CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 1140/A
(Pervenuta risposta scritta in data 12/08/2021 e in data 01/06/2022)
MANCA Desirè Alma, con richiesta di risposta scritta, sulle incompatibilità in seno al consiglio di amministrazione di Abbanoa spa.
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La sottoscritta,
premesso che:
– la deliberazione n. 25/2004 dell’Assemblea dell’autorità d’ambito, oggi Ente di governo dell’ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 e successive modifiche e integrazioni) affida ad Abbanoa spa la gestione unica del Servizio idrico integrato della Sardegna; è interamente partecipata da enti pubblici, attualmente è costituita da 342 comuni soci, tra questi il Comune di Castiadas, e dal socio Regione;
– in data 12 giugno 2020 l’assemblea dei soci di Abbanoa spa, nei quali è compreso il comune di Castiadas, deliberava la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della stessa, tra i quali figurava l’ing. Franco Piga;
– con la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castiadas n. 348 del 5 novembre 2020 era stato aggiudicato l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Franco Piga;
– il progettista consegnava in data 6 novembre 2020 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori;
– con deliberazione della Giunta comunale di Castiadas n. 112 del 6 novembre 2020 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’ing. Franco Piga membro del consiglio di amministrazione di Abbanoa spa;
considerato che:
– il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, all’articolo 9 (Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali) al comma 2 recita: “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico”;
considerato inoltre che:
– in base al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 9, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e delle società da esse controllate a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
– le cariche e gli incarichi sono consentiti a titolo gratuito e per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata dell’incarico non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;
– la prima nomina a membro del consiglio di amministrazione di Abbanoa spa dell’ing. Piga risale al 12 giugno 2020;
– la durata dell’incarico prevista dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è stata ampiamente superata,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dei lavori pubblici e il delegato della Regione, l’Assessore all’Urbanistica per sapere:
1) se siano a conoscenza delle problematiche sopra esposte;
2) se non ritengano necessario e urgente intervenire per accertare eventuali incompatibilità a carico del presidente del consiglio di amministrazione di Abbanoa spa;
3) se non ritengano necessario e urgente intervenire per accertare il rispetto di quanto previsto nel decreto legge 6 luglio 2021, n. 95.
Cagliari, 26 luglio 2021