Interrogazione n. 1380/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1380/A

LAI – COCCO – GANAU – DERIU – MELONI – MORICONI – PISCEDDA – AGUS – SATTA – ORRÙ – COMANDINI – PIU – CORRIAS – PINNA – ZEDDA Massimo – CADDEO – LOI, con richiesta di risposta scritta, sulla grave situazione di caos e di incertezza determinata dalla dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, con riguardo alle fattispecie in contrasto con il Piano paesaggistico regionale.

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I sottoscritti,

premesso che:
– la legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 recante “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del 2017”, incide in maniera significativa sulle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017, dettando disposizioni in materia edilizia e di governo del territorio;
– in particolare la legge regionale n. 1 del 2021 apportava sostanziali modifiche agli articoli dal 26 al 41 della legge regionale n. 8 del 2015 ed alla legge regionale n. 23 del 1985, adottando un nuovo “Piano casa” della Regione, in sostituzione della precedente legge regionale n. 4 del 2009 le cui disposizioni sono state più volte prorogate dal 2016 fino al 2020;

dato atto che:
– in data 23 marzo 2021 è stato proposto ricorso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la Regione autonoma della Sardegna per l’impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 1, 2, 3, 4, commi 1 lettere a), b), c) n. 1 e 2, g), h) e i), 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23,24, 25, 26, 27, 28 e 30, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, esulando dalle competenze riconosciute alla Regione sulla base dei principi della Costituzione e dello Statuto speciale, attribuite con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;
– sull’argomento si è già espresso il giudice costituzionale, con la sentenza Corte costituzionale n. 178 del 2018, decretando l’impossibilità di derogare con la normativa del cosiddetto “Piano casa” al Piano paesaggistico regionale;
– le principali contestazioni mosse dal governo alla legge regionale n. 1 del 2021 riguardano l’allentamento del sistema di regole e di tutele finora in vigore, che renderebbe più semplice costruire, ristrutturare e ampliare praticamente ovunque, concedendo aumenti di cubature una tantum senza standard di densità edilizia con conseguenti incrementi successivi che rischierebbero di portare fuori controllo l’attività di costruzione, con effetti devastanti sul territorio;
– il nuovo Piano Casa della Sardegna avrebbe eluso l’obbligo di redigere un piano paesaggistico esteso a tutto il territorio, agro compreso e concederebbe aumenti di cubature sproporzionati e contrari alle norme, esponendo in particolare le campagne al rischio di effetti ambientali devastanti in termini di frammentazione degli agroecosistemi;

rilevato che:
– con la sentenza n. 24 del 2022 del 28 gennaio 2022, la Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sui dubbi di legittimità costituzionale della legge regionale n. 1 del 2021 e di riflesso sul nuovo Piano casa Sardegna, ha colpito il cuore del provvedimento approvato, rendendolo quasi del tutto inefficace;
– i giudici hanno considerato incostituzionale la possibilità di conteggiare i volumi condonati in quello da ampliare, poiché, secondo i giudici, sovvertirebbe il caposaldo della legislazione sul Piano casa, che vieta di considerare gli abusi edilizi ai fini del godimento delle premialità volumetriche;
– è stata giudicata incostituzionale anche la tolleranza costruttiva del 5 per cento, mentre per la normativa edilizia statale può essere al massimo del 2 per cento, trattandosi di una forma di tutela della regolarità che deve essere uniforme sul territorio nazionale e non può essere derogata neanche dalle regioni a statuto speciale;
– la Corte costituzionale ha, inoltre, bocciato la proroga della validità dei permessi di costruire, che avrebbe consentito di proseguire l’edificazione, non ancora iniziata o interrotta, nelle zone agricole, in pieno contrasto con la pianificazione paesaggistica operata dalla Regione che, secondo i principi della normativa statale, ha vietato l’edificazione nelle zone agricole e avrebbe posto il Piano casa in contrasto con norme sovra ordinate;

ritenuto che:
– la dichiarazione di incostituzionalità e la mancanza di provvedimenti in merito, ha ingenerato una grave situazione di caos e di incertezza negli operatori del settore e un diffuso malessere organizzativo negli apparati amministrativi dei diversi comuni;
– stante il divario tra i cittadini che sono riusciti ad avvalersi di una normativa in vigore, sebbene incostituzionale, e coloro che invece non hanno fatto in tempo, è dirimente fare chiarezza su tutte le diverse fasi delle pratiche edilizie, evitando soprattutto che gli Uffici tecnici dei diversi comuni possano dare interpretazioni contrastanti;
– proseguire sulla strada degli interventi normativi a tempo e non sistemici espone all’immobilismo un settore che grazie ai bonus edilizi sta timidamente provando a ripartire;
– ad oggi risulta inattuato l’ordine del giorno n°78, approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, che impegnava la Giunta regionale e in particolare l’Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica:
1) a definire in tempi celeri una nuova legge di governo del territorio che, nel rispetto delle previsioni del Piano paesaggistico regionale, individui le modalità di pianificazione a cui si dovranno attenere gli enti locali e i privati;
2) a predisporre celermente una proposta normativa che recepisca quantomeno le disposizioni della legge regionale18 gennaio 2021, n.1, ritenute legittime dalla Corte costituzionale, ma al momento inattuabili,

chiedono di interrogare il Presidente della regione e l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione descritta e quali atti intendano adottare nel breve periodo per ripristinare in via generale la certezza del diritto, con regole chiare e coniugate con la disciplina urbanistica vigente;
2) se non ritengano opportuno procedere con la massima sollecitudine all’adozione di un impianto normativo di qualità e di immediata applicabilità, in grado di supportare e, se possibile, moltiplicare l’impulso dato all’edilizia sarda dagli ecobonus.

Cagliari, 17 marzo 2022

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