Mozione n. 313

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 313

MANCA Desiré Alma – CIUSA – LI GIOI – SOLINAS Alessandro sulla problematica dei lavoratori precari non stabilizzati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2016.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– la legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), disciplina le modalità per il superamento del precariato e per la progressiva riduzione del numero dei contratti di lavoro a termine presso le amministrazioni del sistema Regione, di cui all’articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche ed integrazioni, attraverso forme di reclutamento speciale ai sensi della normativa vigente;
– in particolare, l’articolo 3 della predetta legge dispone che, compatibilmente con i vincoli alle assunzioni e nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale approvi, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, un Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione, finalizzato alla stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigente con contratti a termine, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima disposizione e maturati presso le amministrazioni del sistema Regione;
– a tal fine, il comma 2 dell’articolo 3 prevede l’attivazione di tre differenti procedure:
a) stabilizzazione a domanda dei lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2014 che, assunti a seguito dell’espletamento di apposita procedura selettiva, abbiano prestato la propria attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con contratto a tempo determinato e/o flessibile per almeno trentasei mesi entro il 31 dicembre 2015 per effetto di una serie costante di rinnovi e proroghe, anche con soluzione di continuità, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2015;
b) concorsuali riservate a:
– coloro che abbiano svolto attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile per trentasei mesi nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2008 e il 30 ottobre 2013;
– coloro che siano stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile per almeno trentasei mesi, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno trentasei mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007;
– coloro che siano stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile per almeno trentasei mesi, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007 o che siano stati in servizio per almeno trentasei mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2008;
c) concorsuali pubbliche che prevedano riserve di posti e/o valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con riconoscimento di apposito punteggio (reclutamento speciale ordinario) a favore di coloro che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano svolto attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile per trentasei mesi;
– la legge in questione prevede che si possa procedere al reclutamento ordinario, nei limiti delle risorse disponibili, soltanto dopo aver espletato le procedure speciali di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
– in favore dei lavoratori precari in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure speciali per il superamento del precariato nel sistema Regione, la legge riconosce il diritto alla proroga o al rinnovo dei relativi contratti di lavoro fino alla conclusione delle procedure medesime e comunque – nel testo originario – non oltre il 31 dicembre 2018;
– con la deliberazione n. 70/31 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha disposto che le amministrazioni del sistema Regione provvedessero a dare attuazione prioritariamente alle procedure di cui all’articolo 3, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 37 del 2016, da concludere entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, entro il 31 dicembre 2018, rispettivamente alle procedure di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale n. 37 del 2016;
– la deliberazione in questione ha specificato che possono partecipare alle procedure di stabilizzazione a domanda coloro che:
a) abbiano svolto attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile;
b) abbiano svolto la predetta attività lavorativa per almeno 36 mesi, anche in maniera non continuativa, nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2015;
c) abbiano svolto la predetta attività lavorativa a seguito dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica;
– il 6 aprile 2017 è stata sottoscritta un’intesa bilaterale tra il Governo e la Regione in materia di superamento del precariato, alla quale è seguita la relativa presa d’atto da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 22 giugno 2017;
– il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lett. a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), 1) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), c.d. “Legge Madia”, all’articolo 20 ha previsto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stabilizzare il personale non dirigenziale con due distinte modalità disciplinate, rispettivamente, al comma 1 (per i soggetti titolari di contratto a tempo determinato) e al comma 2 (per i soggetti titolari di contratto flessibile);
– in particolare, il comma 1 contempla la possibilità di procedere a stabilizzazione dei soggetti che:
a) risultino in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
– il comma 2 prevede la possibilità di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) titolarità, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
– con la deliberazione n. 37/17 del 1° agosto 2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Amministrazione regionale, definito i relativi contingenti assunzionali, da coprirsi prioritariamente con le procedure di stabilizzazione a domanda, e fissato le direttive alle quali le agenzie e gli enti del sistema Regione devono attenersi nello svolgimento delle procedure di stabilizzazione;
– con avviso prot. n. 23841 del 10 agosto 2017 è stata attivata l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la stabilizzazione a domanda ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 37 del 2016;
– con la deliberazione n. 56/9 del 20 dicembre 2017 sono stati ulteriormente precisati i criteri che devono essere applicati in maniera omogenea nella valutazione dei requisiti per la stabilizzazione nell’intero sistema Regione;
– in particolare, con riferimento alla stabilizzazione a domanda, con tale atto la Giunta regionale ha parzialmente ribaltato le indicazioni contenute nella precedente deliberazione n. 70/31 del 2016, giacché ha stabilito che, ai fini dell’accertamento del requisito, “deve risultare il superamento di una procedura ad evidenza pubblica in un qualsiasi momento durante l’arco temporale di attività prestata dal lavoratore”, di fatto superando il principio secondo cui i 36 mesi devono essere maturati a seguito di una selezione pubblica;
– inoltre, siffatta deliberazione ha stabilito che nella determinazione del periodo lavorativo complessivo sono valutabili anche i periodi lavorativi antecedenti al 1° gennaio 2009 decorrenti dall’anno 2002, superando, in tal modo, il limite temporale previsto dalla legge regionale n. 37 del 2016 per il possesso dei 36 mesi, fissato in 5 anni;
– con la circolare n. 3 del 2017 (circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in materia di “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”), sono stati forniti indirizzi operativi sulla disciplina contenuta nell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e in particolare si è chiarito che il comma 2 di tale disposizione deve intendersi riferito ai titolari, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l’amministrazione stessa;
– con la determinazione del Direttore generale dell’organizzazione e del personale prot. n. 6550/371 del 1° marzo 2018 sono stati approvati gli atti della commissione nominata per la procedura di stabilizzazione a domanda presso l’Amministrazione regionale; la relativa graduatoria è stata successivamente sottoposta a rettifica a più riprese;
– l’articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine del 31 dicembre 2018 originariamente fissato dalla legge regionale n. 37 del 2016 per la scadenza dei contratti di lavoro dei precari;
– la legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), all’articolo 6, comma 7, ha prescritto che la Regione dia attuazione alle disposizioni di superamento del precariato previste all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 entro il 31 dicembre 2018, ma tale termine è stato disatteso;
– in forza dell’articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), ai fini della stabilizzazione dei precari di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il termine per acquisire i tre anni di servizio è stato posticipato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020; i tre anni devono essere prestati negli ultimi otto anni, cioè dal 1° gennaio 2013;

