CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 120
PIU – CADDEO – AGUS – ZEDDA Massimo – LOI – ORRÙ – SATTA Gian Franco – STARA sull’attuazione della legge regionale n. 15 del 2018 recante “Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)” e sulla riduzione delle liste d’attesa per la relativa certificazione.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– con il termine “Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)” si indicano disturbi delle abilità scolastiche caratterizzati da una rilevante difficoltà nel conseguimento dell’abilità di lettura, scrittura e calcolo che interferiscono con il normale funzionamento dell’individuo. Tali disturbi si manifestano in soggetti che presentano una normodotazione intellettiva, che hanno usufruito di una adeguata opportunità di apprendimento ed in assenza di disturbi neuromotori o sensoriali o disturbi significativi della sfera emotiva o psicopatologica preesistenti;
– il numero degli alunni con DSA frequentanti le scuole italiane di ogni ordine e grado si è attestato complessivamente intorno alle 254.600 unità, pari al 2,9 per cento del totale degli alunni mentre, con riferimento alla Sardegna, l’incidenza sale al 3,6 per cento, con circa 7.000 studenti, come risulta dal rapporto elaborato dall’Ufficio statistica e studi del MIUR con dati aggiornati all’anno 2017;
– la legge n. 170 del 2010, all’articolo 3, comma 1, ha stabilito che “la diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”;
– i DSA, come riconosciuti dalla legge n. 170 del 2010, generalmente non costituiscono fattore di disabilità e quindi per il soggetto con DSA non è previsto l’accertamento di handicap ai sensi della n. 104 del 1992, fatti salvi i rarissimi casi in cui è riconosciuta una limitazione nel funzionamento adattivo tale da necessitare la valutazione ai sensi della citata legge n. 104 del 1992;
– nel corso degli ultimi anni le diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento sono notevolmente aumentate: da un confronto con l’anno scolastico 2010/2011, il numero di alunni con DSA è passato dallo 0,8 per cento del totale alunni all’1,9 per cento nella scuola primaria, dall’1,6 per cento al 5,4 per cento nella scuola secondaria di I grado e dallo 0,6 per cento al 4 per cento nella scuola secondaria di II grado;
– la Regione, nel 2018, si è dotata di una propria normativa in materia di disturbi specifici dell’apprendimento, la legge regionale n. 15 del 2018 (Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)), approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella XV Legislatura, che ha come finalità quelle di assicurare alle persone con DSA pari opportunità di sviluppo delle capacità personali, psicologiche, culturali e sociali. Per raggiungere tali obiettivi la Regione promuove interventi destinati a:
a) favorire la diagnosi precoce di DSA e percorsi didattici e abilitativi, definendo modi e procedure uniformi per la diagnosi e la certificazione tempestiva anche quando si manifestano in persone adulte;
b) favorire il successo scolastico-formativo, garantendo un apprendimento adeguato e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo, riducendo la dispersione scolastica;
c) formare e sensibilizzare gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari in merito alle problematiche legate ai DSA;
d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, favorendo la creazione di reti;
e) ridurre i disagi relazionali ed emozionali ed evitare che la condizione di persona con DSA si trasformi in una situazione di disabilità con conseguenti limitazioni nelle attività quotidiane e con complicanze psicopatologiche e disadattive;
f) promuovere i processi di prevenzione attraverso la diagnosi precoce;
– la precitata legge regionale n. 15 del 2018, all’articolo 4 disciplina l’accertamento e la certificazione del disturbo dell’apprendimento, stabilendo che la Regione “adotta le misure organizzative necessarie affinché l’attivazione del percorso diagnostico di DSA e il rilascio della relativa certificazione siano tempestive e che, in ambito scolastico, l’attivazione del percorso diagnostico è preceduta dagli interventi educativo-didattici e dalle procedure di riconoscimento precoce previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 170 del 2010”;
EVIDENZIATO che:
– secondo le informazioni acquisite dalle associazioni impegnate sul territorio a sostenere le famiglie con individui che soffrono di disturbi specifici dell’apprendimento, risulta che i tempi d’attesa nelle varie ASL territoriali sono considerevoli. L’attesa per ottenere l’appuntamento che consente di intraprendere il percorso diagnostico è in media di circa 6/8 mesi; a Sassari non vengono fissati appuntamenti per tutto il 2020, a Oristano i tempi si prolungano a 18 mesi;
– le liste d’attesa disincentivano in alcune famiglie il ricorso alla certificazione del disturbo e, comunque compromettono l’anno scolastico dello studente, sia in termini di didattica e conseguente apprendimento, che in termini di valutazioni finali degli obiettivi conseguiti;
