CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 2/A
PISCEDDA con richiesta dì risposta scritta, sull’applicazione degli incentivi previsti dall’articolo 5, comma 33 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019), in favore dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado.
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Il sottoscritto,
premesso che l’articolo 5, comma 33 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019), prevede che la Regione, al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, incentivi l’utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell’abbonamento per l’accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti);
preso atto che il medesimo articolo di legge prevede che con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, si definiscano i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione;
atteso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4/46 del 22 gennaio 2019, ha provveduto all’individuazione di criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui sopra, e che tale deliberazione ha valore quale atto di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione);
rilevato che la Giunta regionale ha ritenuto di dover fissare, tra gli altri, i seguenti criteri:
– le agevolazioni tariffarie si applicano agli utenti aventi lo status di “studente” ai sensi dell’articolo 2 delle “Direttive tecniche di attuazione del Nuovo Sistema tariffario regionale del trasporto pubblico locale terrestre di linea” (Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 20/6 del 12 aprile 2016), iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori, pubbliche, parificate o paritarie, all’università o ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o dagli enti delegati, comunque con età non superiore ai 35 anni;
– la misura va attuata inserendo una differenziazione tariffaria a seconda del reddito ISEE: gli studenti con attestazione ISEE non superiore alla soglia di 25.500 euro hanno diritto a un’agevolazione dell’80 per cento del costo dell’abbonamento, mentre gli studenti che non presentano una dichiarazione ISEE hanno diritto ad un’agevolazione pari al 60 per cento del costo del ticket, beneficiando di un contributo di pari importo a carico del bilancio regionale diretto all’ARST: gli studenti dovrebbero dunque sostenere un costo per l’abbonamento rispettivamente pari al 20 per cento o al 40 per cento di quanto sarebbe stato dovuto;
– è stata prevista l’introduzione di ulteriori misure perequative a favore dei nuclei familiari numerosi;
– la misura agevolativa di cui in premessa trova attuazione fino a concorrenza delle risorse stanziate in bilancio, salvo ulteriori stanziamenti;
preso atto del fatto che tali indicazioni sono state recepite dalla determinazione n. 63, prot. n. 1471 del 7 febbraio 2019, che ha approvato la circolare esplicativa e gli allegati relativi ai titoli di viaggio annuali studenti per l’anno scolastico/accademico 2018/2019 ed i titoli di viaggio mensili studenti gennaio e febbraio 2019, attuando la previsione del requisito anagrafico e dell’esclusione dalle agevolazioni tariffarie per gli studenti di età superiore ai 35 anni;
rilevato che, a causa delle suddette disposizioni, agli studenti di età superiore ai 35 anni partecipanti a interventi formativi all’interno di percorsi di politiche attive per il lavoro predisposti ed erogati dalla Regione non vengono attualmente applicate le agevolazioni tariffarie previste dall’articolo 5, comma 33 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019);
ritenuto che l’applicazione del requisito anagrafico e dell’esclusione dalle agevolazioni tariffarie degli studenti di età superiore ai 35 anni sia un criterio discriminatorio, non trovando nessuna motivazione di tipo oggettivo in relazione alle finalità previste dalla normativa, e anacronistico in tempi in cui si parta di formazione lungo tutto l’arco della vita, in particolare per le categorie più deboli della popolazione, causando l’aggravamento delle difficoltà economiche per i disoccupati over 35 che, anche mediante la frequentazione di corsi professionali promossi e finanziati dalla Regione, aspirano a riqualificarsi al fine di essere reinseriti nel mercato del lavoro;
ritenuto infine che tale vincolo non risponda, ma anzi sia contrario a quella che era la volontà del legislatore e l’interpretazione letterale della normativa che non fa nessun riferimento all’età anagrafica degli studenti, né alla definizione di “studente” prevista dai profili tariffari regolati dall’articolo 2 delle “Direttive tecniche di attuazione del Nuovo sistema tariffario regionale del trasporto pubblico locale terrestre di linea” (Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 20/6 del 12.04.2016), che pertanto non può essere interpretato come un atto normativo che vincoli l’azione o le decisioni del legislatore stesso,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dei trasporti per conoscere se non ritenga opportuno, per le motivazioni esposte in premessa:
1) rettificare il contenuto della deliberazione n. 4/46 del 22 gennaio 2019, al fine di ammettere alle agevolazioni tariffarie tutti i soggetti impegnati in percorsi di studio, formazione, qualificazione e riqualificazione finanziati dalla Regione autonoma della Sardegna, eliminando il requisito anagrafico al fine di favorire l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro delle fasce svantaggiate della popolazione;
2) in subordine, modificare il contenuto delle “Direttive tecniche di attuazione del Nuovo sistema tariffario regionale del trasporto pubblico locale terrestre di linea” nella parte in cui prevedono i profili e le agevolazioni tariffarie che si applicano agli utenti (Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 20/6 del 12 aprile 2016), al fine di eliminare il requisito anagrafico nel profilo tariffario “studenti”, ovvero introducendo una nuova tipologia di profilo che possa beneficiare di un abbonamento e lo si dedichi a soggetti inseriti in percorsi di ricerca attiva di lavoro..
Cagliari, 8 aprile 2019