CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 118/A
(Pervenuta risposta scritta in data 28/06/2021)
SOLINAS Alessandro, con richiesta di risposta scritta, sulla prosecuzione delle attività legate al Piano per il superamento del precariato nel sistema Regione.
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Il sottoscritto,
premesso che:
– la legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37, recante “Norme per il superamento del precariato nelle amministrazioni del sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale”, ha previsto l’approvazione di un “Piano pluriennale” da parte della Giunta regionale finalizzato alla stabilizzazione del personale non dirigente con contratto a termine;
– in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera a) della predetta legge, ha previsto l’attivazione delle procedure di stabilizzazione a domanda di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, del personale assunto con procedure ad evidenza pubblica che abbia maturato i requisiti ivi previsti con le forme contrattuali di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2;
– con deliberazione n. 70/31 del 29 dicembre 2016, la Giunta regionale ha avviato il Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione fornendo indirizzi sull’attuazione delle procedure e specificando che possono partecipare alle procedure di stabilizzazione a domanda coloro che:
– abbiano svolto attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile;
– abbiano svolto la predetta attività lavorativa per almeno 36 mesi, anche in maniera non continuativa, nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2015;
– abbiano svolto la predetta attività lavorativa a seguito dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica;
– con deliberazione n. 37/17 del 1° agosto 2017 la Giunta regionale ha definito i relativi contingenti assunzionali come atto di indirizzo anche per gli enti e le agenzie del sistema Regione, i quali sono sottoposti agli obblighi di riduzione della spesa del personale nonché al medesimo regime limitativo delle assunzioni cui è soggetta l’Amministrazione regionale, disponendo che gli enti e le agenzie aggiornassero la programmazione triennale del fabbisogno applicando i criteri della citata deliberazione entro il 30 settembre 2017;
– in data 10 agosto 2017 è stato pubblicato dalla Regione l’Avviso n. P. 23841 “Piano per il superamento del precariato nel sistema Regione – Procedura stabilizzazione a domanda (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 37 del 2016), che ha consentito alla Regione di stilare 3 distinte graduatorie:
A) Graduatoria dei candidati ammessi alla stabilizzazione a domanda presso l’Amministrazione regionale – lettera a), comma 2, articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2016;
B) Candidati esclusi dalla stabilizzazione a domanda, aventi i requisiti per la stabilizzazione ai sensi della lettera b), comma 2, articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2016;
C) Candidati esclusi per mancanza del requisito presso l’Amministrazione regionale ai sensi della lettera a), comma 2, articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2016;
– in attuazione delle direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale sopra citate, le amministrazioni del sistema Regione hanno provveduto all’adozione dei rispettivi atti di programmazione dai quali risulta, nel complesso, una limitata capacità assunzionale che presenta margini di criticità in alcune amministrazioni nelle quali, come emerge dalla ricognizione effettuata per la predisposizione della citata banca dati, è presente un significativo numero di lavoratori precari interessati alle procedure di stabilizzazione. Il quadro descritto evidenzia, in alcune amministrazioni, due aspetti problematici: 1) la mancanza di spazi assunzionali; 2) la particolarità di forme di lavoro flessibile connesse alle specificità delle funzioni;
– al fine di affrontare le difficoltà interpretative emerse relative ad alcune casistiche riguardanti l’accertamento dei requisiti per la stabilizzazione, la Giunta Regionale ha definito linee interpretative precise in cui dispone di ragionare non più per singole amministrazioni ma con una logica unitaria di sistema Regione, in modo tale da poter operare garantendo univocità e compensazioni tra le diverse amministrazioni;
rilevato che:
– in merito alla procedura di stabilizzazione è intervenuto il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2018 determinando che l’attuazione delle disposizioni di superamento del precariato previste all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2018;
– la procedura di stabilizzazione a domanda (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 37 del 2016) risulta essere attualmente “in svolgimento” come si evince dal sito della Regione, nella sezione dedicata ai Servizi al cittadino – Concorsi, selezioni, mobilità e comandi, evidenziando così la volontà della Regione a voler proseguire le attività afferenti alla procedura in oggetto;
auspicando che venga trovata una soluzione condivisa in grado di garantire stabilità lavorativa a tutti i precari del sistema Regione giacché la pur meritoria legge regionale n. 37 del 2016 ha consentito l’ingresso nell’Amministrazione regionale di tutti i precari storici, lasciando invece scoperta una parte del personale tuttora in servizio a causa del termine temporale perentorio del 31 dicembre 2015, che ha portato ad escludere dalla stabilizzazione personale precario che già nell’agosto 2017, ovvero al momento della pubblicazione dell’avviso pubblico, possedeva un’anzianità maggiore rispetto ad alcuni precari “storici” che avevano maturato i 36 mesi con soluzione di continuità e spesso in un periodo anche di parecchio antecedente il 31 dicembre 2015,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere se:
1) siano a conoscenza della situazione descritta;
2) non ritengano opportuno disporre una revisione del limite temporale del 31 dicembre 2015 definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 70/31 del 29 dicembre 2016, al fine di poter dare garanzie a tutti quei precari che attualmente stanno svolgendo attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione e che, a fronte di una procedura ad oggi non ancora conclusa e oggetto di diversi aggiornamenti nei suoi indirizzi applicativi, si vedono preclusa la possibilità di avere le medesime garanzie di stabilizzazione alla pari dei colleghi già tutelati dall’inquadramento in Regione.
Cagliari, 27 agosto 2019