CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 1145/A
(Pervenuta risposta scritta in data 21/10/2021)
ZEDDA Massimo – AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco, con richiesta di risposta scritta, sulle concessioni demaniali marittime.
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I sottoscritti,
premesso che:
– la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, all’articolo 2, fissa i principi generali del conferimento delle funzioni agli enti locali e, specificamente, al comma 1, lettera e), richiamando il principio di completezza, attribuisce ai comuni la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente ad altri enti locali;
– l’articolo 41 della medesima legge regionale attribuiva ai comuni, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, le funzioni relative alle concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
posto che:
– la direttiva europea 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione dell’articolo 49 del TFUE inerente alla libertà di stabilimento e dell’articolo 56 del TFUE sulla libera circolazione dei servizi, prevede all’articolo 12 che le autorizzazioni, alle quali sono assimilate le concessioni demaniali marittime, disponibili in numero limitato, debbano essere assegnate con una procedura selettiva e che non se ne possa prevedere il rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
– la Corte di giustizia U.E., SEZ. V -sentenza 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15) ha stabilito che alla norma di cui all’articolo 49 del TFUE deve essere data l’interpretazione che anch’essa si oppone ad una normativa nazionale che consenta una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, quando tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo;
– ciononostante, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 682 e seguenti dispone che la durata delle concessioni demaniali marittime indicate al decreto legge n. 400 del 1993, articolo 1, è prorogata di 15 anni a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge; detta proroga è stata confermata dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”), articolo 182, comma 2, così come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e dal decreto legge. n. 104 del 2020, articolo 100, comma 1, che ne ha esteso la disciplina anche alle concessioni lacuali e fluviali;
– il 3 dicembre 2020 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, quale fase preliminare e propedeutica alla procedura di infrazione in merito al rilascio di autorizzazioni relative all’uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi (concessioni balneari); la Commissione ha ricordato che, al fine di garantire a tutti i prestatori economici la possibilità di competere per l’accesso alle risorse naturali scarse, come le spiagge, e ai cittadini tutti i vantaggi derivanti dalla leale concorrenza, dall’innovazione e dalla protezione dalla monopolizzazione di tali risorse, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le suddette autorizzazioni (in Italia concessioni), siano rilasciate per un periodo limitato e mediante una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi;
– richiamando la sentenza della CGUE del 14 luglio /2016, la Commissione ha inoltre contestato all’Italia la violazione del diritto dell’Unione europea per aver prorogato ulteriormente le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e per aver vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l’assegnazione di concessioni;
rilevato che:
– in adeguamento alle disposizioni nazionali, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 47/34 del 24 settembre 2020, con la quale, anche per il tramite della successiva determinazione della direzione generale degli Enti locali e finanze n. 3114, prot. 34254, del 29 ottobre 2020, sono stati forniti indirizzi agli enti competenti alla gestione del demanio marittimo e, sulla base di dette norme e indirizzi, le Amministrazioni comunali dovevano provvedere ad adottare atti ricognitivi per l’estensione delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2033, previa manifestazione di volontà da parte dei concessionari;
– tuttavia, nel mese di dicembre 2020, i comuni di Arzachena, Cagliari, Loiri Porto San Paolo, Olbia, Orosei, Posada e Quartu Sant’Elena hanno adottato una serie di provvedimenti atti a prorogare le concessioni demaniali in maniera difforme rispetto alle indicazioni del Governo e della Regione;
– con la nota n. 73/Gab. del 7 gennaio 2021, l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica ha quindi diffidato detti comuni a procedere, entro 15 giorni dal ricevimento della diffida, all’avvio dei procedimenti di estensione delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2033; in caso di mancato riscontro positivo, la Regione avrebbe provveduto alla nomina di uno o più commissari che avrebbero provveduto in via sostitutiva;
– il 26 febbraio 2021 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 7/13 con cui si definiva un intervento sostitutivo nei comuni di Arzachena, Cagliari, Loiri Porto San Paolo, Olbia, Orosei, Posada e Quartu Sant’Elena e la nomina di commissari ad acta per l’estensione delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’articolo 1, commi 682 e seguenti, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell’articolo 182, comma 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”) convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77. legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, articolo 9, per cui il Presidente della Regione non ha mai firmato i decreti attuativi;
