CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 201
ZEDDA Massimo – AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – STARA – SATTA Gian Franco sulle misure emergenziali rivolte agli agenti di viaggio atte ad affrontare la grave condizione venutasi a creare alla luce degli interventi del Governo in tema di contenimento del Covid-19.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
– con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– il 23 febbraio 2020 è stato approvato il decreto legge, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– il 2 marzo 2020 è stato approvato il decreto legge n. 9, avente a oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 sono stati sospesi su tutto il territorio nazionale congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, manifestazioni ed eventi di qualunque natura, eventi e competizioni sportive, servizi educativi, viaggi di istruzione e visite guidate;
– con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 le misure di cui al precedente decreto sono state ulteriormente inasprite e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo sono state estese all’intero territorio nazionale, introducendo il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
– con ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020 e con la successiva ordinanza n. 5 del 9 marzo 2020 il Presidente della Regione ha disposto “Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna”;
– con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo sono state poi sospese tutte le attività commerciali che non riguardassero la vendita di beni di prima necessità;
– con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 117 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19, di concerto con il Ministro della salute, è stato sospeso il trasporto marittimo da e verso la Sardegna e il trasporto aereo è stato limitato da e verso l’aeroporto di Cagliari esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, comprovate necessità o motivi di salute;
– con ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020 il Presidente della Regione ha emanato le disposizioni attuative del decreto ministeriale;
CONSIDERATO che:
– il settore del turismo è diventato negli ultimi anni uno dei driver fondamentali per lo sviluppo della Sardegna, determinando la nascita e lo sviluppo di numerosissime imprese;
– uno dei provvedimenti urgenti approvati dal Consiglio regionale prima della sospensione dei lavori e dell’esplodere dell’emergenza Covid-19 è stata la legge regionale n. 8 del 9 marzo 2020, recante “Interventi urgenti in materia di lavoro per supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna”, con cui sono state previste una serie di norme destinate al sostegno, in questo momento di emergenza, delle imprese della filiera turistica isolana;
– la norma prevede misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro quali i finanziamenti straordinari per il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali, aiuti straordinari per l’attivazione di percorsi di formazione continua, strumenti finanziari per favorire l’accesso al credito per le micro imprese e le piccole imprese, ma non include alcuna misura per gli agenti di viaggio;
RILEVATO che:
– le agenzie di viaggio contribuiscono notevolmente allo sviluppo del settore del turismo promovendo il nostro bellissimo Paese, riempiendo aerei, navi, hotel e pullman, organizzando le vacanze e la logistica per la maggior parte degli spostamenti per milioni di visitatori che arrivano in Italia grazie al loro lavoro e contribuiscono a creare il 13 per cento del Pil;
– in questa delicata fase, peraltro, stanno anche assolvendo a una funzione sociale, adoperandosi per far rientrare i nostri concittadini a casa da tutte le parti del mondo;
– con il blocco improvviso della mobilità delle persone e con l’obbligo di rimborso o di emissione voucher le agenzie di viaggio hanno perso gli ultimi sei mesi di lavoro e perderanno i prossimi sei;
– neanche il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-192, noto come decreto “Cura Italia”, che ha predisposto un pacchetto di misure volte al sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica in corso per un valore complessivo di 25 miliardi di euro, indica disposizioni specifiche per gli agenti di viaggio, a prescindere dal bonus di 600 euro previsto per diverse categorie di lavoratori dipendenti e autonomi;
– in vista del nuovo decreto legge gli agenti di viaggio hanno scritto al Presidente del Consiglio, a deputati e senatori, al Presidente del Consiglio regionale e ai Consiglieri regionali per rappresentare la loro situazione;
– nella suddetta nota gli agenti di viaggio sottolineano che il bonus di 600 euro è del tutto insufficiente per combattere questa crisi senza precedenti; rilevano, infatti, che un’agenzia di viaggio con un solo dipendente ha costi fissi mensili di almeno dieci volte superiori alla somma stanziata, che il bonus da 600 euro è stato previsto anche per l’acquisto di servizi di babysitting da parte delle famiglie, è inferiore a quanto molte persone percepiscono con il reddito di cittadinanza e anche a quanto percepiranno i dipendenti delle stesse agenzie per la cassa integrazione;
– tra le criticità elencate è indicata la facoltà di emettere voucher di rimborso anche per le agenzie intermediarie; il voucher, sebbene garantisca il mantenimento di liquidità perché consente di non dover rimborsare alcuna somma nell’immediato, di fatto posticipa il problema: nel caso delle gite scolastiche, ad esempio, il prossimo anno l’agenzia dovrà onorare i voucher riemettendo per una seconda volta i biglietti e riprenotando i servizi a terra per cui non ha ottenuto alcun rimborso, affrontando di fatto una doppia spesa;
POSTO che:
