CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 185/A
(Pervenuta risposta scritta in data 10/06/2022)
CADDEO – AGUS – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – STARA – ZEDDA Massimo – GANAU – CORRIAS – COMANDINI – MELONI – PIANO, con richiesta di risposta scritta, sulla ricostituzione del Comitato unico di garanzia previsto dalla legge n. 183 del 2010.
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I sottoscritti,
premesso che:
– l’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato l’articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ha istituito i “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” in sostituzione dei comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing (articolo 57, comma 01, del decreto legislativo n. 165 del 2001);
– il Ministro per la pubblica amministrazione e il Sottosegretariato delegato alle pari opportunità hanno emanato la direttiva n. 2/2019 recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”, nella quale sono contenute le linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, alla valorizzazione del benessere di chi lavora e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione;
– le precitate direttive ribadiscono che, il Comitato unico di garanzia (CUG), costituisce il soggetto attraverso il quale si intende:
– assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, prevenendo e contrastando ogni forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione diretta e indiretta;
– ottimizzare la produttività del lavoro pubblico migliorando le singole prestazioni lavorative;
– accrescere la performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, rendendo efficiente ed efficace l’organizzazione anche attraverso l’adozione di misure che favoriscano il benessere organizzativo e promuovano le pari opportunità ed il contrasto alle discriminazioni.
– con linee guida del 4 marzo 2011, adottate dai Ministri per la funzione pubblica e per le pari opportunità, sono state disciplinate le funzioni del Comitato unico di garanzia con compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi dell’articolo 57, comma 03, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (così come introdotto dall’articolo 21 della legge n. 183 del 2010) le quali, al fine di superare alcune criticità verificatesi in sede applicativa e di garantire una maggiore efficacia, sono state ridefinite con le precitate direttive n. 2/2019;
evidenziato che:
– il Comitato ha una composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, effettivamente presenti all’interno di ogni singola amministrazione, da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti;
– il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze allo stesso demandate dal citato articolo 57, comma 03, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
– tra le funzioni propositive, riveste particolare importanza quella riguardante la predisposizione di Piani di azioni positive volti a favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le condizioni di benessere lavorativo, nonché a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all’interno dell’amministrazione pubblica;
– con riferimento alla funzione consultiva, il Comitato unico di garanzia svolge un’azione di prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione perché chiamato a formulare pareri sui progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza, sui piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità lavorativa, sugli interventi di conciliazione, nonché sui criteri di valutazione del personale;
– con riferimento alla funzione di verifica, il Comitato suddetto deve relazionare annualmente (entro il 30 marzo) in ordine allo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive, sul monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, sulle indennità e posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne;
considerato che:
– con determinazione del Direttore generale dell’organizzazione del personale n. 15935/441 del 27 giugno 2012 è stato costituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del comparto della Regione autonoma della Sardegna;
– tale Comitato, avendo durata quadriennale è ad oggi scaduto e non risulta sia stato ricostituito;
– il Comitato unico di garanzia oltre a svolgere importanti funzioni di verifica in ordine all’assenza di qualsiasi forma di violenza o discriminazione, diretta o indiretta, nel luogo di lavoro pubblico, funge altresì da importante sensore delle situazioni di malessere collegate alla violenza e alla discriminazione, anche al fine di segnalare le suddette situazioni ai soggetti competenti,
chiede di interrogare la Giunta regionale e in particolare l’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere se l’Assessorato abbia avviato il procedimento di nomina dei componenti del Comitato unico di garanzia e abbia adottato tutti gli atti necessari a garantirne il funzionamento nel rispetto di quanto previsto nella direttiva ministeriale n. 2 del 2019.
Cagliari, 28 ottobre 2019