– con la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) sono state modificate le funzioni dei comuni in materia di concessioni demaniali marittime;
– in virtù della nuova norma, sono attribuite ai comuni solo le funzioni in materia di elaborazione e approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali, mentre viene riportato in capo alla Regione il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato e il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale;
– alla luce del quadro normativo attuale, i comuni non sono più titolari delle funzioni amministrative connesse al rilascio di concessioni demaniali marittime, che dal 16 aprile 2021 sono attribuite alla Regione, e pertanto è venuto meno il presupposto normativo che avrebbe consentito al Presidente, alla luce della proposta di cui alla richiamata deliberazione n. 7/13 del 26 febbraio 2021, di adottare un decreto di nomina di commissari ad acta per l’estensione delle concessioni demaniali marittime afferenti alle funzioni comunali;
– con la deliberazione n. 17/24 del 7 maggio 2021 è stata, quindi, revocata la deliberazione n. 7/13 del 26 febbraio 2021 concernente “Estensione concessioni demaniali marittime ex articolo 1, commi 682 e seguenti, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ex articolo 182, comma 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”) convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77. Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, articolo 9. Intervento sostitutivo. Nomina commissari ad acta”, pubblicata lo stesso giorno;
considerato che:
– con deliberazione della Giunta regionale n. 20/46 del 1° giugno 2021 sono state approvate le direttive operative e applicative legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali);
– le nuove disposizioni stanno generando numerose criticità, anche a causa della mancata riorganizzazione delle strutture amministrative della Direzione enti locali e finanza dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica al fine di assicurare l’espletamento delle nuove competenze; conseguentemente, i relativi uffici risultano sguarniti del personale necessario, con gravi ripercussioni sugli operatori che lavorano sugli spazi pubblici nelle spiagge,
chiedono di interrogare la Giunta regionale e in particolare l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per conoscere:
1) quali azioni siano state messe in atto per superare le criticità derivanti dalle modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo;
2) se si sia provveduto alla riorganizzazione delle strutture amministrative della Direzione enti locali e finanza al fine di assicurare l’espletamento delle nuove competenze;
3) se gli uffici regionali siano in grado di gestire la fase del transito in capo all’assessorato regionale degli enti locali delle concessioni demaniali marittime finora gestite dai comuni;
4) se con l’approvazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, siano state superate le problematiche per cui la Giunta regionale aveva deciso di nominare commissari ad acta per l’estensione delle concessioni demaniali marittime nei comuni di Arzachena, Cagliari, Loiri Porto San Paolo, Olbia, Orosei, Posada e Quartu Sant’Elena e se, quindi, gli uffici regionali provvederanno a prorogare le concessioni demaniali al 2033;
5) quali siano le ragioni per le quali, nonostante ai comuni sia rimasta esclusivamente la competenza in materia di elaborazione e approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali, con deliberazione della Giunta regionale n. 20/46 del 1° giugno 2021 si sia deciso che “permangono in capo ai comuni le funzioni e i compiti non afferenti alle funzioni amministrative di rilascio di concessioni sul demanio marittimo oggetto della modifica legislativa di cui alla legge regionale n. 7 del 2021, tra i quali, ad esempio: attività e interventi di salvamento a mare, connessi alle funzioni di protezione civile e oggetto di contributo regionale assegnato ai comuni costieri (vedasi in ultimo la deliberazione della Giunta regionale n. 13/9 del 9 aprile 2021); pulizia degli arenili dai rifiuti urbani, come classificati dall’articolo 183, comma 1, lettera b ter), n. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;
6) come si intenda procedere successivamente alla scadenza del 29.10.2021, indicata nelle direttive operative e applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 20/46 del 1° giugno 2021 alla luce del combinato disposto di cui al comma 2 dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27) e del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 27 novembre 2020, n. 159), per cui “anche le concessioni demaniali marittime (come gli altri atti e provvedimenti amministrativi) in essere alla data del 31 gennaio 2020 sono da considerare prorogate fino al termine di novanta giorni successivi alla cessazione della situazione di emergenza, attualmente fissata al 31 luglio 2021.
Cagliari, 29 luglio 2021