Interrogazione n. 875/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 875/A

(Pervenuta risposta scritta in data 30/05/2022)

AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo – LAI – COCCO, con richiesta di risposta scritta, sugli avvisi per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per incarichi dirigenziali pubblicati dagli Assessori dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, del turismo, artigianato e commercio e degli enti locali, finanze e urbanistica rispettivamente in data 15 gennaio, 1° febbraio e 5 febbraio 2021.

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I sottoscritti,

premesso che:
– con avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 15 gennaio 2021 sul sito internet della Regione, l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ha comunicato l’intendimento di procedere, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, all’individuazione del Direttore del Servizio attuazione della programmazione sociale della Direzione generale delle Politiche sociali, vacante dal 1° febbraio 2021, indirizzando l’invito a dirigenti sia del sistema Regione che di altre amministrazioni pubbliche;
– con avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 1° febbraio 2021 sul sito internet della Regione, l’Assessore del turismo, artigianato e commercio ha comunicato l’intendimento di procedere all’individuazione del Direttore del Servizio supporti direzionali presso la Direzione generale del turismo, artigianato e commercio, vacante dalla data del 15 dicembre 2020 indirizzando la manifestazione in parola a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni;
– con avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 5 febbraio 2021 sul sito internet della Regione, l’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica ha comunicato l’intendimento di procedere all’individuazione del Direttore del Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali che risulta vacante dal 18 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, rivolto a “persone estranee all’Amministrazione regionale e agli Enti in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private”;
– tutti e tre gli avvisi prevedono che la valutazione delle candidature sia effettuata tenendo conto sia della conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione che della pregressa esperienza, ma non comportando l’espletamento di alcuna procedura selettiva e pubblicazione di nessuna graduatoria o elenco di idonei, con una scelta di carattere esclusivamente fiduciario posta in capo all’organo politico;

evidenziato che:
– le manifestazioni di interesse pubblicate dagli Assessori della sanità e dell’assistenza sociale sono rivolte anche a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, implicano l’attivazione di una procedura di acquisizione in comando del dirigente individuato;
– l’istituto del comando, con riferimento al sistema Regione, è previsto dall’articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, che disciplina la mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni ed in particolare, nei commi 2 e 3 stabilisce che, le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e prevede altresì che i comandi siano attivati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore competente in materia di personale in ciascuna amministrazione del sistema Regione;
– con la deliberazione della Giunta regionale n. 57/15 del 25 novembre 2015 sono stati definiti i criteri e le modalità per l’acquisizione in comando del personale proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni, stabilendo in particolare che “Per quanto concerne la copertura delle posizioni dirigenziali l’Assessore propone che i relativi comandi siano attivati sulla base di priorità stabilite dalla Giunta regionale” e nei limiti delle risorse disponibili;
– la deliberazione definisce, inoltre, che la Direzione generale dell’organizzazione e del personale, tenendo conto delle indicazioni delle competenze, attitudini e capacità ritenute necessarie dagli Assessorati richiedenti, dovrà seguire una procedura che prevede nell’ordine: la pubblicazione degli avvisi, nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale, entro 5 giorni dall’acquisizione delle indicazioni degli Assessorati richiedenti in riferimento all’indicazione del servizio, alla durata, alle competenze e alla sede di servizio, l’esame delle domande tramite apposita commissione composta dal Direttore generale del personale e, di volta in volta, dal Direttore generale della struttura interessata, la pubblicazione dei nominativi individuati e del provvedimento di attribuzione dell’incarico;
– i criteri previsti nella deliberazione n. 57/15 non risultano modificati da successive deliberazioni e risultano invece richiamati anche nelle deliberazioni n. 3381 del 29 settembre 2019 e n. 3/31 del 22 gennaio 2020, inerenti l’attivazione di procedure di acquisizione di personale in comando;

