci, affinché provvedesse alla necessaria pubblicazione dell’Avviso informativo nell’Albo pretorio comunale;
– il 1° gennaio 2018 la Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia-Tempio esprimeva parere favorevole all’intervento proposto, a condizione che l’area interessata fosse limitata alla sola “Area 4” dello schema planimetrico riportato nella relazione di caratterizzazione biocenotica del sito, in quanto si tratta dell’unica superficie, fra quelle nelle quali è stata suddivisa l’area d’interesse, ove è completamente assente la prateria di Posidonia oceanica;
– con nota prot. n. 1045 del 24 gennaio 2018, il sindaco di Golfo Aranci scriveva alla Regione Sardegna per opporsi all’iniziativa ed esprimere il proprio parere contrario al rilascio della concessione dello specchio acqueo in quanto l’iniziativa proposta, per la presenza di un altro impianto di allevamento in area limitrofa a quella di interesse e per le dimensioni considerevoli dello specchio acqueo richiesto, altererebbe significativamente lo stato dei luoghi reputati di notevole pregio ambientale, confermato con successiva nota prot. n. 5515 del 17 aprile 2018;
– in considerazione delle motivazioni addotte dal Comune, con nota prot. n. 3068/11.6 del 5 marzo 2018, la Direzione regionale comunicava alla EffediEmme i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione;
– la EffediEmme presentava quindi osservazioni e controdeduzioni, che venivano trasmesse al Comune con nota della Direzione regionale prot. n. 5394 del 16 aprile 2018, congiuntamente ai pareri della Capitaneria di Porto di Olbia e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
– con nota prot. n. 12539 del 29 giugno 2018, l’autorità di sistema portuale del mare di Sardegna riferiva che lo specchio acqueo oggetto di interesse non ricade nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
POSTO che:
– nonostante il parere negativo dell’amministrazione comunale, con nota prot. n. 10989 del 9 luglio 2018, la Direzione regionale pesca e acquacoltura indiceva la conferenza di servizi decisoria in relazione all’istanza presentata dalla Società cooperativa EffediEmme per acquisire pareri, nulla osta e autorizzazioni delle amministrazioni competenti in materia;
– con nota prot. n. 16050 del 31 ottobre 2018 inviata alla Regione e per conoscenza a tutti i partecipanti alla conferenza di servizi decisoria, il sindaco di Golfo Aranci confermava e ribadiva il proprio parere contrario al progetto richiamando le motivazioni già espresse con le note prot. n. 1045 del 24 gennaio 2018 e n. 5515 del 17 aprile 2018;
– visti l’assenso dell’Agenzia del Demanio e della Sovrintendenza archeologica, si stabiliva di procedere alla conclusione della conferenza di servizi con esito positivo;
– il 18 luglio 2018 il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle Province di Sassari – Olbia Tempio comunicava che gli interventi non comportano alcun impatto apprezzabile sul bene tutelato e pertanto non rilevava alcuna criticità sotto il profilo strettamente paesaggistico;
– con determinazione n. 34304/Det/1356 del 5 ottobre 2018, il Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici esprimeva parere favorevole agli interventi previsti nel progetto;
– con nota prot. n. 22635 del 26 ottobre 2018 il Servizio valutazioni ambientali dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente comunicava che l’area di progetto è esterna alla Rete 2000 e, pertanto, non deve essere assoggettata al procedimento della valutazione d’incidenza né l’intervento è assoggettabile alle procedure di Verifica di impatto ambientale (VIA);
RILEVATO inoltre che:
– il 7 gennaio 2019 il progetto veniva rielaborato dalla Società cooperativa EffediEmme in conformità al parere espresso dalla Provincia di Sassari – Zona omogenea OlbiaTempio;
– con prot. n. 1563 del 31 gennaio 2019 la Direzione regionale pesca e acquacoltura trasmetteva alle amministrazioni competenti gli elaborati progettuali definitivi, così come modificati dalla EffediEmme a seguito delle condizioni apposte dalla Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio;
– con nota prot. n. 9402 del 21 marzo 2019 il Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari confermava il parere tecnico favorevole sull’intervento già espresso con determinazione n. 1356/34304 del 5 ottobre 2018;
– con determinazione n. 4886/Det/161 del 25 marzo 2019 Direttore del Servizio pesca e acquacoltura, Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna, approvava la concessione demaniale marittima per la durata di 15 anni dello specchio acqueo richiesto, ubicato nel tratto di mare compreso tra l’Isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci, nel mare territoriale prospiciente il Comune di Golfo Aranci, da destinare ad allevamento estensivo di molluschi eduli (ostriche e mitili);
EVIDENZIATO che:
– con nota prot. n. 4116 del 1° aprile 2019 il Comune di Golfo Aranci presentava formale richiesta di revoca del provvedimento alla Direzione regionale, a cui non faceva seguito alcun riscontro;
– il 24 maggio 2019 il Comune di Golfo Aranci presentava ricorso al Tar contro la Regione autonoma della Sardegna e nei confronti della EffediEmme società cooperativa;
– all’esito della trattazione dell’incidente cautelare nella Camera di Consiglio, con ordinanza n. 194/2019 del 06/08/2019 il Collegio accoglieva la domanda cautelare e sospendeva l’atto impugnato;
– a seguito dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito in data 19 dicembre 2019, il Collegio delibava con sentenza n. 83 del 7 febbraio 2020 respingendo il ricorso;
