CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 1133/A
PERU – OPPI – SECHI – MORO – STARA, con richiesta di risposta scritta, in merito all’opportunità di attivazione delle procedure selettive per le progressioni verticali interne per i passaggi da una categoria a quella immediatamente superiore riservate al personale in ruolo del comparto Sanità.
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I sottoscritti,
premesso che:
– l’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 come modificato dal decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), 1) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede che “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno;
– ai sensi dell’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, è in facoltà dell’Azienda sanitaria, in sede di programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, stabilire l’attivazione delle progressioni verticali interne. Il numero dei posti per le procedure selettive interne “non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria” da stabilire con il piano triennale dei fabbisogni;
– il CCNL 2018 del comparto Sanità prevede che a tutte le aziende ed enti del Sistema sanitario nazionale sia riservata ampia autonomia contrattuale nella gestione del personale;
considerato che con deliberazione del Commissario straordinario n. 662 del 12 ottobre 2020 è stato approvato il regolamento per le progressioni verticali ATS -Area comparto Sanità ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale sono contenuti i requisiti di ammissione alle selezioni che si svolgerebbero dietro presentazione della domanda a seguito di appositi bandi;
atteso che:
– il ricorso alle progressioni verticali è una facoltà rimessa alla discrezionalità di ciascuna pubblica amministrazione al fine di “valorizzare le professionalità interne di ruolo” esistenti nella stessa in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”, ciò conformemente al dettato di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;
– l’attivazione delle procedure delle progressioni verticali consentirebbe un riallineamento degli inquadramenti del personale più funzionale alle esigenze aziendali;
– l’opportunità di dare valore all’esperienza maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione e, quindi, di sviluppare e valorizzare professionalità che già sussistono nell’ambito dell’ente, è determinata anche dal momento storico attuale,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se:
1) non ritengano urgente intervenire nei confronti delle aziende sanitarie della Sardegna al fine di sollecitare l’attivazione delle procedure selettive per le progressioni verticali in virtù dell’opportunità di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 come modificato dal decreto legge n. 162 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020;
2) tali procedure siano state già attivate e quali siano i tempi di espletamento dei relativi bandi necessari per l’espletamento dell’intera procedura.
Cagliari, 20 luglio 2021