CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 104
PIGA – MURA – MUNDULA riguardante l’esenzione dalle prestazioni di Pronto soccorso e dalla partecipazione alla spesa per i farmaci erogati a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI:
– la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299;
– il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizione urgenti per lo sviluppo economico, al semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147;
– il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 163 del 16 luglio 2011;
CONSIDERATO che per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come “codice bianco” a seguito della valutazione diagnostica del medico di Pronto soccorso, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di un ticket sanitario;
PRESO ATTO che il pagamento di tale quota è dovuto per le prestazioni di pronto soccorso erogate ai soggetti appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco a seguito di infortunio sul lavoro in quanto non destinatari della copertura assicurativa dell’INAIL;
TENUTO CONTO che,
– tale assoggettamento al pagamento penalizza gli operatori delle forze dell’ordine, delle Forze armate e i vigili del fuoco che ogni giorno rischiano la vita per difendere l’incolumità dei cittadini;
– diverse regioni hanno già stabilito che le prestazioni erogate a seguito di accesso al pronto soccorso dei soggetti di cui sopra a seguito di infortunio sul lavoro non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso e alla compartecipazione alla spesa;
RITENUTO:
– opportuno non assoggettare al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito dai soggetti appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco, che non godono di copertura assicurativa da parte dell’INAIL nonché alla partecipazione alla spesa farmaceutica con riferimento ai farmaci di fascia A prescritti a seguito dell’infortunio e per il periodo dell’infortunio;
– doveroso intraprendere azioni concrete in difesa di coloro che difendono e proteggono la cittadinanza al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza collettiva,
impegna il Presidente della Regione autonoma della Sardegna e la Giunta regionale:
1) a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di stabilire che le prestazioni di Pronto soccorso, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, nonché le successive prestazioni sanitarie correlate all’infortunio e per il periodo dell’infortunio, non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso al pronto soccorso e alla compartecipazione alla spesa sanitaria pubblica;
2) ad intraprendere qualsiasi iniziativa che sancisca l’esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica ai soggetti appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL con riferimento ai farmaci prescritti a seguito dell’infortunio per il periodo dell’infortunio stesso.
Cagliari, 5 novembre 2019