CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 825/A
AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – STARA – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata attuazione delle disposizioni regionali finalizzate a rendere possibile la ricarica dei dispositivi portatili per l’ossigenoterapia nelle farmacie territoriali e a migliorare l’autonomia e la qualità della vita dei pazienti con patologie cardio-respiratorie che necessitano di ossigenoterapia domiciliare.
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I sottoscritti,
premesso che:
– l’ossigenoterapia è un trattamento terapeutico effettuato attraverso la somministrazione di una miscela gassosa ad alta concentrazione di ossigeno a pazienti con insufficienza respiratoria, sia acuta che cronica, e con patologie che determinano la riduzione dei livelli di ossigeno nel sangue;
– la terapia consente di migliorare la concentrazione di ossigeno a livello arterioso e alveolare e, pertanto, permette la corretta ossigenazione dei tessuti, la riduzione dello sforzo respiratorio e la diminuzione dello sforzo cardiaco nei cardiopatici;
– l’ossigeno medicale, previa prescrizione medica, viene fornito in bombole di metallo oppure in contenitori analoghi, insieme a specifici dispositivi che permettono di somministrarlo ai pazienti in diversi modi: maschera facciale, somministrazione transtracheale, cannula nasale (metodo più diffuso);
– con la circolare del 20 marzo 2012 il Ministero della salute ha recepito un parere del Consiglio superiore della sanità che ha rilevato come la somministrazione di ossigeno medicale sia regolata dalla legge sulla prescrizione dei farmaci che richiedono ricetta medica, per quanto riguarda la vendita, ma l’ossigeno non sia da considerarsi un farmaco, la cui somministrazione, invece, è limitata al medico o al personale sanitario;
considerato che:
– per la somministrazione a domicilio è possibile reperire sia ossigeno in forma gassosa in bombole metalliche (adottata per terapie occasionali) che in forma liquida stoccata in contenitori criogenici;
– in quest’ultimo caso ai pazienti in ossigenoterapia domiciliare viene fornita periodicamente una bombola di ossigeno liquido (pari a 30-40 litri, equivalenti a 25.000-34.000 litri in forma gassosa) e una bombola portatile, denominata stroller, da riempire a cura degli stessi pazienti con ossigeno mediante collegamento con la bombola ad alta capacità (unità di base) e che consente loro, in linea generale, gli spostamenti all’esterno della propria abitazione;
– lo stroller è un dispositivo portatile, pesa circa 4,5 Kg e ha un’autonomia che varia dalle 2 alle 4 ore, e consente al paziente di ricevere l’ossigeno necessario senza doversi recare quotidianamente in ospedale o in un centro specializzato;
– la bombola di ossigeno portatile, pertanto, può essere impiegata quasi esclusivamente a domicilio perché dotata di una ridotta autonomia di ossigeno che preclude al paziente la possibilità di allontanarsi per periodi prolungati dalla propria abitazione ove viene conservata l’unità di base;
– tali limitazioni comportano per i pazienti che necessitano con continuità della somministrazione di ossigeno notevoli difficoltà nello spostarsi dalla propria abitazione, costringendoli a dover pianificare la propria quotidianità sulla base della disponibilità residua di ossigeno nella bombola portatile e condizionando pesantemente la qualità della loro vita;
– per chi vive lontano dai luoghi dove sono ubicate le strutture di cura l’autonomia fornita dallo stroller rappresenta un problema anche solo per il semplice spostamento finalizzato alla ricarica della bombola;
osservato che i pazienti in cura con ossigenoterapia domiciliare chiedono da tempo di poter ricaricare lo stroller anche in ambiente non domestico come le farmacie territoriali le quali, vista la capillare distribuzione anche nel nostro territorio regionale, garantirebbero una maggiore autonomia alle persone affette da insufficienza respiratoria cronica;
rilevato che con l’articolo 5 ter della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), sono state approvate disposizioni per garantire un più ampio utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia mediante la possibilità di ricarica agevole dei dispositivi portatili nelle strutture sanitarie individuate dalle regioni e mediante la rete delle farmacie territoriali;
sottolineato che detta previsione normativa statale non risulta ancora essere stata attuata dalla Regione Sardegna,
chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se intenda dare seguito a quanto previsto dall’articolo 5 ter della legge 24 aprile 2020, n. 27, e quindi adoperarsi per rendere possibile la ricarica degli stroller presso la rete delle farmacie della Sardegna, garantendo ai pazienti affetti da patologie cardio-respiratorie in cura con ossigenoterapia presso il loro domicilio una più ampia autonomia grazie alla possibilità di trovare un rifornimento di ossigeno sicuro anche in luoghi distanti dalla propria abitazione e, in definitiva, di consentire loro una migliore qualità della vita;
2) quale sia la tempistica stabilita dall’Assessorato per attuare la disposizione statale.
Cagliari, 11 gennaio 2021