CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI Legislatura
Mozione n. 645
CADDEO – COCCO – LAI – LOI – ORRÙ – PIU sulle segnalazioni e denunce relative alle condizioni dei cittadini stranieri in attesa di esecuzione di provvedimento di espulsione nel CPR di Macomer.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione, già disciplinati all’interno del Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), i CPR hanno visto un importante intervento legislativo con il decreto legge n. 13 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18 aprile 2017, n. 90) che in particolare ha disposto, al fine di assicurare una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, l’ampliamento della rete dei CPR, con la finalità di assicurare la distribuzione delle strutture sull’intero territorio nazionale;
– in Sardegna, il CPR è individuato a Macomer (NU);
– quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
– nei CPR lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità;
RILEVATO che:
– all’interno del CPR di Macomer (NU) organizzazioni e associazioni esperte nella difesa dei diritti degli immigrati e dello straniero continuano a segnalare e quindi denunciare situazioni poco chiare in merito alla gestione della struttura, anche per quanto concerne la garanzia di un trattamento dignitoso in attesa di rimpatrio;
– già durante il periodo Covid il CPR di Macomer (NU) era stato segnalato dalle stesse organizzazioni come un luogo malsano in cui non venivano rispettate le normative di prevenzione allora vigenti in tema di salute;
CONSIDERATO che:
– la nostra Costituzione, la Carta europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e nondimeno la normativa dell’Unione europea in tema di diritti fondamentali delle persone (Trattato di Nizza) assicurano il rispetto della dignità umana e dei diritti alla vita, all’integrità e alla salute, nonché il divieto di trattamenti inumani o degradanti anche qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare e il cui allontanamento è stato sospeso di fatto sia privato, sia in attesa dell’esame del suo ricorso o di esecuzione di provvedimenti di espulsione;
– in particolare, ormai per giurisprudenza consolidata, deve essere garantita la copertura delle necessità primarie per tutti coloro i quali si trovino in una condizione di attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione;
– la soddisfazione delle necessità primarie è un diritto fondamentale che non può dipendere dallo status giuridico dell’interessato e nello specifico esso è determinato da ogni Stato europeo garantendo all’interessato il sostentamento e un livello di vita dignitoso e adeguato per la sua salute, consentendogli in particolare di disporre di un alloggio e tenendo conto, se del caso, delle sue esigenze particolari;
– pertanto, la normativa appena richiamata non pone attenzione né tantomeno distinzione sullo status di migrante in condizione irregolare, bensì l’individuo, come tale meritevole di un livello di vita dignitoso;
RILEVATO altresì che in data 30 luglio 2020 è stata presentata l’interrogazione n. 614/A con la quale si interrogava il Presidente della Regione e la Giunta regionale al fine di sapere se intendessero:
1) provvedere alla nomina del Garante regionale;
2) accertare in che misura l’amministrazione comunale di Macomer fosse coinvolta nell’assistenza dei trattenuti presso il CPR e quali iniziative avesse intrapreso al fine di garantire una permanenza dignitosa;
3) verificare l’idoneità strutturale e organizzativa e la qualità di vita all’interno del CPR di Macomer, affinché venisse garantito il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona;
4) accertare l’effettiva tutela al diritto alla difesa, affinché i legali dei trattenuti potessero garantire la giusta assistenza e potessero accedere al CPR senza alcun tipo di restrizione;
DATO ATTO che l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale rispondeva in data 26 gennaio 2022 all’interrogazione n. 614/A del 30 luglio 2020 che la materia non fosse di sua competenza,
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
a visitare con urgenza il CPR di Macomer (NU) per comprendere e verificare le segnalazioni e le denunce sollevate dalle organizzazioni e associazioni in difesa dei diritti dello straniero; procedere con urgenza, in ogni sede opportuna per denunciare gli eventuali fatti e condizioni di violazione presenti nel CPR di Macomer (NU) chiedendo in particolare un intervento del Ministero dell’interno volto al ripristino di una situazione di normalità costituzionalmente garantita o altrimenti alla sua chiusura temporanea.
Cagliari, 31 marzo 2023