Interrogazione n. 1868/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. 1868/A

ORRÙ – CADDEO – COCCO – LAI – LOI – PIU, con richiesta di risposta scritta, sulla composizione del Gruppo tecnico regionale per l’attuazione dei regolamenti (CE) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 12/4 del 4 aprile 2014.

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I sottoscritti,

premesso che:
– il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, definito con l’acronimo REACH (Registration, evaluation and authorisation of chemicals), obbliga i produttori, gli importatori e gli utilizzatori alla registrazione delle sostanze chimiche, singole o contenute in miscele ed articoli, prodotte nel territorio dell’Unione europea o importate da Paesi terzi, con il precipuo fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
– il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sui preparati pericolosi e reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, completa il sistema REACH per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; sin dall’adozione nel 2008, il regolamento è stato oggetto di modifica quasi annuale, per cui la classificazione e l’etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose sono aggiornate mediante un adeguamento al progresso tecnico (ATP); il regolamento è in vigore dal 20 gennaio 2009 e si applica obbligatoriamente alle sostanze dal 10 dicembre 2010 e alle miscele dal 10 giugno 2015.
– con l’accordo Stato-regioni sancito il 29 ottobre 2009, rep. n. 181/CSR, il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano viene disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nell’allegato A e nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele;

considerato che:
– con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/4 del 4 aprile 2014 l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 29 ottobre 2009, rep. atti n. 181/CSR viene recepito dalla Regione assegnando al Servizio Prevenzione della Direzione generale della Sanità dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, con il supporto della ASL di Cagliari, in qualità di ASL capofila in materia di REACH e CLP, le funzioni di coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale per i regolamenti (CE) in materia;
– con la stessa deliberazione viene individuato il Dipartimento di prevenzione delle ASL della Sardegna, nella rispettiva articolazione e forma organizzativa, quale autorità competente per i controlli sull’applicazione dei regolamenti (CE) nel territorio di propria competenza, precisando che i direttori di tali Dipartimenti dovranno, tra l’altro, provvedere all’individuazione con “apposito provvedimento”, del personale del Dipartimento, con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), addetto ad eseguire i controlli ispettivi;

sottolineato inoltre che la predetta deliberazione n. 12/4 del 4 aprile 2014 ha istituito un gruppo tecnico regionale, coordinato dal Servizio prevenzione (ora Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico) della Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, avente la precipua funzione di definire linee di indirizzo dettaglianti le modalità organizzative ed applicative dei regolamenti (CE), al fine di assicurare “procedure omogenee in tutto il territorio regionale”; le stesse, data l’importanza che rivestono, sono sottoposte ad un continuo aggiornamento ad opera del gruppo tecnico in questione approvato con determinazione del direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico della Direzione generale della sanità (determinazione n. 213, prot. n. 8171 del 1° aprile 2020);

vista la determinazione n. 325 del 12 aprile 2022 che modifica la composizione del Gruppo tecnico regionale per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche e integrazioni e del regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR), formalizzato con la deliberazione n. 12/4 del 4 aprile 2014, indicando i nominativi del Gruppo attualmente formato da: “Direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale o il suo delegato individuato nel responsabile del Settore Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; referente regionale in materia di REACH del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; dott. Marino Murineddu del Dipartimento di Prevenzione zona nord, territorio di competenza della ASL n. 1 di Sassari; TdP Maria Leda Bettini del Dipartimento di Prevenzione zona nord, territorio di competenza della ASL n. 2 della Gallura; TdP Bruno Curreli del Dipartimento di Prevenzione zona centro, territorio di competenza della ASL n. 3 di Nuoro; TdP Paolo Taccori del Dipartimento di Prevenzione zona centro, territorio di competenza della ASL n. 4 dell’Ogliastra; TdP dott.ssa Mariangela Fadda del Dipartimento di Prevenzione zona centro, territorio di competenza della ASL n. 5 di Oristano; dott.ssa Anna Maria Cerina del Dipartimento di Prevenzione zona sud, territorio di competenza della ASL n. 6 del Medio Campidano; dott. Antonino Paolucci del Dipartimento di Prevenzione zona sud, territorio di competenza della ASL n. 7 del Sulcis; TdP Stefano Secci del Dipartimento di Prevenzione zona sud, territorio di competenza della ASL n. 8 di Cagliari; dott.ssa Carla Denotti dell’ARPA Sardegna, (sostituta dott.ssa Paola Madau); ing. Corinna Caddeo, rappresentante dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente; dott. Giorgio Madeddu, rappresentante dell’Assessorato regionale dell’industria, (componente supplente dott.ssa Simona Murrone)”;

evidenziato che la tutela della salute dai rischi derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH-CLP) costituisce un adempimento LEA, come stabilito nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e che l’indicatore PO8Z “Sicurezza dei prodotti chimici – controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH/CLP)” è compreso nell’allegato 1 “Elenco degli indicatori di cui all’articolo 2, comma 1, Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” del decreto interministeriale 12 marzo 2019;

rilevato, tuttavia, che diverse segnalazioni pervenute agli scriventi evidenziano “irrituali nomine” e “trasferimenti con decorrenza immediata” per supportare le attività di REACH o CLP del Gruppo tecnico in seno al Dipartimento di prevenzione ASL 8 di Cagliari non formalizzate con deliberazione della Giunta regionale o con determinazione del direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico della Direzione generale della Sanità,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se corrisponde al vero che:
1) sia mutata la composizione del gruppo tecnico in assenza di apposita determinazione del direttore del Servizio competente dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;
2) siano in atto trasferimenti di personale per far fronte alle attività di REACH o CLP in assenza di “apposito provvedimento” amministrativo;
3) siano in atto assegnazioni di “preincarichi” di coordinamento al di fuori delle procedure indicate dal Contratto di lavoro nazionale del comparto sanità.

Cagliari, 20 luglio 2023

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