CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 803/A
(Pervenuta risposta scritta in data 11/08/2022)
SATTA Gian Franco – AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – STARA – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sulle modalità di nomina del Commissario straordinario dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).
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I sottoscritti,
premesso che:
– con la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) è stata istituita l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), organismo dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale con competenze in materia di politiche e servizi per il lavoro come definite dalla stessa legge e nel rispetto della programmazione regionale e degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale;
– ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2016 il Direttore generale viene scelto a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, che abbiano svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private;
– in caso di vacanza ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2016 si devono applicare le disposizioni di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
preso atto che con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/31 del 28 ottobre 2020, a seguito delle dimissioni del Direttore generale dell’ASPAL, è stato nominato un commissario straordinario dell’Agenzia, in difformità, pertanto, dalle disposizioni di legge sopracitate;
considerato che le procedure di nomina del direttore dell’ASPAL prevedono l’espletamento di una selezione ad evidenza pubblica, come quello già attuato nel corso dell’attuale legislatura che ha visto l’adozione dei seguenti provvedimenti:
– determinazione del direttore generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 27917/2338 del 5 luglio 2019 con la quale è stata indetta la selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) ed è stato approvato l’avviso pubblico di selezione;
– la determinazione del Direttore generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 29762/2589 del 17 luglio 2019 di designazione, ai sensi dell’articolo 3 del predetto “Avviso pubblico”, della Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e l’idoneità dei candidati alla nomina;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 29/22 del 31 luglio 2019 di “Nomina Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 14.”;
tenuto conto che:
– il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2016 stabilisce che con il direttore ASPAL prescelto è stipulato un contratto di diritto privato di durata non superiore alla legislatura;
– nel caso specifico, in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 29/22 del 31 luglio 2019, il conseguente contratto ha previsto la durata di 5 mesi fino al 31 dicembre dello stesso anno; la durata del contratto è stata successivamente rinnovata con numerose deliberazioni di proroga (Giunta regionale n. 52/16 del 23 dicembre 2019, n. 33/32 del 30 giugno 2020, n. 39/7 del 30 luglio 2020, n. 44/29 del 4 settembre 2020 e n. 49/14 del 30 settembre 2020) fino al 31 dicembre 2020, evidenziando in questo modo che per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), la volontà delle parti fosse quella di non dotare quell’ambito di amministrazione di un ruolo stabile;
ritenuto che:
– con riferimento alle reiterate proroghe attuate rispetto al mandato del precedente Direttore generale, l’Amministrazione ha avuto tutto il tempo necessario per attivare le procedure previste dalla legge finalizzate alla scelta di un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti della legge regionale n. 9 del 2016;
– con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/31 del 28 ottobre 2020, avente ad oggetto “Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Nomina Commissario straordinario”, l’Amministrazione ha deciso di non procedere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di nomina del Direttore generale dell’Aspal , non applicando altresì il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2016, che stabilisce “In caso di vacanza (del Direttore Generale) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni” (per la sostituzione temporanea dei direttori generali e di servizio dell’Amministrazione regionale);
– la deliberazione della Giunta regionale n. 53/31 si collochi pertanto, senza alcuna valida motivazione, fuori dal vigente dettato normativo, e finalizzata ad aggirare le procedure di nomina previste dalla legge, attraverso la nomina di un commissario straordinario,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) se prima dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 53/31 del 28 ottobre 2020 abbiano acquisito, da chi e con quali esiti, i pareri di legittimità amministrativa obbligatori;
2) per quale ragione abbiano deciso di non dar corso alle procedure previste dalla legge regionale n. 9 del 2016 per la nomina di un nuovo direttore generale, in considerazione del nuovo incarico attribuito al precedente direttore o, in alternativa, di attivare le procedure di sostituzione previste dall’articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998;
3) quali siano le vere motivazioni per cui abbiano deciso di provvedere alla nomina di un commissario per l’ASPAL, nella persona individuata nella citata deliberazione n. 53/31 del 28 ottobre 2020, nonostante non fosse il percorso normativo più naturale;
4) se siano consapevoli, qualora fosse appurata l’illegittimità della nomina del Commissario straordinario ASPAL, delle possibili conseguenze sugli atti di organizzazione e spesa adottati dallo stesso e sul possibile contenzioso che potrebbe originarsi;
5) se non ritengano opportuno procedere ad una attenta verifica e all’adozione dei conseguenti provvedimenti in autotutela, attivando altresì un procedimento in grado di assicurare, in questa fase delicata per il lavoro e l’occupazione, il pieno e ottimale funzionamento dell’ASPAL.
Cagliari, 23 dicembre 2020