CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 259/A
(Pervenuta risposta scritta in data 04/02/2020)
COMANDINI – CORRIAS – PIANO – GANAU – DERIU – MELONI – MORICONI – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sull’urgenza di applicare l’articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), così come modificato dall’articolo 10, comma 8, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), consentendo il superamento del blocco assunzionale vigente e autorizzando i consorzi di bonifica ad avviare le procedure necessarie per acquisire il personale di cui sono carenti.
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I sottoscritti,
premesso che la legge regionale n. 6 del 2008 disciplina in modo organico lo sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell’ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell’ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l’economia agricola regionale, l’accorpamento e il riordino fondiario. Adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l’attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea e nel contesto dell’azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche. È altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica;
considerato che l’articolo 10, comma 8, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) ha modificato l’articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008 come di seguito riportato:
a) il comma 11 è così sostituito:
“11. I consorzi di bonifica, nell’ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, prevedono l’assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019.”;
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
“11 bis. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale operaio sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui ai comma 11 e secondo l’ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Ai fini della determinazione dei posti vacanti, si considerano le cessazioni intervenute a far data dall’entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione trovano copertura nei finanziamenti della Regione stanziati annualmente per l’assunzione del personale avventizio. Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile”;
vista:
– la deliberazione della Giunta regionale n. 24/24 del 22 aprile 2016 “Atto di indirizzo in materia di assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica”, con la quale la Regione approva i principi e le direttive a cui i consorzi di bonifica devono attenersi nell’eventuale acquisizione di personale;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 5/22 del 29 gennaio 2019 “Criteri per l’applicazione del comma 11 bis, art. 34 della L.R. 6/2008”; la modifica dell’articolo 34 ha stabilito che: “i posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti da cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale operaio sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo determinato dei contratti di lavoro” corrispondenti a determinate categorie;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 35/36 del 12 settembre 2019, “Atto di indirizzo in materia di assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica. Disciplina transitoria”; sono state approvate le direttive per la disciplina transitoria del reclutamento del personale da parte dei consorzi di bonifica della Sardegna;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 36/36 del 12 settembre 2019 “Contributo a favore dei Consorzi di Bonifica per la copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall’attuazione dell’art. 34, comma 11 della L.R. 6/2008. Annualità 2019”; si è provveduto a ripartire il contributo previsto nel bilancio di previsione triennale 2019/2021, al fine di consentire il recupero dei maggiori oneri relativi al personale avventizio dei consorzi di bonifica;
considerato ulteriormente che i consorzi di bonifica, dopo un’attenta analisi, hanno evidenziato una notevole carenza di personale tecnico specializzato dovuta sia al rilevante numero di pensionamenti verificatisi nel corso degli ultimi anni, sia al fatto che le ultime assunzioni a tempo indeterminato risalgono a circa dieci anni fa, sia alla mancata conferma in servizio del personale per i limiti imposti dalla normativa vigente;
precisato che tale carenza di personale determina un rallentamento dell’attività svolta dai consorzi di bonifica, sia nel garantire il regolare ed ordinario svolgimento del servizio irriguo e della bonifica, sia nei servizi fondamentali per la tutela e la messa in sicurezza del territorio nonché per la salute dei cittadini;
evidenziato che, al fine di superare la situazione di precarietà ed emergenza, i consorzi di bonifica hanno provveduto a trasmettere all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, i dati inerenti la ricognizione del personale ed il conseguente fabbisogno di tutte le professionalità di cui sono carenti e che sono indispensabili ai fini della regolare gestione dell’ente;
ritenuto indispensabile attivare tutte le strategie necessarie volte a garantire la presenza di una pianta organica ben definita e completa di tutte le professionalità necessarie per far fronte sia all’ordinaria gestione sia alle situazioni di emergenza che sempre più spesso si presentano e che richiedono una profonda conoscenza del territorio e una professionalità che si può acquisire solo nel corso della propria vita lavorativa;
alla luce di quanto suddetto si ritiene opportuno procedere all’applicazione della disciplina adottata con le delibere suddette consentendo il superamento del blocco assunzionale vigente e autorizzando i consorzi di bonifica ad avviare le procedure necessarie per acquisire il personale di cui sono carenti.
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere se intendano avviare in tempi brevi le procedure amministrativo/gestionali volte a garantire:
1) l’applicazione della disciplina declinata dall’articolo 11 bis della legge regionale n. 6 del 2008, al fine di assicurare un ordinato e razionale funzionamento dei servizi consortili e produrre gli effetti di un generale efficientamento dei consorzi migliorandone efficacia ed efficienza con un beneficio sia a favore del personale dipendente che di tutti i consorziati;
2) la stabilizzazione del personale avventizio assunto annualmente dai consorzi di bonifica per lo svolgimento della stagione irrigua attraverso l’applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/22 del 29 gennaio 2019 al fine di garantire il superamento del precariato;
3) la possibilità di assumere operai stagionali che abbiano maturato almeno 390 giornate lavorative nel corso degli ultimi cinque anni comprese le giornate le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019 secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 36/36 del 12 settembre 2019;
4) l’erogazione di un finanziamento esclusivo, adottato dalla Giunta regionale e finalizzato alla copertura dei costi e degli oneri derivanti dall’applicazione della sopra citata normativa senza intaccare le risorse economiche erogate annualmente per l’assunzione del personale avventizio stagionale.
Cagliari, 21 dicembre 2019