Mozione n. 245

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 245

ORRÙ – AGUS – CADDEO – LOI – PIU – SATTA Gian Franco – STARA – ZEDDA Massimo sulla richiesta di intervento a supporto dei tirocinanti che hanno dovuto sospendere il proprio tirocinio curriculare ed extracurriculare.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI:
– il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 bis, e dell’articolo 4;
– il DPCM del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– il DPCM del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– il DPCM del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– il DPCM dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che all’articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce che è necessario “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
– il DPCM dell’8 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, lettera e), raccomanda altresì “ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r” (ovverosia possibile applicazione dello smart working di cui alla legge n. 81 del 2017);
– il DPCM del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure restrittive previste dall’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo 2020;
– la comunicazione dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in data 12 marzo 2020 e in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020, che ha disposto l’immediata sospensione dei seguenti tirocini in corso:
– tirocini a valere sull’Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio 2019 P.O.R. FSE 2014-2020 – ASSE I – Occupazione – Azione 8.5.1;
– tirocini a valere sull’Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocini TVB Sardegna LavORO P.O.R. FSE 2014-2020 – ASSE I – Occupazione – Azione 8.5.1;
– tirocini regionali;
– tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
– tirocini giudiziari.
– il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
– le ordinanze del Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24 febbraio 2020, n. 3 del 27 febbraio 2020, n. 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10 marzo 2020, n. 6 del 13 marzo 2020, n. 7 dell’8 marzo 2020, n. 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16 marzo 2020, n. 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 20202, nn. 12 e 13 del 25 marzo 2020, nn. 14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020 e n. 19 del 13 aprile 2020;
– il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che all’articolo 1, lettera n), dice che “nelle università, nelle istituzioni di alta formazione […] e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca […] a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione”;

PREMESSO che:
– il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, e che non si configura come rapporto di lavoro;
– i tirocini sono di due tipologie:
– tirocini curriculari: rivolti ai giovani che frequentano un percorso di istruzione o formazione. Essi sono finalizzati ad integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro, sono disciplinati dai Regolamenti di istituto o di ateneo e sono promossi da scuole, università o enti di formazione accreditati;
– tirocini extracurriculari: finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Essi sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome e devono rispettare degli standard minimi comuni definiti a livello nazionale relativi agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità di svolgimento delle attività e all’indennità minima;
– per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l’impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico, ecc.), corredata da un piano formativo che segua delle linee guida contenente tutti i dettagli del rapporto di lavoro (orario, durata, compenso, obblighi e obiettivi); ciò implica anche la presenza di un tutor o di un referente che segua il tirocinante nella sua esperienza;
– il tirocinio formativo curriculare ed extracurriculare è una tappa fondamentale per migliorare le proprie conoscenze teoriche e capire il funzionamento del mondo del lavoro. Iniziare un tirocinio equivale a cominciare un percorso di apprendimento di un mestiere e permette di comprendere se ciò che si sta studiando o si è studiato sia effettivamente ciò che si vuol fare della propria carriera lavorativa;

CONSIDERATO che:
– le regioni, che hanno competenza legislativa esclusiva e quindi regolamentare in materia di tirocini, dopo l’entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020, sono intervenute per sospendere i tirocini curricolari ed extracurricolari secondo quanto previsto dall’articolo 2 delle Linee guida adottate in Conferenza Stato-regioni il 25 maggio 2017. Infatti, poiché il tirocinio “non si configura come un rapporto di lavoro” (articolo 1 Linee guida 2017) e l’articolo 1, comma 1 del suddetto decreto vieta gli spostamenti che non siano “motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero […] motivi di salute”, ai tirocinanti non è stato più consentito recarsi dai propri soggetti ospitanti;
– durante il periodo di sospensione i tirocinanti non percepiscono l’indennità mensile prevista;

RITENUTO che:
– sia fondamentale tutelare la figura del tirocinante, quale importante risorsa per il futuro della nostra economia e della nostra regione, e fare il possibile perché i percorsi formativi riprendano al più presto. Non dimentichiamo che i tirocinanti rappresentano una larga fetta di popolazione che, attraverso i propri stage, aiutava il funzionamento di uffici pubblici e privati;
– sia necessario investire risorse economiche affinché i tirocinanti ricevano un supporto. I fondi serviranno a garantire la quota mensile che viene a mancare a chi ha interrotto il tirocinio e sarà destinata alle persone con disabilità e appartenenti a categorie svantaggiate e a tutti gli altri che svolgevano un percorso avviato attraverso i centri di formazioni accreditati in aziende pubbliche e private. Non sono inclusi coloro che stanno continuando il loro tirocinio in smart working e che percepiscono regolarmente la cifra prevista,

impegna il Presidente della Regione e l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

1) ad attivare nuove e apposite misure a favore dei tirocinanti che hanno dovuto interrompere il loro percorso formativo, attraverso un sostegno economico che compensi il mancato pagamento mensile;
2) ad attivare delle procedure affinché i soggetti promotori di tirocini accreditati possano candidare l’impegno a rendere disponibili i corsi annullati e che erano già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Tali misure devono comprendere un sostegno economico alla continuità del percorso individuale;
3) a riprendere i tirocini sospesi e comunicare quando intendono farlo, nel rispetto delle misure organizzative di prevenzione e protezione individuale e previa sanificazione degli spazi di lavoro.

Cagliari, 4 maggio 2020

Condividi: