Mozione n. 137

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 137

COCCO – LAI – AGUS – GANAU – CADDEO – COMANDINI – CORRIAS – LOI – MELONI – MORICONI – ORRU’ – PIANO – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo sulle linee guida per il biennio il 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18 del 2016 “Reddito di inclusione sociale”.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– con la legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale (Reis). Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau) la Regione intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale;
– la Legge opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita;
– il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) prevedendo una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale finalizzata ai sostegno economico e all’inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
– con deliberazione n. 42/37 del 22 ottobre 2019 la Giunta regionale ha approvato in via preliminare le Linee guida per gli anni 2019-2020, concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (Reis);
– la predetta deliberazione è stata trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, come previsto dall’articolo 14 della legge regionale n. 18 del 2016, e successivamente approvata in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 48/22 del 29 novembre 2019;

CONSIDERATO che:
– la norma sul Reis prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà;
– con il reddito di inclusione sociale i comuni hanno la possibilità di attivare direttamente programmi e piani di inclusione sociale personalizzati fornendo ai soggetti svantaggiati concrete opportunità di lavoro e superando, pertanto, il mero concetto di assistenzialismo;
– le linee guida per il biennio il 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione del Reis, al punto 2.1, oltre a prevedere l’incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e Reddito di inclusione sociale (Reis) prevedono l’inammissibilità dell’istanza al Reis se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni: 
a) l’istante, pur avendo i requisiti per l’accesso al Rdc, non abbia presentato domanda, 
b) l’istante è stato ammesso al Rdc;
– le sopracitate linee guida, al punto 6, prevedono che dopo la conclusione del progetto personalizzato, e nel caso in cui l’impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, sia consentito l’accoglimento di una nuova domanda per un massimo di tre volte;

EVIDENZIATO che:
– le condizioni che l’accesso al Reis sia consentito solo per un massimo di tre volte e che un soggetto debba prioritariamente presentare domanda per il Reddito di cittadinanza, costituiscono una forte penalizzazione per tutti i nuclei familiari che vedono nei progetti di inclusione del Reis una reale soluzione ai loro bisogni;
– con il reddito di inclusione sociale le amministrazioni comunali sono riuscite in questi ultimi anni a coinvolgere centinaia di famiglie in progetti che hanno portato le persone, con il proprio lavoro, a reinserirsi attivamente nel tessuto sociale;

RITENUTO che:
– sia fondamentale consentire ad un soggetto che possiede i requisiti, la possibilità di scelta tra il reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione sociale lasciando come unico vincolo l’incompatibilità tra i due;
– sia necessario destinare le eventuali economie comunali del Reis per il finanziamenti di cantieri occupazionali degli stessi comuni,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

1) a modificare le linee guida per il biennio il 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” al fine di consentire la possibilità di accedere al Reis anche ai soggetti, che pur avendo i requisiti, non abbiano presentato domanda per l’accesso al reddito di cittadinanza, e ad eliminare il limite di tre volte per l’accoglimento di una nuova domanda;
2) a porre in atto le misure necessarie al fine di consentire alle amministrazioni comunali di utilizzare le eventuali economie del Reis per il finanziamenti di cantieri occupazionali degli stessi comuni.

Cagliari, 20 dicembre 2019

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