– le famiglie, quando le loro condizioni economiche lo permettono, al fine di ottenere per i loro figli l’avvio di un percorso didattico che consenta loro di utilizzare gli strumenti e le strategie adatte alla propria condizione, si trovano costrette a ricorrere a professionisti privati con il sostenimento di un costo elevato che invece dovrebbe essere a carico del servizio sanitario regionale,
– come evidenziato in alcuni studi scientifici pubblicati recentemente, sulla base di un’indagine statistica condotta su un campione di studenti di nove regioni, tra le quali la Sardegna, il numero dei soggetti affetti da dislessia è sottostimato, e ciò potrebbe essere messo in relazione con le difficoltà delle famiglie ad ottenere la certificazione degli stessi;
– la problematica si rileva anche nella richiesta di certificazione della DSA da parte di individui adulti, in relazione sopratutto all’accesso all’università, le cui procedure diagnostiche e gli strumenti di valutazione non risultano ancora chiaramente definite;
ATTESO che:
– il bambino destinatario di una diagnosi precoce che viene sottoposto tempestivamente al necessario potenziamento ha maggiori probabilità di migliorare le prestazioni ed allo stesso tempo di conoscere ed usare strumenti e strategie alternative adatte alla sua condizione;
– la certificazione deve essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste nel contesto scolastico, universitario e lavorativo e durante i concorsi;
– il mancato riconoscimento del disturbo o la sua inadeguata considerazione rappresentano una delle cause della dispersione scolastica, che nella nostra isola presenta percentuali elevatissime, molto più alte della media nazionale, che raggiungono oltre il 40 per cento in alcune province e, inoltre, possono altresì indurre gli studenti a scegliere percorsi scolastici di basso profilo con conseguenze sul loro futuro, anche da un punto di vista sociale e personale;
CONSIDERATO che:
– la legge regionale n. 15 del 2018 prevede che, al termine del percorso diagnostico, siano individuate, con il coinvolgimento della persona con DSA, della sua famiglia, della scuola, dell’università e del contesto lavorativo, misure dispensative e/o compensative personalizzate per facilitare la persona con DSA nei diversi ambiti di vita;
– è prevista l’istituzione del comitato tecnico-scientifico, i cui componenti sono scelti secondo le modalità di cui all’articolo 4 della norma, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sugli interventi previsti dalla legge, tra le quali le modalità e le procedure per la diagnosi e la certificazione dei DSA anche quando si manifestano in persone adulte, le procedure d’intervento e potenziamento dei casi diagnosticati, la capacità del Servizio sanitario regionale di garantire il rilascio delle certificazioni, i percorsi per l’autorizzazione di ulteriori equipe multi-professionali abilitate a rilasciare la certificazione DSA;
– la predetta normativa inoltre consente di assicurare opportune misure nell’ambito della formazione degli operatori scolastici, sanitari e delle famiglie e di sensibilizzazione e informazione mirate a garantire l’inclusione scolastica e universitaria degli studenti con DSA e della ricerca scientifica;
– sono previste, anche attraverso la collaborazione dei centri per l’impiego, misure di sostegno sulle competenze lavorative e culturali degli individui con DSA e pari opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale, che garantiscono la possibilità di fruire di misure di supporto e di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica e garantiscono pari opportunità nei concorsi pubblici banditi dalla Regione;
– la norma predetta, pur prevedendo un adeguato potenziamento del servizio pubblico, attiva percorsi specifici per l’accreditamento di ulteriori soggetti privati specificamente autorizzati al rilascio della certificazione di DSA ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010;
RITENUTO che l’effettiva attuazione delle misure previste nella legge regionale n. 15 del 2018 consentirebbe, tra l’altro, l’implementazione delle risorse e l’individuazione di un nuovo assetto organizzativo delle strutture preposte alla certificazione della diagnosi, con conseguente riduzione delle liste d’attesa,
impegna il Presidente della Regione, la Giunta regionale e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale
1) ad adottare tempestivamente la deliberazione della Giunta regionale per la costituzione del Comitato tecnico scientifico sui DSA al fine di dar corso alle misure previste dalla legge regionale n. 15 del 2018;
2) ad attivare tutte le misure organizzative e finanziarie necessarie per il potenziamento del servizio pubblico dedicato alla certificazione dei DSA al fine dell’abbattimento delle attuali liste d’attesa;
3) ad attivare i percorsi di accreditamento di ulteriori soggetti privati autorizzati al rilascio della certificazione di DSA ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010.
Cagliari, 29 novembre 2019