CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 1615/A
(Pervenuta risposta scritta in data 02/01/2023)
COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sullo stato di attuazione della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale. Articolo 11 “Incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prosecuzione dei progetti di utilizzo”).
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I sottoscritti,
premesso che:
– il progetto dei lavoratori in utilizzo viene avviato nel 2010 con l’Accordo quadro ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i lavoratori, precettori di ammortizzatori sociali vengono utilizzati in diversi enti pubblici, tra cui ASL e comuni;
– con lo scadere degli ammortizzatori sociali, nel 2014, (decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014) inizia, nello stesso ente in cui si è prestato l’utilizzo, un nuovo percorso, quello di “servizio civico”, dal 31 agosto 2014 al 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2015;
– nel 2015, la legge regionale n. 5 del 2015, all’articolo 29, comma 36, la titolarità del progetto passa in capo al comune di residenza, questo a discapito sia delle professionalità sanitarie come ad esempio operatori socio sanitari, psicologi, pedagogisti, audiometristi e tecnici di laboratorio che si ritrovano ad occuparsi del verde pubblico, sia dei lavoratori che avevano prestato l’utilizzo nei comuni che si ritrovano, dopo anni di esperienza professionale, a cambiare mansione;
– nel 2017, la legge regionale n. 22 del 2017, all’articolo 1, comma 7, dispone integrazioni al comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017, prevedendo che: “nei casi in cui i progetti siano realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall’articolo 8, comma 10 bis, della legge 23 giugno 2014, n. 89;
– nel 2018, la legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019), all’articolo 8, comma 45, ha stabilito che: “a valere sulle risorse stanziate nella missione 15 – programma 03 – titolo 1- capitolo SC22.0892, i progetti di utilizzo di cui all’articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015 così come integrato dall’articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017 e dall’articolo 8, comma 31, della legge regionale n. 1 del 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati al 31 dicembre 2021 e prevedono l’impiego dei lavoratori per dodici mesi all’anno e almeno 30 ore settimanali. Possono essere attivati nuovi progetti esclusivamente a favore dei lavoratori già individuati sulla base delle suddette norme. Per le medesime finalità e per garantire la continuità lavorativa, gli enti locali sono autorizzati ad utilizzare anche le economie maturate in relazione ai progetti attuati nell’anno 2018 e negli anni precedenti”;
– nel 2020, la legge regionale n. 22 del 2020 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), all’articolo 8 “Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018”, comma 1, autorizza l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 15 – programma 03 – titolo 1);
– nel 2021, la legge regionale n. 17 del 2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), all’articolo 11 “Incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prosecuzione dei progetti di utilizzo”, comma 1, prevede che “La Regione è autorizzata a finanziare un programma pluriennale di stabilizzazione per la valorizzazione della professionalità acquisita e incentivare l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati con contratti a termine dalle amministrazioni locali e dalle aziende del Sistema sanitario regionale nei progetti di utilizzo di cui all’articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015, così come integrato dall’articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017, dall’articolo 8, comma 31, della legge regionale n. 1 del 2018, dall’articolo 8, comma 45, della legge regionale n. 48 del 2018 e da ultimo dall’ articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 22 del 2020”;
ritenuto che i lavoratori di cui trattasi rappresentano una forza lavoro importante per gli enti in cui sono occupati e deve essere assicurata, ai lavoratori e alle loro famiglie, la continuità e la stabilità occupazionale;
considerato che alla data odierna non si conosce lo stato di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 17 del 2021,
chiedono di interrogare l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per conoscere lo stato di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 17 del 2021, unico mezzo normativo in grado di intervenire a sostegno della salvaguardia occupazionale dei lavoratori in utilizzo che da anni stanno pagando il prezzo della precarietà.
Cagliari, 22 settembre 2022