CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 479/A
(Discussa in Aula il 07/09/2021 ai sensi dell’articolo 123 bis del Regolamento)
ORRÙ – AGUS – CADDEO – LOI – PIU – SATTA Gian Franco – STARA – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sulla gestione della posidonia da parte dei comuni costieri della Sardegna.
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I sottoscritti,
premesso che:
– la Convenzione di Berna, recepita in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981, ha come scopo la conservazione della flora e della fauna spontanea e i relativi habitat;
– la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento (dal 1995 “Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo”), ratificata in Italia il 3 febbraio 1979 con legge n. 30 del 25 gennaio 1979, è finalizzata a prevenire, limitare e ridurre l’inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l’ambiente, anche mediante la protezione attiva di habitat e specie in pericolo, e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse;
– la direttiva Habitat 92/43/CEE del 1992 (Allegato I, codice 1120) considera la posidonia come habitat protetto e prioritario;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016, recante “Indirizzi per la gestione della fascia costiera”, specifica, nell’allegato 1, gli indirizzi operativi per la gestione della posidonia spiaggiata sulle coste;
– la direttiva del 16 maggio 2017 (prot. n. 25249) sull’applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016, in relazione alla pulizia di spiagge e alla gestione della posidonia, stabilisce che “è in capo al comune, all’inizio della stagione, l’obbligo di definire e comunicare agli enti le modalità operative più opportune per la pulizia di tutti i litorali di competenza territoriale, sia liberi che in concessione”;
– le due circolari del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (rispettivamente prot. 8123/2006 e prot. 88388/2019) sono state emanate con l’intento di fornire a tutte le regioni le corrette modalità di gestione dei materiali spiaggiati in accordo con la normativa nazionale vigente, e incoraggiano il mantenimento e il riutilizzo in loco della posidonia presente sulla spiaggia come strumento naturale di difesa dall’erosione costiera;
tenuto conto che:
– la posidonia giacente nell’arenile non può essere considerata un rifiuto come espressamente indicato nelle sopracitate due circolari del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e come affermato dalla comunità scientifica contraria all’utilizzo di mezzi meccanici sugli arenili e favorevole al mantenimento e al riutilizzo in loco della posidonia spiaggiata come strumento naturale di difesa dall’erosione costiera;
– l’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento e deposito preliminari alla raccolta di materiale e sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici e meteorici, incluse mareggiate e piene anche frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate nel tempo strettamente necessario, presso il sito cui detti eventi li hanno depositati;
– l’articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dispone che, relativamente alla gestione della posidonia spiaggiata a seguito di mareggiate o altre cause naturali, è consentito l’interramento in situ dei materiali e delle sostanze naturali purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento. Lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia è possibile in zone idonee dello stesso arenile, mentre il trasporto della posidonia in un sito molto lontano dall’arenile di provenienza comporterebbe una vera e propria operazione di gestione di rifiuti. L’esecuzione di operazioni di vagliatura è consentita presso il medesimo sito dove gli eventi hanno depositato i materiali organici;
considerato che:
– la legge regionale n.1 del 21 febbraio 2020, recante “Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata”, limitatamente all’articolo 1, commi 1, 4, 5 e 8, è stata impugnata dal Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), in quanto contiene alcune disposizioni che appaiono contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali;
– allo stato attuale la legge è valida ed efficace nella sua interezza e perderà gli effetti limitatamente alle parti impugnate solo dopo l’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso statale da parte della Corte costituzionale;
– alcuni comuni costieri (es. il Comune di Alghero) stanno emanando ordinanze facendo chiaro riferimento alla legge n.1 del 2020, gestendo la posidonia in modo non consono al rispetto della normativa nazionale vigente;
– sarebbe opportuno, per prudenza politica, non dare attuazione alla legge n.1 del 2020 sub iudice, a tutela soprattutto degli enti locali che stanno firmando o potrebbero firmare ordinanze che, nel caso in cui la Corte costituzionale dovesse accogliere l’impugnativa a loro sfavore, sarebbero oggetto di ricorso, costringendo i sindaci a dover sopportare gli oneri di un processo e a porre rimedio all’errore del provvedimento solo dopo che lo stesso ha esplicato i suoi più pratici effetti, in virtù del principio di illegalità retroattiva,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente al fine di sapere:
1) se sia stata attivata una sospensiva della legge regionale n. 1 del 2020, al fine di impedire che i commi impugnati dal Governo vengano applicati nelle ordinanze emanate dai comun costieri, creando danni irreparabili alle spiagge della Sardegna, soprattutto nelle aree più critiche;
2) come si intendano tutelare gli enti locali della Sardegna al fine di evitare che ricadano sui sindaci le responsabilità di ordinanze a rischio di un’eventuale illegittimità retroattiva nel caso in cui la Corte costituzionale dovesse accogliere l’impugnativa del Governo;
3) se si stia provvedendo a monitorare le attività di gestione e smaltimento della posidonia da parte dei comuni costieri, assicurandosi che non vengano attivati il trasporto e la vagliatura della posidonia in siti lontani dall’arenile di provenienza, trattandola, quindi, come un rifiuto, contravvenendo alle norme di tutela sopra citate.
Cagliari, 25 maggio 2020