CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 263
CUCCU – FANCELLO – DE GIORGI per garantire ulteriori misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, definendola “situazione pandemica” in data 11 marzo 2020;
– con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, sul territorio nazionale, per mesi sei (fino al 31 luglio 2020), lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che:
– per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state adottate varie misure dirette a prevenire e contrastare la diffusione del virus, nonché gli effetti sul sistema economico;
– nell’ambito dei provvedimenti d’urgenza emanati, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, hanno, tra l’altro, introdotto diversi interventi di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese; il decreto legge 13 maggio 2020 è in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
– la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 18 del 2020, ha abrogato diversi decreti legge emanati, tra cui il decreto legge n. 9 del 2020, mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati così come gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
DATO ATTO che:
– i casi accertati da infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, secondo quanto disposto dall’articolo 42 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, sono stati equiparati a infortunio sul lavoro;
– il Governo, in considerazione della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha adottato anche misure volte a sospendere gli adempimenti e i versamenti in materia contributiva-previdenziale;
VISTI:
– l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 9 del 2020, che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (fattispecie successivamente confluita nell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020);
– l’articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, che ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 9 del 2020, anche ad altri soggetti, tra i quali coloro che gestiscono teatri, ricevitorie lotto, musei, biblioteche, asili nido, assistenza sociale, ristorazione, pasticceria, gelateria, bar (sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020), oltre alle federazioni sportive nazionali, alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020);
– l’articolo 62, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, che ha stabilito che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge” siano sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;
– l’articolo 18 del decreto legge n. 23 del 2020 che ha previsto che la sospensione dei versamenti opera solo se nei mesi di marzo e aprile 2020 si è verificata una diminuzione di almeno il 33 per cento (o di almeno il 50 per cento per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019, nonché disposto che tali versamenti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi, sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019;
VISTO, altresì, l’articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, che ha previsto il riconoscimento di un’indennità pari a 600 euro ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione in oggetto;
DATO ATTO che:
– l’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), alle diverse categorie di contribuenti destinatari della sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi, ha fornito le necessarie istruzioni operative e contabili con circolare n. 37 del 12 marzo 2020, circolare n. 52 del 9 aprile 2020, messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 e messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020;
– la sospensione contributiva in argomento deve essere riferita a tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta, come specificato dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro delle politiche sociali con nota prot. n. 2839 del 20 marzo 2020;
– i versamenti sospesi, secondo quanto disposto dal decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica rata o mediante rateizzazione entro i termini dallo stesso indicati;
– l’articolo 131 del decreto 13 maggio 2020 ha prorogato i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi;
RITENUTO che:
– il contesto pandemico rende praticamente impossibile stabilire con certezza se l’infezione da Covid-19 sia stata contratta nell’ambiente lavorativo o socio-familiare;
– la gravissima crisi finanziaria venutasi a creare richiede l’adozione di ulteriori misure tali da scongiurare la cessazione di numerose attività che non intravedono le condizioni di mercato per poter riaprire;
– è necessario estendere ai lavoratori del settore trasporto marittimo locale passeggeri e servizi connessi l’indennità di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, importante settore per la nostra isola che dipende dall’andamento di una stagione turistica che appare ormai compromessa,
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
a farsi portavoce presso il Governo nazionale affinché:
1) sia valutata la possibilità di qualificare l’infezione da Covid-19 come malattia professionale e non come infortunio;
2) siano previste misure volte all’esonero temporaneo, per il periodo di un anno, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, garantendo nel contempo l’accreditamento dei contributi figurativi sul conto assicurativo degli imprenditori che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno dovuto sospendere la propria attività a seguito delle misure di contenimento del contagio emanate in progresso di tempo;
3) sia valutata la possibilità , in considerazione dell’emergenza, di introdurre una tassa piatta con aliquota al 15 per cento sul reddito delle persone fisiche che svolgono attività professionale o imprenditoriale (IRPEF) e giuridiche (IRES), fatta salva la possibilità di usufruire degli oneri deducibili dal reddito;
4) i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione possano beneficiare di finanziamenti statali a tasso zero da restituire in 10-15 anni;
5) l’indennità prevista per i lavoratori stagionali di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, sia estesa ai lavoratori del settore trasporto marittimo locale passeggeri e servizi connessi a decorrere dal mese di marzo 2020.
Cagliari, 15 maggio 2020