CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 482/A
(Pervenuta risposta scritta in data 15/04/2022)
GIAGONI – PIRAS – MANCA Ignazio – ENNAS – MELE – SAIU, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di applicare l’articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, consentendo il superamento del blocco assunzionale nei consorzi di bonifica.
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I sottoscritti,
premesso che la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, regola lo sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell’ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell’ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l’economia agricola regionale, l’accorpamento e il riordino fondiario. A tal fine, la legge sopra citata adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l’attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea e nel contesto dell’azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche. La legge regionale n. 6 del 2008, è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica;
considerato:
– l’articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008, stabilisce:
– al comma 11.” I consorzi di bonifica, nell’ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, prevedono l’assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019”;
– al comma 11 bis. “I posti vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV) e delle risorse disponibili nel bilancio dei Consorzi, mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l’ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per far fronte ai maggiori oneri per i consorzi di bonifica derivanti dall’applicazione della presente disposizione, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 31, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) ed all’articolo 6 comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) è incrementata di euro 1.000.000 per il 2020 e 2.000.000 nel 2021 e 2022 (missione 16 – programma 01 – titolo 1 – capitolo SC04.0201). Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile”;
– che i presidenti dei consorzi di bonifica lamentano la carenza di personale dovuta ai pensionamenti;
considerati i ricorsi presentati ai Tribunali di Cagliari e Oristano dal personale avventizio che ha raggiunto e superato abbondantemente i termini di legge per la stabilizzazione (390 giornate lavorative negli ultimi cinque anni) e che hanno visto il giudice del lavoro sentenziare a favore dei lavoratori condannando il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine e il consorzio di bonifica di Oristano alla stabilizzazione degli 8 operai con la ricostruzione dell’intera carriera lavorativa, oltre a un’indennità di 8 mensilità quale risarcimento dei danni;
considerato, inoltre, l’articolo 144 del CCNL dei consorzi di bonifica inerente la trasformazione del rapporto operai avventizi che prevede l’assunzione a tempo indeterminato degli avventizi che nell’ultimo triennio abbiano svolto almeno 200 giornate lavorative annue,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere se intendono porre in essere tutte le necessarie misure per il superamento del blocco assunzionale nei consorzi di bonifica.
Cagliari, 26 maggio 2020