CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 1255/A
(Pervenuta risposta scritta in data 22/03/2023)
AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sulla legittimità del contratto di lavoro del Segretario generale della Regione sottoscritto dall’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione il 19 ottobre 2021, sulla mancata definizione del relativo trattamento economico e sugli ulteriori atti integrativi al contratto, richiesti dall’Assessorato alla Presidenza, per rendere effettivo l’incarico.
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I sottoscritti,
premesso che:
– con legge regionale n. n. 10 del 2021 è stata istituita la figura del Segretario generale della Regione;
– in particolare, secondo l’articolo 2 della legge, il Segretario generale costituisce il vertice dell’assetto organizzativo e direzionale dell’amministrazione regionale, gerarchicamente sovraordinato ai direttori generali ed è responsabile dell’attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici, della qualità dell’azione amministrativa, dell’efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture della Regione nonché degli uffici posti alle sue dirette dipendenze;
– il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale;
– il trattamento economico riconosciuto al Segretario generale non può superare i limiti delle norme in materia di contenimento della spesa per il personale, dei tetti retributivi previsti dalla legislazione vigente e delle risorse a ciò destinate dalla contrattazione collettiva;
considerato che:
– con delibera n. 29/2 del 21 luglio 2021 la Giunta regionale ha nominato il Segretario generale della Regione fino alla scadenza della legislatura dando mandato alla Direzione generale del Personale di adottare gli atti conseguenti e stabilendo, altresì, che il trattamento economico per questa funzione non possa essere superiore a euro 150.000 annui comprensivi del risultato;
– il Presidente della Regione, riferendo dell’acquisizione della disponibilità del soggetto individuato nella delibera n. 29/2, con proprio decreto emanato il 18 ottobre 2021 ha conferito l’incarico di Segretario generale fino a fine legislatura conformemente alle decisioni della Giunta regionale;
osservato che:
– il Segretario generale risulta essere, a decorrere dal 16 ottobre 2021, collocato in quiescenza;
– tanto nella delibera di Giunta quanto nel decreto presidenziale non si dà conto del ruolo e dello status di dipendente pubblico o di dipendente pubblico in quiescenza del neonominato Segretario generale;
evidenziato che:
– in data 25 ottobre 2021 è stata inoltrata all’Amministrazione regionale istanza di accesso agli atti ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale al fine di acquisire copia degli atti conseguenti alla delibera di nomina del 21 luglio e al decreto presidenziale del 18 ottobre e di eventuali pareri, nulla osta degli uffici regionali o di altri enti interessati nel procedimento, nonché del contratto di lavoro stipulato;
– con nota del 2 novembre la Presidenza della Regione ha riscontrato la richiesta trasmettendo copia della delibera di Giunta, del decreto presidenziale e del contratto di lavoro stipulato in data 19 ottobre col soggetto incarico;
preso atto che nel contratto di lavoro stipulato per l’assunzione a tempo determinato del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Segretario generale, sottoscritto dall’Amministrazione regionale il 19 ottobre 2021, non è stata fissata la controprestazione, la cui determinazione è rimandata a un successivo provvedimento, così come non è in alcun modo menzionato il fatto che si tratti di un dipendente pubblico in quiescenza;
constatato che:
– all’articolo 9 si stabilisce che il contratto acquisisce efficacia a seguito dell’adozione dei conseguenti e imprecisati atti a cura degli organi competenti della Direzione generale della Presidenza ai quali, pertanto, viene inviata copia del contratto;
– nei rispettivi provvedimenti, la Giunta regionale e il Presidente della Regione avevano stabilito la durata dell’incarico del Segretario generale fino a fine legislatura mentre il contratto di lavoro (sottoscritto dal Direttore generale del Personale il giorno dopo il decreto presidenziale) reca una scadenza inferiore, pari a un solo anno;
evidenziato inoltre che:
– l’incarico conferito il 18 ottobre, rappresentando la prima nomina del Segretario generale della Regione, assume una rilevanza particolare nell’attuazione tempestiva delle modifiche all’organizzazione dell’Amministrazione regionale previste nella legge regionale n. 10 del 2021, senza le quali non solo si prolungherebbe lo stallo registrato negli ultimi mesi negli uffici regionali proprio in concomitanza della fase di ripresa post-pandemica, ma verrebbe meno qualsiasi tentativo concreto di rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione di interventi da parte della stessa Giunta regionale;
– dall’entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2021 la mancata nomina del Segretario generale ha, a mero titolo di esempio, comportato l’impossibilità di dare seguito alle nomine dei direttori generali della Regione in numerose direzioni prive della massima figura dirigenziale;
ritenuto:
– necessario chiarire qualsiasi dubbio circa l’effettiva pienezza dei poteri conferiti al soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Segretario generale della Regione attraverso il contratto di lavoro sottoscritto il 19 ottobre 2021 con l’Amministrazione regionale;
– che la documentazione trasmessa dalla Presidenza della Regione all’accesso agli atti del 25 ottobre risulta carente dei pareri e dei nulla osta necessari per il perfezionamento dell’incarico del Segretario generale, nonché di alcuni atti conseguenti al decreto di nomina e dei provvedimenti necessari per rendere efficace il contratto di lavoro,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:
1) se il soggetto incarico dalla Giunta regionale, con delibera n. 29/2 del 21 luglio 2021, e dal Presidente della Regione, con decreto del 18 ottobre 2021, stia effettivamente esercitando a partire dal 19 ottobre 2021 le funzioni di Segretario generale della Regione ai sensi della legge regionale n. 10 del 2021;
2) il contenuto degli atti successivi e complementari rispetto al contratto di lavoro e in che modo sia stato determinato il trattamento economico del Segretario generale previsto nell’articolo 7 del medesimo contratto;
3) per quale motivo nel contratto sia stata indicata una durata del rapporto di lavoro differente rispetto a quanto stabilito dalla delibera e dal decreto di nomina e apparentemente non adatta agli obiettivi connessi con l’incarico;
4) se a oggi risultino atti sottoscritti dal Segretario generale, a quali tipologie si riferiscono e se siano stati espressi pareri sulle nomine di direttori generali e di altri dirigenti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2021;
5) se ritengono che i processi di trasformazione del modello di organizzazione dell’Amministrazione regionale derivanti dall’applicazione della legge regionale n. 10 del 2021, le cui tempistiche appaiono enormemente dilatate rispetto alle previsioni, siano conciliabili con la necessità di garantire la piena operatività della massima amministrazione pubblica regionale nella fase post-pandemica di ripresa e ricostruzione economico-sociale.
Cagliari, 12 novembre 2021