Mozione n. 179

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 179

MANCA Desirè Alma – CIUSA – LI GIOI – SOLINAS Alessandro sull’assistenza sanitaria agli studenti fuori sede (medico di base).

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che in merito all’assistenza sanitaria degli studenti fuori sede, con specifico riferimento al medico di medicina generale, la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) all’articolo 19 prevede che gli utenti del servizio sanitario nazionale siano iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza e che, gli stessi abbiano diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale;

RICHIAMATO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, che riconosce, tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore, l’assistenza sanitaria;
in particolare il predetto decreto prevede che “i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale” e che gli studenti fruiscono dell’assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l’università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza;

mediante l’iscrizione al SSN (Servizio sanitario nazionale) si acquista il diritto ad usufruire dell’assistenza di un medico di famiglia, la cui scelta avviene, generalmente, fra i medici di famiglia iscritti nell’elenco riferito all’ambito territoriale di residenza dell’assistito;

attualmente, per garantire le prestazioni di assistenza agli studenti fuori sede, è previsto che, indipendentemente dalla residenza, gli stessi possano fare richiesta di iscrizione temporanea, per un periodo compreso tra i 3 e i 12 mesi, alla Asl dove è ricompreso il comune in cui sono domiciliati per ragioni di studio, con possibilità di rinnovo della iscrizione;

RILEVATO che:
– la richiesta di iscrizione in deroga implica tuttavia che il cittadino che opta per l’iscrizione all’Azienda relativa al comune di domicilio si debba cancellare temporaneamente dagli elenchi del medico di medicina generale dell’Azienda sanitaria di residenza;
– considerata la peculiare condizione degli studenti fuori sede, che spesso alternano periodi di permanenza nella sede di studio, ad altri nel luogo di residenza, la predetta situazione comporta notevoli disagi in capo agli stessi;
– gli studenti che abbiano optato per la sospensione dell’iscrizione nella Asl di residenza, difatti, nei periodi in cui fanno ritorno a casa, non possono fruire del medico di base, essendo iscritti nelle liste della Asl relativa al luogo dove si trovano per motivi di studio;

PRESO ATTO delle iniziative che si riscontrano in diverse realtà universitarie per garantire assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede;

VERIFICATO che in alcune regioni, per superare le problematiche derivanti dall’obbligo di rinunciare al medico dell’azienda di residenza, le ASL e le istituzioni competenti in materia di diritto allo studio, si sono mosse per consentire agli studenti fuori sede di mantenere il proprio medico di base nella città di origine e al contempo usufruire di assistenza sanitaria da parte di medici di medicina generale anche nell’ambito della Asl dove si trovano domiciliati per ragioni di studio;

CONSIDERATO che:
– agevolare l’accesso all’assistenza sanitaria attraverso la messa a disposizione di medici di medicina generale per gli studenti fuori sede, consente di ottenere una più corretta e idonea gestione della domanda di assistenza di base;
– il sistema attuale determina sovente che gli studenti fuori sede, per non rinunciare al medico di famiglia presso la propria Asl di competenza, non facciano richiesta di domicilio sanitario temporaneo, e che conseguentemente, per soddisfare le necessità connesse ad interventi sanitari di primo livello, facciano ricorso a servizi di emergenza o pronto soccorso, con aggravio degli accessi alle predette strutture;

RISCONTRATO che:
– le predette problematiche concernono altresì i lavoratori che si trovano domiciliati o in trasferta per determinati periodi in città afferenti ad aziende sanitarie di diversa competenza territoriale rispetto alla relativa residenza;
– anche per questi ultimi, l’iscrizione temporanea in deroga nella azienda territorialmente competente con riferimento al domicilio di lavoro, comporta la cancellazione temporanea dalle liste della Asl di residenza e pertanto la mancata iscrizione in deroga comporta il ricorso a guardie mediche e pronto soccorso, anche per interventi sanitari minori;

RITENUTO pertanto opportuno che la Regione, di concerto con gli enti competenti, si attivi affinché possa essere garantita un’assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede, senza il disagio di dover rinunciare al medico di famiglia del comune di residenza, nonché per valutare di trovare idonee soluzioni anche con riferimento ai lavoratori temporaneamente domiciliati in un comune della Regione diverso da quello di residenza, anche al fine di evitare aggravi immotivati con riferimento agli accessi al pronto soccorso o presso le guardie mediche,

impegna la Giunta regionale

1) ad attivarsi per garantire un’effettiva e migliore assistenza sanitaria agli studenti fuori sede che frequentano le università della Sardegna, assicurando agli stessi l’accesso alle prestazioni dei medici di medicina generale relativi al luogo dove gli stessi sono domiciliati per ragioni di studio, senza l’obbligo di rinunciare all’iscrizione nelle liste dell’ambito territoriale di residenza;
2) ad attivarsi, parimenti, affinché misure analoghe siano assicurate ai lavoratori che si trovano domiciliati o in trasferta per determinati periodi in città afferenti.

Cagliari, 9 marzo 2020

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