– il 30 marzo 2020 il Comune di Golfo Aranci impugnava la sentenza del Tar n. 83 del 7 febbraio 2020 al Consiglio di Stato (registro generale 2864/2020), che con decreto del 31 marzo 2020 accoglieva l’istanza e, per l’effetto, sospendeva l’esecutorietà della sentenza appellata fino alla discussione collegiale, che fissava alla camera di consiglio del 23 aprile 2020;
– il 20 aprile 2020 il Comune di Golfo Aranci chiedeva al Consiglio di Stato di accogliere l’istanza di tutela cautelare collegiale e, per l’effetto, di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata e, con essa, gli effetti del provvedimento gravato in prime cure;
– il 4 maggio 2020 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respingeva l’istanza cautelare proposta dal Comune di Golfo Aranci (Ricorso numero: 2864/2020);
SOTTOLINEATO che:
– si è costituito spontaneamente il Comitato “Salviamo la costa di Golfo Aranci” a cui, oltre a cittadini, turisti e amministratori locali, hanno aderito la Legambiente e alcuni testimonial dal profilo internazionale come il Premio Oscar Lina Wertmuller, il campione dell’ItalBasket Luigi Datome, l’attore Yari Gugliucci, la modella cubana Mariela Garriga e il giornalista inviato Mediaset da Los Angeles Daniele Compatangelo;
– il Comitato ha organizzato un sit-in il 1° agosto e ha lanciato una petizione arrivata quasi a 5 mila firme;
– i coordinatori del Comitato hanno comunicato con una nota, inviata anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che “Una prima attività di verifica, e i primi sopralluoghi effettuati, hanno permesso di individuare alcuni fattori di pressione e relativi effetti di impatto strettamente correlati alla ZPS: tra questi è indicato l’Acquacoltura già presente nello stesso specchio di mare che ha come impatto la distruzione e frammentazione dell’habitat. Inoltre, l’intenso sfruttamento turistico della costa, e del tratto di mare tra le due porzioni del SIC, specialmente durante la stagione estiva, pone la necessità di garantire una migliore gestione del mare che circonda il promontorio e l’isola al fine, in particolare, di garantire la conservazione dell’habitat prioritario 1120 “Prateria di Posidonia” nonché delle principali specie marine individuate nel sito”;
– con nota prot. n. 0061092 del 3 agosto 2020 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rilevava che l’impianto di mitilicoltura è limitrofo ai siti Natura 2000 ZSC “Capo Figari e Isola Figarolo” e ZPS “Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo” per i quali l’obiettivo di conservazione primario è rappresentato dall’habitat prioritario di interesse comunitario “praterie di posidonia”; il Ministero chiedeva, quindi, a Regione e Comune di porre in essere tutte le necessarie iniziative e approfondimenti istruttori finalizzati a garantire il completo rispetto di quanto previsto;
– con nota prot. n. 0015910 del 7 agosto 2020, la Regione autonoma della Sardegna confermava che “Considerata l’ubicazione, le caratteristiche realizzative e gestionali, e quanto indicato nel Documento guida sulle attività di acquacoltura nel contesto della Rete Natura 2000, l’impianto non può essere in grado di causare alcun degrado degli habitat naturali”;
RILEVATO, infine, che:
– il tratto di mare compreso tra l’Isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci, nel mare territoriale prospiciente il Comune di Golfo Aranci, presenta caratteristiche paesaggistiche e ambientali che non possono e non devono essere compromesse nè dall’insediamento di filari per l’allevamento estensivo di molluschi, né da altre attività di carattere economico e produttivo (quali un ipotetico ampliamento dell’area portuale) che potrebbero compromettere la conservazione della naturalità dei luoghi;
– la Giunta regionale deve intervenire urgentemente per garantire la tutela dei territori a forte caratterizzazione naturale e dalle straordinarie qualità ambientali e paesaggistiche, come per il caso del tratto di mare compreso tra l’Isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci;
– occorre rivedere con la massima premura le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali per attività di molluschicoltura,
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) a portare avanti ogni iniziativa utile al fine di tutelare il tratto di mare compreso tra l’Isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci ed evitare l’insediamento dell’impianto di molluschicoltura proposto dalla Società cooperativa EffediEmme;
2) a revocare in autotutela la nota prot. n. 0015910 del 7 agosto 2020 al fine di porre in essere tutte le necessarie iniziative e gli approfondimenti istruttori finalizzati a garantire il completo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, così come richiesto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 0061092 del 3 agosto 2020;
3) a predisporre una norma che disciplini in maniera organica le modalità di concessione di aree demaniali per attività di molluschicoltura; la norma dovrà essere redatta dagli Assessorati dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, della difesa dell’ambiente e della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con il coinvolgimento degli enti locali in cui ricadano le aree individuate; dovrà prevedere una norma di salvaguardia delle concessioni esistenti e, oltre a indicare in maniera precisa e puntuale i principi per il rilascio delle concessioni ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004, dovrà individuare le aree idonee all’avvio di dette attività, andando a localizzarle in siti privi delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di ambiti dalla forte valenza naturalistica e dal forte richiamo turistico come il tratto di mare compreso tra l’Isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci.
Cagliari, 12 agosto 2020