Interrogazione n. 1488/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1488/A

CADDEO – ORRÙ – AGUS – SATTA GIAN FRANCO – PIU – LOI – ZEDDA MASSIMO – LAI – COCCO – COMANDINI – GANAU – CORRIAS – MORICONI – PINNA – DERIU – MELONI – PISCEDDA – LI GIOI – MANCA DESIRÉ ALMA – CIUSA – SOLINAS ALESSANDRO, con richiesta di risposta scritta, sulle iniziative intraprese dall’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per la prevenzione del rischio suicidario negli istituti penitenziari della Sardegna e sulla effettiva composizione e operatività dell’Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria.

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I sottoscritti,

considerato:
– la deliberazione della Giunta regionale n. 40/3 del 26 agosto 2005, “Schema di convenzione tra Regione Sardegna, Assessorato dell’igiene e sanità e dell’Assistenza sociale e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna per l’organizzazione del servizio relativo alla tutela della salute mentale in ambito penitenziario”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 27/5 del 21 giugno 2006, “Schema di convenzione tra Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e Ministero della Giustizia, Centro Giustizia Minorile della Sardegna, per l’organizzazione del servizio per la tutela della salute mentale dei minori e giovani adulti sottoposti a misure penali”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 47/31 del 22 novembre 2007 “Programma di interventi finalizzati all’inclusione sociale delle persone soggette a misure giudiziarie”;
– che il DPCM 1° aprile 2008 ha trasferito la competenza della sanità penitenziaria dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, concludendo un percorso iniziato con il decreto legislativo n. 230 del 1999;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 26/10 del 6 maggio 2008 “Strutture rivolte ad adolescenti e giovani adulti con disturbo mentale, sottoposti a misure giudiziarie: requisiti per l’autorizzazione all’esercizio di attività socio-sanitarie e per l’accreditamento istituzionale”‘;
– che il decreto legislativo n. 140 del 18 luglio 2011 disciplina, ai sensi dell’articolo 56 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione dell’articolo 2 comma 283, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria;
– che, in attuazione del “Principio di equivalenza delle cure” sancito dall’OMS e del diritto garantito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, la Regione si impegna ad assicurare alle persone detenute le stesse opportunità di cura che sono assicurate a tutti gli altri membri della comunità;
– che il suddetto DPCM nelle allegate linee guida prevede la realizzazione in ogni regione e provincia autonoma di un organismo denominato Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia degli interventi a tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;
– che l’accordo 19 gennaio 2012 (Conferenza unificata Stato-regioni) sanciva l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sul documento recante “Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”, Allegato sub A;
– che la deliberazione della Giunta regionale n. 52/57 del 23 dicembre 2014, prevedeva interventi di prevenzione del rischio suicidario attraverso attività di screening sistematico soprattutto nei nuovi giunti e durante tutta la detenzione, specie nei casi individuati a rischio, nonché favoriva l’istituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto;
– che l’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 prevede che “L’accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 148, 206, 212 co. 2 del codice penale, dagli arti. 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dall’articolo 111 co. 4 del presente regolamento, è disposto su segnalazione della direzione dell’istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall’autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza”;
– che l’articolo 11 O.P. prevede che “Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l’assistenza psichiatrica e la sanità mentale” e l’articolo 13 O.P. prescrive che “per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell’osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione
– che il Consiglio d’Europa – raccomandazione 87 del Comitato dei ministri agli stati membri sulle regole penitenziarie prevede che “/’ servizi medici devono essere organizzati in stretto collegamento con l’amministrazione generale del servizio sanitario della comunità o della nazione; devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, ove occorra, per il trattamento dei cui di anormalità psichiatrica”;
– che la delibera 20dicembre 2019 del Comitato interministeriale per la programmazione economica pone a disposizione importi destinati al finanziamento della medicina penitenziaria;

rilevato che:
– il DPCM disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, demandando alle regioni l’espletamento delle funzioni trasferite e specificando che per le regioni a statuto speciale il trasferimento avviene con le modalità previste nei rispettivi Statuti e dalle correlate norme di attuazione;
– che i principi di riferimento della riforma si fondano: sulla necessità di una piena e leale collaborazione interistituzionale tra l’Amministrazione penitenziaria, la Giustizia minorile e le regioni, tra le direzioni degli istituti penitenziari e le aziende USL; sulla complementarietà degli interventi a tutela della salute del soggetto sottoposto a limitazione della libertà personale; sulla garanzia, compatibilmente con le misure di sicurezza, di condizioni ambientali, di vita e di benessere rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della persona;
– che con il decreto n. 35 del 28 giugno 2012 veniva istituito l’Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria;
– che l’Osservatorio ha il compito di riferire su problematiche di interesse sanitario insorgenti negli istituti penitenziari del territorio e dell’area penale esterna al fine di fornire elementi utili per azioni volte al miglioramento dell’assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati ed ai minorenni sottoposti a procedimento penale;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 17/12 del 24 aprile 2012 con la quale, in applicazione del decreto legislativo n. 140 del 2011, sono state approvate le “Linee guida per l’organizzazione del servizio e il trasferimento dei rapporti di lavoro” per l’esercizio da parte delle Aziende Sanitarie Locali delle competenze in materia di assistenza sanitaria alla popolazione detenuta nelle strutture ubicate nel territorio regionale;
– l’assunzione di competenze in ambito di Sanità penitenziaria comporta per le Aziende USL funzioni di gestione, specifiche dell’assistenza sanitaria prestata alle persone detenute, da svolgersi in modo omogeneo in tutti gli istituti penitenziari;
– la sanità penitenziaria, trova “motivo di specificità per le caratteristiche degli ambienti in cui viene obbligatoriamente esercitata”, caratteristiche che “determinano influenze sull’uomo che le subisce e che suscitano particolari manifestazioni di ordine psicologico, organico e reattivo”;
– tra le “specificità” si evidenzia in particolare il disagio psichico come caratteristica prevalente nella comunità penitenziaria, in quanto istituzione totale;
– l’accertamento delle infermità psichiche dei cosiddetti “Nuovi Giunti” e dei detenuti è fondamentale per il corretto godimento del diritto alla salute, del diritto di difesa e per l’attività degli avvocati, dell’autorità giudiziaria che procede e per il magistrato di sorveglianza;
– il servizio psichiatrico è fondamentale per il trattamento penitenziario e sanitario e come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale (DPR n. 230 del 2000, articoli 16 co. 2, 17, 18, 19, 20 co. 4, 5, 6, 7, 8, 9),

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale la per sapere:
1) quali iniziative sono state intraprese dall’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale per la prevenzione del rischio suicidario negli istituti penitenziari della Sardegna e per la definizione congiunta di linee operative e di orientamento a livello regionale sulla salute nelle carceri;
2) in quali capitoli di spesa sono previsti oneri a carico del bilancio regionale per la Medicina penitenziaria, in linea con la programmazione economica del comitato interministeriale;
3) quali motivi hanno impedito ad oggi la sottoscrizione del protocollo regionale di prevenzione del rischio suicidario proposto dal PRAP;
4) circa il procedimento amministrativo alla base delle sostanziali modifiche apportate alla Cartella Clinica penitenziaria, introdotta nelle sezioni sanitarie degli istituti penitenziari della Sardegna, recante in intestazione “REGIONE SARDEGNA”;
5) il numero dei componenti dell’Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria, i loro nominativi e il relativo calendario di lavoro dalla data di istituzione ad oggi.

Cagliari, 1° giugno 2022

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