Interrogazione n. 1849/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. 1849/A

TEDDE – COCCIU – CERA-  ZEDDA Alessandra, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di promuovere in tempi brevissimi ogni necessario procedimento amministrativo e ogni opportuna interlocuzione col Governo al fine di escludere l’applicazione della “Direttiva Bolkestein” dal futuro affidamento delle grotte sarde a mezzo di gara competitiva, consentendo ai comuni di tutelarle, promuoverle e valorizzarle o, in subordine, al fine di determinare regole di gara coerenti con le esigenze di protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 12 della “Direttiva Bolkestein”.

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I sottoscritti,

premesso che:
– l’immenso patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è soggetto alla normativa regionale per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici, estetici e paesaggistici che esso presenta;
– in particolare, la norma regionale (articolo 3, comma 2, legge regionale 7 agosto 2007, n. 4) considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a:
a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell’ambito epigeo sia in quello ipogeo;
b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell’ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia;
c) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività scientifiche, escursionistiche, archeologiche, culturali, didattiche e turistiche;
d) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell’approvvigionamento idrico degli abitati;
e) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche e storiche;

considerato che:
– oltre alla disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal Piano paesaggistico regionale (legge regionale 25 novembre 2004, n. 8), in tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche e non è consentita alcuna forma di fruizione dei beni tutelati quando ciò possa determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale (articolo 4, legge regionale 7 agosto 2007, n. 4);
– in particolare, il PPR, all’articolo 17 NDA, annovera le “grotte e caverne” fra le categorie di beni paesaggistici e le qualifica all’articolo 18 come beni oggetto di conservazione e tutela “in modo da preservarne lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”. E ancora, sempre l’articolo 18 pone a carico della Regione l’onere di predisporre programmi al fine di definire progetti di tutela e valorizzazione per prevenire situazioni di rischio e attivare sistemi di monitoraggio per migliorare il miglioramento e il mantenimento delle biodiversità e evidenziare situazione di criticità;

sottolineato che:
– in Sardegna le Grotte di Nettuno e la Grotta Verde di Alghero, la Grotta del Bue Marino di Dorgali, quelle di Su Palu di Urzulei, di Is Zuddas di Santadi, di Su Marmuri di Ulassai, la Grotta del Fico di Baunei e tante altre costituiscono inestimabili risorse ambientali e paesaggistiche, con straordinaria valenza storica e culturale, che per la loro fragilità non possono essere gestite da imprese private alla stregua di servizi soggetti alle logiche del mercato;
– peraltro, sono beni sottoposti a convenzioni internazionali il cui utilizzo non può discostarsi dalla normativa comunitaria di stretto riferimento. E, quindi, non possono essere fatti oggetto di uno sfruttamento massivo improntato alla produzione di benefìci economici che verosimilmente produrrebbe il depauperamento, il danneggiamento e lo svilimento di questi fondamentali beni storico – culturali fisiologicamente sottoposti a continui accertamenti e verifiche da parte di istituti scientifici;

ritenuto che tutte le grotte sarde gestite dai comuni debbano essere inquadrate alla stregua di beni culturali e di grande valenza ambientale e archeologica, tutelati dal PPR come beni paesaggistici e non di semplici servizi soggetti alle regole del mercato.

evidenziato che secondo la Regione la concessione della Grotta di Nettuno a favore del Comune di Alghero, sulla base della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkestein) e alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, scadrà il 31 dicembre 2023 e deve essere messa a gara così come le concessioni delle altre grotte sarde. Un rischio che la Sardegna non può permettersi, perché l’affidamento delle grotte al libero mercato inciderebbe sullo stesso “corredo genetico – storico” della nostra Isola;

acclarato che al fine di escludere l’applicazione della Direttiva Bolkestein dal futuro affidamento delle grotte (a seguito di procedura competitiva) parrebbe essere sufficiente la dichiarazione di notevole interesse pubblico del Ministero competente, previo parere della Regione, ove non fosse ancora intervenuta, ai sensi dell’articolo 138, comma 3, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). O, in subordine, agli stessi fini potrebbe essere emanata una norma nazionale che definisca le grotte servizi d’interesse economico o non economico generale riservati a enti pubblici…” poiché:
– l’articolo 1, al comma 2, della Direttiva Bolkestein prevede testualmente: “La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi”; e, al comma 3, 2° periodo: “La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.”;
– l’articolo 2, comma 2, punto a), della Direttiva Bolkestein prescrive che “la direttiva non si applica ai servizi non economici d’interesse generale”;

osservato che:
– il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, all’articolo 12 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) dispone che “Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l’accesso e l’esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei prìncipi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto di alcuni requisiti”;
– l’articolo 4, comma 8, della Direttiva Bolkestein annovera fra i «motivi imperativi d’interesse generale» i motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: la tutela dell’ambiente, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

rilevato che, fermo quanto sopra e in mero subordine, per salvaguardare il futuro affidamento delle grotte a favore dei comuni a seguito di procedura competitiva può ragionevolmente essere utilizzato l’articolo 12 dalla Direttiva Bolkestein a mente del quale “gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni… (relative alla)… protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario” stabilendo regole di gara coerenti,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere se l’Amministrazione regionale non ritenga di promuovere in tempi brevissimi ogni necessario procedimento amministrativo e ogni opportuna interlocuzione col Governo al fine di escludere l’applicazione della Direttiva Bolkestein dal futuro affidamento delle grotte sarde a mezzo di gara competitiva, consentendo ai comuni di tutelarle, promuoverle e valorizzarle o, in subordine, al fine di determinare regole di gara coerenti con le esigenze di protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 12 dalla Direttiva Bolkestein.

Cagliari, 22 giugno 2023

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