considerato che:
– gli avvisi di manifestazione di interesse pubblicati il 15 gennaio e il 1° febbraio 2021 non paiono rispettare i criteri e le modalità e le procedure stabilite per l’acquisizione di personale dirigente e non dirigente in comando previste nella deliberazione n. 57/15 del 25 novembre 2015;
– non è previsto lo svolgimento di alcuna procedura comparativa della competente Direzione generale del Personale che, tra l’altro, deve essere autorizzata da apposita deliberazione di Giunta regionale, nella quale deve essere altresì dato atto della necessaria copertura finanziaria;

evidenziato altresì che:
– l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 5 febbraio 2021 dall’Assessorato degli enti locali finanze e urbanistica è destinato a persone “estranee all’Amministrazione regionale e agli enti in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private”;
– l’attribuzione di funzioni dirigenziali a dirigenti esterni all’Amministrazione è disciplinata dall’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 che, al primo comma, stabilisce l’attribuzione di funzioni di direttore generale (nel limite del 20 per cento delle direzioni generali) a persone “estranee all’Amministrazione regionale e agli enti in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private”, mentre al comma 4 bis prevede che lo svolgimento di funzioni di direttore di servizio possano essere conferite attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica, nei limiti dell’8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del Sistema Regione, con contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che:
– l’avviso sottoscritto dall’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica non è inquadrabile tra le tipologie di procedure previste per il conferimento di funzioni di direttore di servizio a persone esterne all’amministrazione contemplate nella normativa regionale vigente;
– il comma 1 dell’articolo 29 può essere applicato esclusivamente nel caso di attribuzione a persone esterne all’amministrazione delle funzioni di direttore generale, entro i limiti numerici ivi previsti;

dato atto che:
– gli avvisi pubblici per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse citati in premessa si pongono in totale spregio del principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, che trova fondamento nell’articolo 97 nella Costituzione e nell’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998;
– non vengono rispettati i criteri e le procedure stabilite dalla regolamentazione regionale vigente in materia inerenti all’attivazione di comandi di personale dirigente e non dirigente da altre amministrazioni e la normativa prevista dall’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 in materia di incarichi esterni;
– risultano completamente esautorate le competenze poste in capo alla Direzione generale del Personale inerenti all’espletamento delle procedure comparative previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, competenze ribadite anche in occasione della sentenza n. 79/2018 del TAR Sardegna;

ritenuto che il quadro delineato in premessa evidenzia una preoccupante carenza di azione di coordinamento e di gestione del personale da parte della Direzione generale competente, che pare rinunciare all’effettiva gestione degli aspetti inerenti agli incarichi dirigenziali, compresa l’attivazione di procedure concorsuali pubbliche;

considerato che nel nostro ordinamento, come affermato e ribadito da consolidata giurisprudenza, dove il perseguimento delle finalità pubbliche è affidato all’azione amministrativa, per definizione separata da quella di governo, il concorso pubblico è ritenuto la modalità di selezione sulla base del merito, in grado di assicurare dirigenti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d’imparzialità ed al servizio esclusivo dell’interesse della Regione,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere:
1) se siano a conoscenza di quanto sopra esposto;
2) quali siano gli atti presupposti e propedeutici adottati dagli Assessorati in merito all’attivazione delle procedure di individuazione dei dirigenti citati in premessa;
3) se non ritengano di procedere con urgenza alla revoca in autotutela degli avvisi pubblicati al fine di avviare procedure rispettose della normativa vigente in materia, in grado di assicurare il rispetto dei principi costituzionali e in particolare dell’articolo 97 della Costituzione;
4) quali siano i motivi per i quali la Direzione generale del Personale competente in materia ha rinunciato all’esercizio delle proprie funzioni e queste siano state esercitate dai singoli Assessori in qualità di organi di governo che si sono arrogati la potestà di effettuare scelte affidate per loro natura a organi di amministrazione;
5) se la Direzione generale del Personale stia effettivamente esercitando una vigilanza sulla materia di affidamento di incarichi dirigenziali, al fine di evitare che gli Assessorati procedano alla pubblicazione di manifestazioni di interesse non rispondenti ai canoni di legittimità previsti dall’ordinamento vigente.

Cagliari, 9 febbraio 2021

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