– con il perdurare dell’emergenza sanitaria molte agenzie sarebbero costrette a chiudere definitivamente la propria attività;
– anche una volta superata l’emergenza sarà molto complesso riattivare le attività delle agenzie di viaggio;
– perché il comparto turistico riesca a rientrare a regime occorrerà almeno un anno, corrispondente ad altrettanti mesi di mancati guadagni;
– sarà complicato mantenere gli attuali livelli occupazionali e i licenziamenti, oltre ad aggravare la possibile ripresa del comparto, andrebbero a incidere sui costi per gli ammortizzatori sociali;
– per supportare questa particolare categoria di imprenditori occorre adottare misure straordinarie in grado di impedire il tracollo del settore;
– per far fronte a questa drammatica situazione e alla sua possibile ulteriore evoluzione, la Regione Sardegna deve mettere in atto misure straordinarie che affianchino quelle previste dal Governo;
VISTO che:
– la maggior parte degli agenti di viaggio non gode di alcun tipo di ammortizzatore sociale e deve sostenere ogni mese considerevoli costi fissi;
– la previsione di misure straordinarie potrebbe scongiurare l’insorgere di cause giudiziarie lunghe e probabilmente fallimentari nei confronti di compagnie aeree e strutture alberghiere, che comporterebbero, comunque, notevoli esborsi di denaro;
– per affrontare e superare questa situazione di emergenza sarebbe necessario:
– prevedere misure volte a colmare la perdita di denaro causato dai pagamenti ad alcune compagnie aeree che non accennano a rimborsare le agenzie;
– prevedere misure volte a colmare la perdita di liquidità causata dai pagamenti a strutture italiane o straniere che non vogliono o non possono rimborsare;
– costituire un fondo regionale che garantisca liquidità immediata alle agenzie di viaggio, con prestiti a tasso zero, da restituire fino a 24 mesi, con data di pagamento della prima rata dopo tre mesi dalla erogazione;
– prevedere l’immediata attivazione della cassa integrazione in deroga di cui al decreto “Cura Italia” anche per i lavoratori dipendenti di agenzie viaggio, individuando nel bilancio regionale eventuali ulteriori risorse addizionali rispetto a quelle stanziate dallo Stato tali da garantire la copertura per almeno sei mesi;
– verificare la possibilità che il Governo incrementi i contributi di sostegno al reddito dei titolari di agenzie viaggio, portandolo a 1.000 euro al mese per almeno sei mesi, o attivarsi perché le misure per gli agenti di viaggio siano equiparate almeno agli interventi a favore dei datori di lavoro o a quelli adottati in favore dei dipendenti;
– valutare la possibilità di istituire un fondo regionale dedicato a incrementare i bonus una tantum del Governo previsti per gli agenti di viaggio;
– che la Regione solleciti il Governo perché esoneri gli agenti di viaggio dal pagamento dei contributi INPS per almeno dodici mesi, sospenda e preveda la rateizzazione in trentasei mesi di tutti i pagamenti fiscali per dodici mesi, introduca un credito d’imposta, utilizzabile da subito, in compensazione della differenza tra ricavi o compensi registrati nell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2019 e per coloro che investiranno nel settore turistico al termine della crisi;
– verificare che le disposizioni di cui al decreto legge n. 18 del 2020, articolo 56, “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, comma 2, lettera c), siano applicate anche alle agenzie di viaggio o, diversamente, collaborare con il Governo al fine di individuare misure condivise per consentire la sospensione di mutui, prestiti e leasing alle agenzie di viaggio per una durata di dodici mesi, sia relativamente alla quota capitale che a quella interessi,
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a:
1) prevedere l’immediata attivazione della cassa integrazione in deroga di cui al decreto “Cura Italia” anche per i lavoratori dipendenti di agenzie viaggio, individuando nel bilancio regionale eventuali ulteriori risorse addizionali rispetto a quelle stanziate dallo Stato tali da garantire la copertura per almeno 6 mesi;
2) verificare la possibilità che il Governo incrementi i contributi di sostegno al reddito dei titolari di agenzie viaggio, portandolo a 1.000 euro al mese per almeno sei mesi, o attivarsi perché le misure per gli agenti di viaggio siano equiparate almeno agli interventi a favore dei datori di lavoro o a quelli adottati in favore dei dipendenti;
3) valutare la possibilità di istituire un fondo regionale finalizzato a colmare la perdita di denaro causato dai pagamenti ad alcune compagnie aeree che non accennano a rimborsare le agenzie, a garantire liquidità immediata alle agenzie di viaggio, con prestiti a tasso zero, da restituire fino a 24 mesi, con data di pagamento della prima rata dopo tre mesi dalla erogazione, e a incrementare i bonus una tantum del Governo previsti per gli agenti di viaggio;
4) sollecitare il Governo perché esoneri gli agenti di viaggio dal pagamento dei contributi INPS per almeno dodici mesi, sospenda e preveda la rateizzazione in trentasei mesi di tutti i pagamenti fiscali per dodici mesi, introduca un credito d’imposta, utilizzabile da subito, in compensazione della differenza tra ricavi o compensi registrati nell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2019 e per coloro che investiranno nel settore turistico al termine della crisi;
5) verificare che le disposizioni di cui al decreto legge n. 18 del 2020, articolo 56, “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19”, comma 2, lettera c), siano applicate anche alle agenzie di viaggio o, diversamente, collaborare con il Governo al fine di individuare misure condivise per consentire la sospensione di mutui, prestiti e leasing alle agenzie di viaggio per una durata di dodici mesi, sia relativamente alla quota capitale che a quella interessi.
Cagliari, 2 aprile 2020