Interrogazione n. 1752/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. 1752/A

(Pervenuta risposta scritta in data 22/03/2023)

***************

GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sui concorsi indetti dall’Amministrazione regionale per il reclutamento di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione e da inquadrare presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma Sardegna.

I sottoscritti,

premesso che:
– con la determinazione del direttore generale dell’Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione, n. 24 prot. 1132 del 10 gennaio 2023 è stato bandito un “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione”;
– con la determinazione del direttore generale dell’Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione, n. 194 prot. 2600 del 17 gennaio 2023 è stato bandito un “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 7 unità di personale dirigente da inquadrare presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma Sardegna”;

viste:
– la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) l’articolo 22 bis “Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (articolo aggiunto dall’articolo 5, comma 5, legge regionale 4 agosto 2011, n. 16), che norma:
– al comma 1 “In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Sta-to, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”;
– al comma 3 “Nelle more dell’approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA: a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011”;
– la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche e integrazioni, all’articolo 32 “Accesso alla dirigenza”, che dispone:
– al comma 1 “L’accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l’Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione”;
– al comma 3 “Ai dipendenti di ruolo dell’Amministrazione e degli enti è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso”;

considerato che:
– per quanto riguarda la nomina dei dirigenti-direttori generali, la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, all’articolo 28 “Attribuzioni delle funzioni dirigenziali” stabilisce:
– al comma 1 “Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell’Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunto per quanto riguarda gli ispettori”;
– al comma 2 “Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell’Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere”;
– al comma 3 “Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al corpo medesimo ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l’applicazione dell’articolo 29 (Dirigenti esterni), che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”, comma così modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 e dall’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, a decorrere dal 23 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, della medesima legge).
– mentre all’articolo 73 “Prima attribuzione delle funzioni di direzione”, comma 4 ter, stabilisce che “In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, e fino all’espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo”, comma aggiunto dall’articolo 11, legge regionale 14 giugno 2000, n. 6;

precisato che con la legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione), articolo 11 che modifica l’arti-colo 73, comma 4 ter, della legge regionale n. 31 del 1998, il legislatore regionale aveva sentito l’esigenza di specificare per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale che “In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, e fino all’espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo”, articolo tuttora vigente, a significare che dirigenti, non appartenenti al rango ufficiali del CFVA non potessero dirigere i relativi servizi territoriali o servizi centrali; in sintesi, il direttore generale o comandante del CFVA, soggetto allo spoil system, può provenire anche da altra amministrazione purché in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, mentre direttore del servizio può essere solo un dirigente a ufficiale appartenente al CFVA;

visto l’articolo 3 del decreto legge n. 80 del 2021, cosiddetto decreto reclutamento, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, introduce importanti novità in materia di reclutamento del per-sonale dirigenziale che interessano, nell’ottica della valorizzazione delle competenze interne, an-che il personale già alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un intervento normativo che si colloca nel solco delle previsioni finalizzate a rafforzare la capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche in vista dell’attuazione degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato dal governo italiano alla Commissione europea, ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

considerato ulteriormente che l’accesso alla qualifica dirigenziale prevede importanti novità che si sono concretizzate con l’inserimento dei commi 1 bis e 1 ter all’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in particolare:
– il comma 1 bis dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, oltre all’accertamento delle conoscenze nelle materie previste dal bando di concorso, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a valutare, nell’ambito delle prove, scritte e orali, le capacità, le attitudini e le motivazioni individuali. La valutazione di queste nuove caratteristiche, che, evidentemente, nella ratio seguita dal legislatore, devono essere presenti nel personale di qualifica dirigenziale, deve essere effettuata mediante l’osservazione e la valuta-zione comparativa;
– il comma 1 ter dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 concerne la riserva al personale interno di una quota di posizioni dirigenziali disponibili; si tratta di una riserva che interessa:
a) il personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio richiesti dal vigente ordinamento per l’accesso al ruolo dirigenziale e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella categoria apicale (che negli enti locali è la categoria di inquadramento “D”);
b) il personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio richiesti dal vigente ordinamento per l’accesso al ruolo dirigenziale e che abbia ricoperto o ricopra l’incarico di qualifica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le previsioni di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 ed all’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2001;

verificato che il bando riferito al “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n.7 unità di personale dirigente da inquadrare presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma Sardegna”:
– ignora l’articolo 22 bis, comma 11, della legge regionale n. 26 del 1985 che, facendo riferimento esplicito al decreto legislativo n. 155 del 2001 che prevede per il personale del Corpo forestale dello stato una carriera unica ufficiali-dirigenti, non consente di fatto l’ingresso diretto di dirigenti reclutati all’esterno ma, come in tutti i corpi organizzati, solo nel ruolo ufficiali con previsione di una carriera interna fino ai vertici;
– tende a reclutare la dirigenza prima che sia attuata una norma che disciplini in modo organi-co l’intera struttura del Corpo forestale a partire dalle competenze e dall’organizzazione per finire alle carriere di tutte le qualifiche presenti;
– non tiene conto né delle professionalità interne costituite dagli ufficiali in servizio, molti dei quali peraltro hanno svolto la funzione dirigenziale per anni, ma non stabilisce neanche il reclutamento delle figure professionali specifiche previste dalla norma speciale (legge regionale n. 26 del 1985);
considerato che:
– il bando mira al reclutamento di persone con profilo giuridico amministrativo che non potranno mai avere né il background né il know how di chi ha una cultura specifica e specialistica e l’esperienza tecnica e operativa consolidata di anni;
– le conseguenze per la struttura e per la comunità sarebbero devastanti visto che sul corpo sarebbe innestata una testa totalmente estranea per cultura e esperienza, si pensi alla tutela dei boschi e alla difesa dagli incendi,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere se non ritengano necessario ed urgente, anche per evitare inutili ricorsi:

1) annullare il bando di cui alla determinazione del direttore generale dell’Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione, n. 194 prot. n. 2600 del 17 gennaio 2023, “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 7 unità di personale dirigente da inquadrare presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma Sardegna” così da poter prevedere nel nuovo bando l’applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2001;
2) sospendere entrambi i bandi, esplicitati in premessa, in attesa che il legislatore definisca una norma organica ed omogenea in grado di fare chiarezza circa la nomina dei dirigenti, direttori generali e del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché in me-rito alla percentuale di riserva dei posti e ai requisiti per l’accesso ai posti di qualifica dirigenziale.

Cagliari, 24 febbraio 2023

Condividi: