CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 61/A
(Pervenuta risposta scritta in data 30/09/2019, in data 06/11/2020 , in data 11/02/2021, in data 03/05/2022 e in data 17/02/2023)
AGUS – ZEDDA Massimo – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – STARA, con richiesta di risposta scritta, sulla nomina dei direttori generali esterni al sistema Regione ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998.
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I sottoscritti,
premesso che:
– nell’Amministrazione regionale le funzioni di direttore generale, in via generale, sono conferite con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, a dirigenti del sistema Regione con capacità adeguate alle funzioni da svolgere;
– ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 è possibile altresì, in misura non superiore al 20 per cento del totale delle direzioni generali, attribuire le finizioni di direttore generale anche a persone estranee all’Amministrazione regionale o agli enti, purché in possesso dei requisiti necessari;
considerato che:
– in data 21 giugno 2019 l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione ha pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per gli incarichi di direttore generale nell’Amministrazione regionale;
– tale avviso era rivolto ai dirigenti del sistema Regione e a persone di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con almeno un quinquennio di esperienza in funzioni dirigenziali;
– la Giunta regionale ha provveduto, ai sensi della normativa vigente, durante la seduta convocata il 28 giugno, alla nomina dei direttori generali di 23 direzioni del sistema Regione;
– le attribuzioni delle funzioni di direttore generale hanno durata fino al 31 dicembre 2019, per un periodo di tempo di appena 6 mesi;
rilevato che in osservanza alle normative vigenti, risulta che 18 direttori generali sono stati scelti tra i dirigenti del sistema Regione, mentre 5 sono estranei all’Amministrazione e agli enti regionali;
evidenziato che i requisiti previsti dall’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 per l’attribuzione delle funzioni di direttore generale alle persone estranee all’Amministrazione e agli enti sono i seguenti:
– diploma di laurea;
– capacità adeguate alle funzioni da svolgere;
– aver svolto per un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private;
sottolineato che la nomina di figure non aventi i requisiti previsti della normativa espone l’Amministrazione regionale a rischi in termini di impugnabilità e di annullabilità degli atti adottati dalle direzioni,
chiedono di interrogare la Giunta regionale per sapere:
1) se i direttori generali nominati nella seduta di Giunta regionale del 28 giugno 2019 abbiano i requisiti richiesti ai sensi della normativa regionale in materia di personale e organizzazione degli uffici della Regione;
2) i motivi per i quali le attribuzioni di funzioni di direttore generale sono limitate a soli 6 mesi e non all’intera durata della legislatura.
Cagliari, 1° luglio 2019