CONSIDERATO che:
– circa trenta lavoratori precari sono rimasti esclusi dalla procedura di stabilizzazione a domanda ex articolo 3, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 37 del 2016;
– si tratta di lavoratori che hanno abbondantemente superato i 36 mesi di servizio e sono stati reclutati originariamente con selezione ad evidenza pubblica;
– le mansioni svolte dai lavoratori in questione presentano carattere specialistico e non è possibile, allo stato, reperire all’interno delle amministrazioni del sistema Regione le relative competenze;
– trattasi di funzioni fondamentali quali, a titolo esemplificativo: controlli di primo livello sulla spesa a valere sul POR FESR, gestione della comunicazione per il POR FESR, gestione di attività nell’ambito del progetto Supera finanziato dal programma Horizon 2020, assistenza tecnica e controlli di I livello sugli interventi finanziati nell’ambito della programmazione FSC, procedure di valutazione di impatto ambientale, monitoraggio e gestione dei progetti comunitari nell’ambito del Programma europeo sul settore marittimo, ICT ed evoluzione dei sistemi e infrastruttura della Piattaforma turismo e dell’Osservatorio del turismo, artigianato e commercio;
– rebus sic stantibus, dal 31 dicembre 2020 i relativi contratti non potranno più essere prorogati e, a quel punto, i precari non stabilizzati, che hanno lavorato per tanti anni per l’Amministrazione regionale, rimarranno senza lavoro e si porrà un problema di gestione delle funzioni specialistiche attualmente svolte dai medesimi;
– dato che l’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 40 del 2018 è rimasto inattuato e che la Legge Madia è stata recentemente modificata con il differimento dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 del termine finale utile per maturare il requisito dei tre anni di servizio di cui all’articolo 20, comma 1, della legge stessa, si imporrebbe un ripensamento del sistema di superamento del precariato come originariamente disegnato dalla legge regionale n. 37 del 2016 affinché i lavoratori precari inseriti attualmente in ruoli chiave per le amministrazioni del sistema Regione abbiano la possibilità di accedere alle stabilizzazioni,

impegna il Presidente della Regione, la Giunta regionale e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

ad adottare le iniziative necessarie affinché per i lavoratori precari non stabilizzati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2016 si riapra la possibilità di accedere alle procedure per il superamento del precariato, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2018 e dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

Cagliari, 6 agosto 2020

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